§ 5.1.39 - Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20.
Norme sulle tariffe relative a prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina veterinaria; di prevenzione, igiene e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/06/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Determinazione delle tariffe.
Art. 2.  Abrogazione di norme.


§ 5.1.39 - Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20.

     Norme sulle tariffe relative a prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina veterinaria; di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifica degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

(B.U. n. 54 del 29-6-1993).

 

Art. 1. Determinazione delle tariffe.

     1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medico- legali, effettuate nell'interesse di privati - in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 77 e 31 maggio 1980, n. 78 - nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.

 

     Art. 2. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

     2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

     3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.