Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/04/1990 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 31. Abrogazioni. |
Art. 32. Impianti soggetti ad autorizzazione regionale. |
Art. 33. Norma transitoria. |
Art. 34. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.4.17 - Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.
Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente».
(B.U. n. 32 del 27-4-1990).
Titolo I
STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
Artt. 1. - 6. [1]
Titolo II
UTILIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE
Artt. 7. - 10. [1]
Titolo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI PRIMA CATEGORIA E DI SECONDA
CATEGORIA E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33
Artt. 11. - 30. (Omissis)
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni della
Art. 32. Impianti soggetti ad autorizzazione regionale. [2]
Art. 33. Norma transitoria.
1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative a impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della
2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani preposti dagli interessati.
3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall'amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.
4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell'intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche e all'esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la Commissione tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione all'esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.
Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Allegato alla
(Omissis) [3]
[1] Articoli abrogati dall'art. 61 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 61 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[3] Allegato abrogato dall'art. 10 della