§ 41.7.383 - D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/03/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento
Art. 2.  Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento


§ 41.7.383 - D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.

(G.U. 27 marzo 2018, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento», e, in particolare gli articoli 01 e 2;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

     1. All'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonchè ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».

 

     Art. 2. Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»;

     b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente comma:

     «4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»;

     c) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente comma:

     «4-ter. Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-bis, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.».