§ 4.1.90 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.
Disposizioni sull'applicazione della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/10/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
Art. 2.  Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
Art. 3.  Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.90 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.

Disposizioni sull'applicazione della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

(B.U. 22 ottobre 2004, n. 106).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti  commi:

"1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni [1].

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.

1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.".

     2. All'articolo 48, comma 3, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le parole "ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,".

     3. All’articolo 48, comma 4, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la provincia”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

     1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48,".

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

     1. Dopo l’articolo 48, comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 2005, n. 73.