Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 01/03/2018 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento |
Art. 2. Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento |
§ 41.7.383 - D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.
(G.U. 27 marzo 2018, n. 72)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 01 del
1. All'articolo 01 del
«2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonchè ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».
Art. 2. Modificazioni dell'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente comma:
«4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»;
c) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente comma:
«4-ter. Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-bis, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.».