§ 3.1.35 - Legge regionale 6 aprile 1990, n. 24.
Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/04/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri generali.
Art. 3.  Ricerca e sperimentazione.
Art. 4.  Piani di miglioramento aziendale.
Art. 5.  Albo delle aziende agricole biologiche in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.
Art. 6.  Associazione dei produttori biologici.
Art. 7.  Etichettatura dei prodotti biologici.
Art. 8.  Commercializzazione dei prodotti biologici.
Art. 9.  Aiuti alle produzioni biologiche.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.35 - Legge regionale 6 aprile 1990, n. 24. [1]

Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologiche.

(B.U. n. 26 del 10-4-1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel quadro di una politica agricola volta alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, e allo scopo di promuovere e valorizzare metodologie biologiche ecocompatibili di produzione agricola e zootecnica, con la presente legge detta norme volte ad assicurare che le attività agricole e quelle connesse, vengano finalizzate alla tutela igienico- sanitaria ed economica dei produttori agricoli e dei consumatori.

     2. Le finalità di cui al precedente comma, vengono realizzate anche mediante la incentivazione della lotta fitopatologica integrata.

 

     Art. 2. Criteri generali.

     1. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che:

     a) esclude i prodotti chimici di sintesi;

     b) usa fertilizzanti organici;

     c) adotta rotazioni o alternanze colturali;

     d) riduce al minimo indispensabile le lavorazioni del terreno;

     e) garantisce agli animali condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie.

     2. Le tecniche ammesse e vietate ai fini della presente legge sono descritte nell'allegato A.

     3. L'azienda agricola biologica deve utilizzare le tecniche biologiche su tutta la superficie aziendale disponibile o in corpi nettamente separati di essa e comunque nel medesimo corpo.

     4. Per le aziende che intendono passare da tecniche produttive tradizionali a quelle biologiche, il periodo di conversione e fissato in tre anni consecutivi secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5.

     5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento con il quale sono determinate le norme per la produzione, conservazione, trasformazione, presentazione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici per la disciplina dell'albo di cui all'articolo 5 nonché per la definizione dei criteri e modalità dei controlli cui sono sottoposte le aziende iscritte all'albo di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. Ricerca e sperimentazione.

     1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, finanzia specifici programmi di ricerca, sperimentazione e promozione, sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 20 della Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2 definisce un programma di interventi atti a ridurre progressivamente l'uso dei pesticidi mediante il ricorso alla lotta integrata, attraverso pratiche finalizzate alla sostituzione della lotta chimica con la lotta biologica. La lotta artificiale chimica attuata nell'ambito della lotta integrata, deve seguire i principi della lotta guidata.

 

     Art. 4. Piani di miglioramento aziendale.

     1. I Piani di miglioramento aziendale, redatti in base al regolamento Cee n. 797 del 12 marzo 1985, possono prevedere l'impiego di tecniche di agricoltura biologica, sempreché tali tecniche siano utilizzate secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 2.

     2. I finanziamenti accordati ai piani di cui al comma precedente sono maggiorati del 10%.

 

     Art. 5. Albo delle aziende agricole biologiche in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle aziende agricole biologiche, suddiviso in tre sezioni: aziende agricole biologiche, aziende agricole in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica.

     2. Sono iscritte all'albo le aziende aderenti alle associazioni previste all'articolo 6.

     3. Sono altresì iscritte quelle aziende che abbiano ottenuto il riconoscimento di azienda agricola biologica.

     4. Il riconoscimento e disposto dall'Ispettorato regionale per l'agricoltura competente per territorio.

     5. Le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4 saranno stabilite dal regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 2.

 

     Art. 6. Associazione dei produttori biologici.

     1. Il Presidente della Giunta regionale riconosce, con proprio decreto, le associazioni di produttori biologici a carattere regionale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 2. Alle associazioni possono aderire i produttori biologici iscritti all'albo nonché le cooperative i cui soci si impegnano a produrre o trasformare prodotti biologici secondo le tecniche di produzione, conservazione e trasformazione, presentazione ed etichettatura stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2.

     2. Gli statuti delle Associazioni di produttori biologici, ai fini del riconoscimento, devono prevedere:

     a) la determinazione delle modalità di accesso, di recesso e di esclusione delle aziende iscritte;

     b) la determinazione di disciplinari di produzione, di conservazione e trasformazione dei prodotti, cui devono attenersi le aziende iscritte, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di cui al precedente articolo 2;

     c) le norme che disciplinano l'attuazione dei controlli nelle aziende aderenti, nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento;

     d) l'impegno di esercitare il controllo anche nei confronti delle aziende non aderenti alle associazioni, ma che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma del comma 4 dell'articolo 5;

     e) le sanzioni nei confronti delle aziende che non osservano le prescrizioni di cui al punto c).

     3. Le associazioni provvedono a esercitare l'attività di controllo sulle aziende associate nonché sulle aziende di cui al comma 4 dell'articolo 5 secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2.

     4. Le associazioni, per esercitare l'attività di controllo di cui al comma precedente, possono avvalersi dei laboratori dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene e dell'Istituto agro-chimico di Castelfranco.

 

     Art. 7. Etichettatura dei prodotti biologici.

     1. Le associazioni dei prodotti biologici provvedono al rilascio delle etichette con la dicitura «Prodotto biologico», necessarie al confezionamento e alla commercializzazione dei prodotti biologici. Le etichette devono contenere, oltrechè l'indicazione dell'associazione, l'indicazione del contenuto della confezione, la denominazione dell'azienda e la sua localizzazione e i riferimenti del disciplinare di produzione.

     2. Le aziende non aderenti a una associazione provvedono direttamente, alla stampa delle etichette, richiedendo all'associazione, al cui controllo sono sottoposte, a norma del comma 3 dell'articolo 6, la sovrastampa con numerazione progressiva, dell'indicazione dell'associazione.

 

     Art. 8. Commercializzazione dei prodotti biologici.

     1. E' fatto divieto di commercializzare o mettere in vendita al dettaglio prodotti biologici con denominazione diversa da quelle disciplinate dalla presente legge, oppure prodotti che rechino la denominazione «Prodotto biologico» non ottenuti applicando i disciplinari previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, in modo da trarre in inganno i consumatori.

 

     Art. 9. Aiuti alle produzioni biologiche.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, nella fase di avviamento, agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati che intendano attuare l'agricoltura biologica secondo la disciplina prevista dalla presente legge, un contributo in conto capitale in misura non superiore a lire 300.000 per ettaro di superficie coltivata con un limite massimo di lire 5 milioni per le aziende singole e 30 milioni per le aziende associate.

     2. Possono inoltre essere concessi, nel limite del 35% della spesa ritenuta ammissibile per le aziende ricadenti in zone di pianura e del 50% per quelle ricadenti in zona montana contributi finalizzati, in via prioritaria, alle dotazioni strutturali, ai miglioramenti fondiari comprese le siepi e le alberature e agli impianti di trasformazione aziendale.

     3. Nell'erogazione delle provvidenze, sarà data preferenza alle iniziative di agricoltura biologica attuate nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale di cui al Titolo V del regolamento 1760/87 Cee, nonché nelle zone a parco.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 11597 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990. Conseguentemente è istituito, nel medesimo stato di previsione della spesa, il capitolo 11591 denominato «Interventi per l'agricoltura biologica» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa. Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità assegnate alla Regione Veneto dal Piano agricolo nazionale.

     2. Al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con i fondi annualmente assegnati alla ricerca e alla sperimentazione.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato alla Legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 relativa a: Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica.

 

Allegato A)

 

1) Sistemazioni idraulico-agrarie e lavorazioni del terreno.

     Nelle aziende agricole biologiche, le pratiche agricole sono finalizzate alla protezione e al rispetto del suolo e del suo assetto naturale; e raccomandata la presenza di siepi e alberature di specie autoctone.

 

2) Diserbi.

     Il diserbo viene effettuato solo attraverso metodi agronomici meccanici.

 

3) Concimazioni.

     Sono consentiti concimi di origine organica come letame e liquami, degradabili al 100% compostati e maturati, e privi di sostanze o elementi estranei.

 

4) Rotazioni.

     Sono ammesse tutte le consociazioni e gli avvicendamenti eccetto le monocolture e le rotazioni biennali che non prevedano l'inserimento di leguminose.

 

5) Trattamenti fitosanitari.

     Sono vietati gli antiparassitari e gli anticrittogamici chimici di sintesi.

     Sono consentiti prodotti naturali in formulati che non contengano comunque prodotti di sintesi.

 

6) Materiali di propagazione.

     E' autorizzato materiale di propagazione proveniente da aziende biologiche.

     Le sementi possono provenire da coltivazioni tradizionali, sempreché non trattate dopo la raccolta.

 

7) Colture protette.

     Sono consentite coltivazioni in serra fredda se il tempo di copertura necessario e inferiore al 50% del ciclo vegetativo, nonché pacciamature con materiali naturali.

 

8) Allevamenti zootecnici.

     Gli allevamenti zootecnici devono avere luogo in ambiente idoneo, spazioso e aerato, devono essere privilegiate le forme di stabulazione libera e semilibera e l'alpeggio stagionale. Nelle aziende in riconversione possono essere ammesse anche strutture di diverso tipo purché preesistenti.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.