§ 41.7.205 - D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/09/1997
Numero:354


Sommario
Art. 1.  Proporzionale negli enti privatizzati
Art. 2.  Legittimazione processuale
Art. 3.  Proporzionale nelle amministrazioni statali
Art. 4.  Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali
Art. 5.  Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina
Art. 6.  Concorsi interni
Art. 7.  Formazione linguistica
Art. 8.  Obbligo di permanenza nei ruoli locali
Art. 9.  Passaggi di ruolo
Art. 10.  Formazione e addestramento
Art. 11.  Concorsi interni unici
Art. 12.  Trasferimento di magistrati
Art. 13.  Procedure di reclutamento
Art. 14.  Personale commissariato del Governo
Art. 15.  Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo
Art. 16.  Collegio arbitrale
Art. 17.  Concorsi unici esterni
Art. 18.  Commissioni di concorso per i ruoli locali
Art. 19.  Permessi retribuiti
Art. 20.  Competenza territoriale degli organi di controllo sugli atti dell'Amministrazione statale
Art. 21.  Riserva per personale bilingue
Art. 22.  Indennità di bilinguismo
Art. 23.  Personale traduttore-interprete
Art. 24.  Istituzione di nuovi ruoli locali
Art. 25.  Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
Art. 26.  Commissioni tributarie
Art. 27.  Contrattazione integrativa
Art. 28.  Sistema di controllo
Art. 29.  Concorsi dirigenziali - Norma transitoria
Art. 30.  Accesso alla carriera dirigenziale
Art. 31.  Sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano
Art. 32.  Regolarizzazione di posizioni anomale
Art. 33.  Personale traduttore-interprete - Norma transitoria


§ 41.7.205 - D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(G.U. 20 ottobre 1997, n. 245, S.O.)

 

     Art. 1. Proporzionale negli enti privatizzati

     1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 32 bis.

     1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

     4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

     5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

     6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

     7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

     8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

     9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.

     10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

     11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.

     12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

     13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

     14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".

     2. Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, è abrogato.

 

          Art. 2. Legittimazione processuale

     1. Dopo l'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

     "Art. 32 ter.

     1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".

 

          Art. 3. Proporzionale nelle amministrazioni statali

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è inserito il seguente:

     "I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".

 

          Art. 4. Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali

     1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis.

     1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di ''operaio qualificato”, ''operaio specializzato” e ''operatore trasporti” di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di ''autista”.

     2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvederà all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

     3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili può essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.".

 

          Art. 5. Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina

     1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

     2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.

     3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

     4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.

     5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.

     6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

     7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5 bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.

     8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

     9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17." [1].

     2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è abrogato.

     3. Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.

 

          Art. 6. Concorsi interni

     1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1982, n. 327, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, è aggiunto il seguente:

     "Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.".

 

          Art. 7. Formazione linguistica

     1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è sostituito dal seguente:

     "Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.".

     2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente:

     "La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.".

 

          Art. 8. Obbligo di permanenza nei ruoli locali

     1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "sette".

 

          Art. 9. Passaggi di ruolo

     1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, dopo la parola: "Bolzano" sono inserite le seguenti: "salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7".

     2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono aggiunti i seguenti:

     "Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.

     Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.".

 

          Art. 10. Formazione e addestramento

     1. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.".

 

          Art. 11. Concorsi interni unici

     1. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è inserito il seguente:

     "Art. 13 bis. - 1. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

     2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

     3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

     4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.".

 

          Art. 12. Trasferimento di magistrati

     1. Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, è sostituito dai seguenti:

     "Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.

     Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.".

 

          Art. 13. Procedure di reclutamento

     1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 12 bis. - 1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n, 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.".

 

          Art. 14. Personale commissariato del Governo

     1. L'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è sostituito dai seguenti:

     "La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

     All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

     Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".

 

          Art. 15. Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo

     1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituito dal seguente:

     "Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.".

     2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.

 

          Art. 16. Collegio arbitrale

     1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "Art. 23.

     1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.

     2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni." [2].

 

          Art. 17. Concorsi unici esterni

     1. Dopo l'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, è inserito il seguente:

     "Art. 13 ter.

     1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.".

 

          Art. 18. Commissioni di concorso per i ruoli locali

     1. Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.".

 

          Art. 19. Permessi retribuiti

     1. Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: "congedo straordinario" sono inserite le seguenti: "o comunque permesso retribuito.".

 

          Art. 20. Competenza territoriale degli organi di controllo sugli atti dell'Amministrazione statale

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente:

     "I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa".

 

          Art. 21. Riserva per personale bilingue

     1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4".

 

          Art. 22. Indennità di bilinguismo

     1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.

     Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 23. Personale traduttore-interprete

     1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 20 bis.

     1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto".

 

          Art. 24. Istituzione di nuovi ruoli locali

     1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP".

     2. Al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo la parola: "22" sono aggiunte le seguenti: "nonché 24".

     3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP".

     4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano è assimilato a quello indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

          Art. 25. Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

     1. Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:

     "Art. 36 bis.

     1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.".

 

          Art. 26. Commissioni tributarie

     1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 41 bis.

     1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativa 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

     2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

     3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

     4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

     5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

     6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.".

 

          Art. 27. Contrattazione integrativa

     1. Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     "Art. 48 bis.

     1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29." [3].

     2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 28. Sistema di controllo

     1. Dopo l'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, è inserito il seguente:

     "48 ter.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

     3. La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.".

 

          Art. 29. Concorsi dirigenziali - Norma transitoria

     1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo può destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

 

          Art. 30. Accesso alla carriera dirigenziale

     1. In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.

     2. Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono.

     3. I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.

 

          Art. 31. Sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano

     1. La pianta organica dei consiglieri della sezione distaccata della corte d'appello di Trento con sede in Bolzano, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, tabella 1, è incrementata di due unità, ed è costituita, quindi, di sette unità.

 

          Art. 32. Regolarizzazione di posizioni anomale

     1. E' assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1° gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonché agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanato prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;

     b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

     c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1° luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

     d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;

     e) abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.

     3. Il commissario del Governo provvederà con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverrà quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.

     4. L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'articolo 5 bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

     5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

     6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.

     7. Il personale dell'Ente Poste italiane, già Azienda autonoma dello Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda dicui al comma 2, nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

 

          Art. 33. Personale traduttore-interprete - Norma transitoria

     1. Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia è ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.

 

 

Tabella

 

     Tabella n. 24

     ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP)

     RUOLO LOCALE DI BOLZANO

 

Qualifica

Organico

 

Dirigente

1

 

Funzionario capo di amministrazione

1

(IX q.f.)

Funzionario di amministrazione

7

(VIII q.f.)

Collaboratore di amministrazione

16

(VII q.f.)

Assistente di amministrazione

6

(VI q.f.)

Operatore di amministrazione

7

(V q.f.)

Archivista

2

(IV q.f.)

Ausiliario di amministrazione

1

(III q.f.)

Totale

41

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE [4]

COMMISSIONI TRIBUTARIE

 

Area

Profilo professionale

Dotazione

organica

 

Commissione tributaria di primo grado

 

C3

Direttore tributario

1

C2

Traduttore-interprete

2

C1

Traduttore-interprete

3

B3

 

4

B2

 

0

B1

Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatura, ecc.

1

 

 

 

Totale parziale

 

11

 

 

 

 

Commissione tributaria di secondo grado

 

C3

Responsabile dell'ufficio

1

C2

Gestione dei compiti amministrativo-contabili

1

C1

 

2

B3

 

2

B2

 

1

B1

 

0

 

 

 

Totale parziale

 

7

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

18

 

     MODELLO 1

     (Omissis)

 


[1]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 26 novembre 1997, n.276.

[2]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 26 novembre 1997, n.276.

[3]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 26 novembre 1997, n.276.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.