§ 41.7.204 - D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/09/1997
Numero:321


Sommario
Art. 1.  Tutela e promozione delle popolazioni ladina, mochena e cimbra
Art. 2.  Scuola
Art. 3.  Uffici pubblici
Art. 4.  Concessionari di pubblici servizi
Art. 5.  Individuazione delle località ladine


§ 41.7.204 - D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento

(G.U. 23 settembre 1997, n. 222)

 

     Art. 1. Tutela e promozione delle popolazioni ladina, mochena e cimbra

     1. Nel titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: "delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento" sono sostituite dalle seguenti: "delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".

     2. Prima dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:

     "Art. 01. (Finalità).

     1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento.

     2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.".

 

          Art. 2. Scuola

     1. L'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. (Scuola).

     1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

     2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

     3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'istituto culturale ladino.

     4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

     5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.".

 

          Art. 3. Uffici pubblici

     1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

     " 4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.".

 

          Art. 4. Concessionari di pubblici servizi

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis. (Concessionari di pubblici servizi).

     1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

     2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.".

     2. Gli enti e le società indicati nell'art. 3 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dal comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i contratti aziendali di lavoro alle disposizioni contenute in detto art. 3 bis. Decorso tale termine gli enti e le società medesimi sono comunque tenuti ad osservare le predette disposizioni.

 

          Art. 5. Individuazione delle località ladine

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.".