Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 08/11/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 9. Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni. |
Art. 10. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 5.7.29 - L.R. 8 novembre 2010, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni
(B.U. 12 novembre 2010, n. 84)
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Esercizio stabile o temporaneo della professione.
1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;
b) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.
2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della
1. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifica all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della
Art. 6. Modifica all’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.
1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del
2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel
3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il
4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il
Art. 7. Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 8. Modifica all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 9. Modifica all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.
Art. 10. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.