Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 21/10/2004 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". |
Art. 2. Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". |
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". |
Art. 4. Dichiarazione di urgenza. |
§ 4.1.90 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.
Disposizioni sull'applicazione della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
(B.U. 22 ottobre 2004, n. 106).
Art. 1. Modifica dell’articolo 48 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 della
2. All'articolo 48, comma 3, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le parole "ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della
3. All’articolo 48, comma 4, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la provincia”.
Art. 2. Modifica all’articolo 49 della
1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 49 della
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della
1. Dopo l’articolo 48, comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.”.
Art. 4. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 2005, n. 73.