§ 41.7.345 - D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:17/03/2015
Numero:45


Sommario
Art. 1 . Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste


§ 41.7.345 - D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della Commissione di coordinamento.

(G.U. 21 aprile 2015, n. 92)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 settembre 2014;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste

     1. In attesa dell'adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento.

     2. L'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è abrogato.

     3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), e l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo).

     4. Restano ferme le rispettive competenze del Ministero dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di sospensione, incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).