§ 4.4.26 - Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in tema di tutela dell'ambiente. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/03/1995
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994. n. 62.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 10.  Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, ed abrogazioni conseguenti.
Art. 11.  Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 13.  Procedure relative alle opere di fognatura e agli impianti di depurazione.
Art. 14.  Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Art. 15.  Scarichi già autorizzati.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 4.4.26 - Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in tema di tutela dell'ambiente. [*]

(B.U. 4 aprile 1995, n. 30).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994. n. 62.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62, è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     1. L'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     1. L'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     1. L'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, ed abrogazioni conseguenti.

     1. L'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. L'articolo 32 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28, ed il relativo elenco integrativo della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, sono abrogati.

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     (Omissis).

 

     Art. 13. Procedure relative alle opere di fognatura e agli impianti di depurazione.

     1. Le opere di fognatura e gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza degli enti locali interessati.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in merito alla individuazione degli organi consultivi, per l'approvazione dei progetti e la gestione tecnico amministrativa dei lavori si applicano gli articoli 13 e 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     3. Il parere della Commissione tecnica regionale sezione ambiente sulle reti di fognatura va espresso sui progetti generali, nonché sui progetti di stralci esecutivi la cui difformità dai progetti generali approvati sia sostanzialmente modificativa delle caratteristiche funzionali dell'opera.

     4. Il parere della Commissione tecnica regionale sezione ambiente sui progetti di stralci esecutivi difformi ai sensi del comma 3 deve essere reso entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

     5. E' abrogato l'articolo 28 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6.

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Scarichi già autorizzati.

     1. Per gli impianti di depurazione dotati di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. Le Province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della medesima.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, fatto salvo quanto disposto dall'art. 49 della medesima L.R. n. 25/1998.