Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 22/04/1994 |
Numero: | 320 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle norme di attuazione |
Art. 2. Invalidi civili |
Art. 3. Strade statali |
Art. 4. Servizio antincendio |
Art. 5. (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). |
Art. 6. (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). |
Art. 6 bis. (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). |
Art. 6 ter. (Elettori residenti all'estero). |
Art. 7. Organo di controllo |
Art. 8. Atti amministrativi soggetti a controllo |
Art. 9. Atti non soggetti a controllo |
Art. 10. Pubblicazione ed esecutività degli atti |
Art. 11. Audizione della Regione |
Art. 12. Atti delegati |
Art. 13. Rappresentante della Regione |
Art. 14. Abrogazione di norme |
Art. 15. Trasferimenti agli enti locali |
§ 41.7.188 - D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.
(G.U. 31 maggio 1994, n. 125)
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta
Art. 1. Modifiche alle norme di attuazione
1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, contenute nella
Art. 2. Invalidi civili
1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennità sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla Regione.
Art. 3. Strade statali
1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla Regione.
2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonchè l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della
3. D'intesa tra lo Stato e la Regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della
Art. 4. Servizio antincendio
1. Il servizio antincendio della Regione Valle d'Aosta è autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La Regione procederà all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della
3. Si applica l'art. 45 della
Art. 5. (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). [1]
1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;
b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del
Art. 6. (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). [2]
1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.
2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del
Art. 6 bis. (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). [3]
1. Nei comuni della Repubblica è tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.
2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del
3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del
4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.
5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.
6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.
7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.
Art. 6 ter. (Elettori residenti all'estero). [4]
1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.
2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.
3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.
4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonchè al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, semprechè, rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.
Art. 7. Organo di controllo [5]
[1. La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della
2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
3. Il termine è interrotto una sola volta se prima della sua scadenza la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizi. In tale caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi 2 e 3, gli uffici della commissione di coordinamento rilasciano immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.
5. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.]
Art. 8. Atti amministrativi soggetti a controllo [6]
[1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.]
Art. 9. Atti non soggetti a controllo [7]
[1. In aggiunta agli atti che non rientrano nelle categorie indicate all'art. 8 restano esclusi dal controllo di cui al presente decreto gli atti politici, gli atti di organizzazione interna degli organi regionali, nonchè i provvedimenti assunti dagli organi regionali nell'esercizio di funzioni di controllo sugli atti adottati dai comuni, dall'unità sanitaria locale e dagli altri enti locali della Regione, anche se relativi a materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione.]
Art. 10. Pubblicazione ed esecutività degli atti
1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto stesso.
2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
3. [Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma 2, devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio si ritengono decaduti] [8].
4. [Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove ritenga illegittimi gli atti di cui al comma 3, ne pronuncia l'annullamento, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 7] [9].
Art. 11. Audizione della Regione [10]
[1. I componenti della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale hanno diritto di essere sentiti, quando ne facciano richiesta, per gli atti di rispettiva competenza, dalla commissione di coordinamento in ogni fase del procedimento di controllo. Gli stessi possono farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.]
Art. 12. Atti delegati
1. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunità montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della
Art. 13. Rappresentante della Regione [11]
[1. Il rappresentante della Regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
2. Con lo stesso procedimento di cui all'art. 45 della
3. Ai rappresentanti della Regione spettano i gettoni di presenza ed i rimborsi spese in misura stabilita dalla Giunta regionale.]
Art. 14. Abrogazione di norme
1. Gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e 68 della
Art. 15. Trasferimenti agli enti locali
1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del
“2 bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della
2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[3] Articolo inserito dall'art. 3 del
[4] Articolo inserito dall'art. 3 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[6] Articolo sostituito dall'art. 1 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[8] Comma abrogato dall'art. 1 del
[9] Comma abrogato dall'art. 1 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del