§ 4.4.24 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 aprile 1985, n. 33 e 23 aprile 1990, n. 28 in tema di tutela dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/10/1994
Numero:62


Sommario
Art. 15. 
Art. 16.  Adeguamento del Piano territoriale regionale di coordinamento.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.24 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 62.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 aprile 1985, n. 33 e 23 aprile 1990, n. 28 in tema di tutela dell'ambiente.

(B.U. 1 novembre 1994, n. 93).

 

     Artt. 1. - 14. [1]

 

Art. 15. [1]a

 

     Art. 16. Adeguamento del Piano territoriale regionale di coordinamento.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 17. Norma transitoria. [2]

     1. I termini previsti dall'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già modificati dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 sono fissati al 31 dicembre 1996.

     2. Sino all'approvazione del piano regionale al riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta efficace il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785.

     3. Fino all'approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2, le funzioni degli enti responsabili dei bacini di utenza già previsti per la provincia di Belluno dal piano regionale approvato con il provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 1988 sono attribuite all'amministrazione provinciale di Belluno che subentra nei rapporti giuridici in atto in capo ai singoli enti responsabili dei bacini di utenza.

     4. Sino all'approvazione del piano regionale di riduzione e di smaltimento dei rifiuti speciali è consentita la realizzazione di impianti di eliminazione dei rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, mediante stoccaggio definitivo a terra o incenerimento, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata l'effettiva necessità al fine dello smaltimento di rifiuti prodotti prevalentemente nel territorio regionale in conformità al disposto di cui alla lettera g) dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993"; è fatto comunque divieto di aprire nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione degli inerti, nei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o per rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del Comune interessato [3].

     5. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria rilasciate dalla Regione restano valide sino alla loro naturale scadenza. Le domande presentate alla Regione sono trasferite con tutta la documentazione alle Province di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

     1. Il penultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è da intendersi abrogato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Modificano la L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[1]1a Modifica l'art. 1, L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15 e abrogato dall'art. 61 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 61 della L.R. 3/2000.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1996, n. 14.