§ 4.4.17 - Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.
Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/04/1990
Numero:28


Sommario
Art. 31.  Abrogazioni.
Art. 32.  Impianti soggetti ad autorizzazione regionale.
Art. 33.  Norma transitoria.
Art. 34.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.17 - Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente».

(B.U. n. 32 del 27-4-1990).

 

Titolo I

STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

 

     Artt. 1. - 6. [1]

Titolo II

UTILIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE

 

     Artt. 7. - 10. [1]

Titolo III

   DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI PRIMA CATEGORIA E DI SECONDA

     CATEGORIA E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

 

     Artt. 11. - 30. (Omissis)

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 31. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le disposizioni della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 32. Impianti soggetti ad autorizzazione regionale. [2]

 

     Art. 33. Norma transitoria.

     1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative a impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della Legge regionale 16 aprile 1985, 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell'autorizzazione stessa allegando copia dell'autorizzazione posseduta.

     2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani preposti dagli interessati.

     3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall'amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.

     4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell'intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche e all'esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la Commissione tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione all'esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.

 

     Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 

Allegato alla Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 relativa a: Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»

(Omissis) [3]

 

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[1] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[3] Allegato abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.