Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 13/09/1978 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. |
Art. 8. Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici. |
Art. 9. Aree destinate all'edilizia scolastica. |
Art. 10. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. |
Art. 11. Espropriazioni per pubblica utilità - Stati di consistenza. |
Art. 12. Restituzione dello strumento urbanistico. |
Art. 13. Revoca di strumenti urbanistici generali |
Art. 14. Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici. |
Art. 15. Dichiarazione di pubblica utilità. |
Art. 16. Deliberazione degli Enti locali territoriali. |
Art. 17. Attribuzione di competenze ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale. |
Art. 18. Aggiudicazione dei lavori. |
Art. 19. Aggiudicazioni in aumento. |
Art. 20. Aggiudicazione e trattativa privata. |
Art. 21. Prestazioni di garanzia. |
Art. 22. Revisione prezzi in caso di anticipazioni. |
Art. 23. Lavori suppletivi o di variante. |
Art. 24. Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo. |
Art. 25. Opere finanziate in conto capitale della Regione. |
Art. 26. Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo. |
Art. 27. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui. |
Art. 28. Pagamenti in conto. |
Art. 29. Collaudi. |
Art. 30. Norme sugli appalti. |
Art. 31. Abrogazione di norme precedenti. |
Art. 32. Entrata in vigore della legge. |
§ 4.1.7 - Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 57. [1]
Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici.
(B.U. n. 43 del 18-9-1978).
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1. Oggetto e finalità della legge.
La presente legge disciplina, al fine di accelerarle, le procedure amministrative che riguardano le materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, anche in attuazione della
Titolo II [2]
ORGANI REGIONALI E LORO ATTRIBUZIONI NELLE MATERIE DELL'URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI
Artt. 2. - 7. (Omissis)
Titolo III
URBANISTICA
Art. 8. Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della
Il provvedimento di approvazione è emanato entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n.
1.
Art. 9. Aree destinate all'edilizia scolastica.
L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20 per cento di quella stabilità dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della
Art. 10. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
Agli effetti del primo e ultimo comma dell'art. 147 del Testo Unico approvato con
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della
Art. 11. Espropriazioni per pubblica utilità - Stati di consistenza.
Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della
Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli artt. 71, primo comma e 76 della
Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del Comune o dei Comuni in cui sono siti gli immobili.
Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito dei piani di zona, dei piani di insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della
Art. 12. Restituzione dello strumento urbanistico.
Quando uno strumento urbanistico venga restituito per la rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della
Qualora il Comune non provveda a riadottare il piano entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, la Giunta regionale nomina un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
Art. 13. Revoca di strumenti urbanistici generali
La revoca dello strumento urbanistico generale adottato e trasmesso non può essere deliberata dal Comune senza la contemporanea adozione di un nuovo strumento urbanistico.
Art. 14. Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici.
Con l'entrata in vigore del
Titolo IV
LAVORI PUBBLICI
Art. 15. Dichiarazione di pubblica utilità.
Ferme restando le competenze relative all'assunzione di impegni di spesa previste dagli artt. 52 e 53 della
Con lo stesso provvedimento viene designato il funzionario che, in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato provvede all'emanazione degli atti predetti.
(omissis) [4].
Art. 16. Deliberazione degli Enti locali territoriali.
Gli atti deliberativi degli Enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle Comunità montane, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alla Giunta o Comitati Direttivi degli Enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Art. 17. Attribuzione di competenze ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale.
(omissis) [5].
Art. 18. Aggiudicazione dei lavori.
(omissis) [6].
Art. 19. Aggiudicazioni in aumento.
(omissis) [7].
Art. 20. Aggiudicazione e trattativa privata.
(omissis) [8].
Art. 21. Prestazioni di garanzia.
(omissis) [9].
Art. 22. Revisione prezzi in caso di anticipazioni.
(omissis) [10].
Art. 23. Lavori suppletivi o di variante.
(omissis) [11].
Art. 24. Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo.
(omissis) [12].
Art. 25. Opere finanziate in conto capitale della Regione.
(omissis) [13].
Art. 26. Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo.
(omissis) [14].
Art. 27. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui.
I mutui concessi con l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.
Art. 28. Pagamenti in conto.
A modifica del primo comma dell'art. 48 del
Art. 29. Collaudi.
(omissis) [15].
Art. 30. Norme sugli appalti.
Per le opere pubbliche di interesse regionale si applicano le modifiche di cui agli artt. 29 e 36 della
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31. Abrogazione di norme precedenti.
E abrogata la
Art. 32. Entrata in vigore della legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Titolo abrogato dall'art. 10 della
[3] Comma abrogato dall'art. 9 della
[4] I commi 3° e 4° sono stati abrogati dall'art. 69 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 69 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 69 della