Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 27/04/1992 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della [...] |
Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e [...] |
Art. 3. 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 [...] |
Art. 4. 1. L'esclusione prevista dall'art. 28, comma 2, della legge n. 142 del 1990 non si applica nella regione Valle d'Aosta. |
Art. 5. 1. I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990, concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti [...] |
Art. 6. 1. Il Consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto [...] |
Art. 7. 1. Le disposizioni del titolo III della legge 16 maggio 1978, n. 196, non comprese tra quelle indicate nell'art. 6, trovano applicazione, ad eccezione di quelle concernenti il titolo di studio, [...] |
Art. 8. 1. Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in [...] |
Art. 9. 1. Nel rispetto dei princìpi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione può attribuire con legge alle comunità montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del [...] |
Art. 10. 1. Nell'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli enti locali della Valle d'Aosta deve essere rispettato il carattere bilingue della regione. |
§ 41.7.183 - D.Lgs. 27 aprile 1992, n. 282.
Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.
(G.U. 16 maggio 1992, n. 113)
1. Le disposizioni della
1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del
2. Le altre disposizioni della
3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della
1. L'esclusione prevista dall'art. 28, comma 2, della
1. I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della
2. I provvedimenti di sospensione di cui all'art. 40, comma 2, della
1. Il Consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della
2. L'art. 57 della
"Art. 57. — I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del
1. Le disposizioni del titolo III della
1. Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della
1. Nel rispetto dei princìpi espressi dalla
1. Nell'applicazione della