§ 41.7.118 - D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/10/1977
Numero:846


Sommario
Art. 1.      Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre [...]
Art. 2.      Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di [...]
Art. 3.      Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonchè all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei [...]
Art. 4.      Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonchè al concorso per fattorini di cui all'art. 2 della [...]
Art. 5.      I sostituti portalettere già iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti [...]
Art. 6.      Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della [...]
Art. 7.      La tabella n. 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, la [...]
Art. 8.      All'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase: "Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame [...]
Art. 9.      Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali [...]


§ 41.7.118 - D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(G.U. 26 novembre 1977, n. 323)

 

     Art. 1.

     Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina [1] .

     Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, nè l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

 

          Art. 3.

     Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonchè all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.

 

          Art. 4.

     Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonchè al concorso per fattorini di cui all'art. 2 della citata legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

          Art. 5.

     I sostituti portalettere già iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 752.

     Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, è trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianità di iscrizione nell'elenco.

     Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, è ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

          Art. 6.

     Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

          Art. 7.

     La tabella n. 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, la tabella n. 6, per la parte relativa alla carriera esecutiva del ruolo del personale degli uffici del registro di Bolzano, la tabella n. 9, per la parte relativa al ruolo del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano, la tabella n. 10, relativa al personale dell'ufficio provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi, la tabella n. 20, relativa al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente decreto.

     Dopo la tabella n. XXIV relativa al personale uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresa nella tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente dizione:

     "Contingente personale non di ruolo - Elenco sostituti portalettere di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (pari al 30% del personale in assegno) ..... 96".

     Il titolo della tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue: "Ministero delle finanze - Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari".

     La tabella n. 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente il ruolo del personale del centro periferico di preelaborazione dei dati del Ministero delle finanze, è soppressa.

 

          Art. 8.

     All'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase: "Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame sono liquidate dalla provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa stessa".

 

Norma transitoria

 

          Art. 9.

     Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validità per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

     TABELLE [2]

     (Omissis)

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981, n. 760.

[2]  Tabelle modificate dal D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, dal D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284 e dal D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.