§ 4.1.7 - Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 57.
Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/09/1978
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 8.  Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici.
Art. 9.  Aree destinate all'edilizia scolastica.
Art. 10.  Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
Art. 11.  Espropriazioni per pubblica utilità - Stati di consistenza.
Art. 12.  Restituzione dello strumento urbanistico.
Art. 13.  Revoca di strumenti urbanistici generali
Art. 14.  Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici.
Art. 15.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 16.  Deliberazione degli Enti locali territoriali.
Art. 17.  Attribuzione di competenze ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale.
Art. 18.  Aggiudicazione dei lavori.
Art. 19.  Aggiudicazioni in aumento.
Art. 20.  Aggiudicazione e trattativa privata.
Art. 21.  Prestazioni di garanzia.
Art. 22.  Revisione prezzi in caso di anticipazioni.
Art. 23.  Lavori suppletivi o di variante.
Art. 24.  Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo.
Art. 25.  Opere finanziate in conto capitale della Regione.
Art. 26.  Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo.
Art. 27.  Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui.
Art. 28.  Pagamenti in conto.
Art. 29.  Collaudi.
Art. 30.  Norme sugli appalti.
Art. 31.  Abrogazione di norme precedenti.
Art. 32.  Entrata in vigore della legge.


§ 4.1.7 - Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 57. [1]

Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici.

(B.U. n. 43 del 18-9-1978).

 

 

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     La presente legge disciplina, al fine di accelerarle, le procedure amministrative che riguardano le materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, anche in attuazione della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1.

 

 

Titolo II [2]

ORGANI REGIONALI E LORO ATTRIBUZIONI NELLE MATERIE DELL'URBANISTICA E DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Artt. 2. - 7. (Omissis)

 

 

Titolo III

URBANISTICA

 

     Art. 8. Approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici.

     Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

     Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il provvedimento di approvazione è emanato entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

     Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n.

1.

 

     Art. 9. Aree destinate all'edilizia scolastica.

     L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20 per cento di quella stabilità dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro i termini di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 10. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

     Agli effetti del primo e ultimo comma dell'art. 147 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

     I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

 

     Art. 11. Espropriazioni per pubblica utilità - Stati di consistenza.

     Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti indicati dall'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli artt. 71, primo comma e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza a cura dell'Ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

     Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

     Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del Comune o dei Comuni in cui sono siti gli immobili.

     Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito dei piani di zona, dei piani di insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [3].

 

     Art. 12. Restituzione dello strumento urbanistico.

     Quando uno strumento urbanistico venga restituito per la rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dal momento della restituzione e fino a quello dell'approvazione regionale, l'attività edilizia, per la parte del territorio comunale in cui non esistono strumenti urbanistici in vigore, è limitata al rapporto di mc. 1 per ogni 100 mq.

     Qualora il Comune non provveda a riadottare il piano entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, la Giunta regionale nomina un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

 

     Art. 13. Revoca di strumenti urbanistici generali

     La revoca dello strumento urbanistico generale adottato e trasmesso non può essere deliberata dal Comune senza la contemporanea adozione di un nuovo strumento urbanistico.

 

     Art. 14. Pareri relativi ai beni ambientali e paesaggistici.

     Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni non sono obbligati a dotarsi dei pareri della competente Soprintendenza previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 6 per i piani di zona e dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 5 per i piani particolareggiati.

 

 

Titolo IV

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 15. Dichiarazione di pubblica utilità.

     Ferme restando le competenze relative all'assunzione di impegni di spesa previste dagli artt. 52 e 53 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 a parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, il Presidente della Giunta regionale può delegare a funzionari in servizio presso la Regione l'emanazione di decreti di approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse regionale e di tutti gli atti successivi eventualmente necessari al perfezionamento del procedimento amministrativo.

     Con lo stesso provvedimento viene designato il funzionario che, in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato provvede all'emanazione degli atti predetti.

     (omissis) [4].

 

     Art. 16. Deliberazione degli Enti locali territoriali.

     Gli atti deliberativi degli Enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle Comunità montane, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alla Giunta o Comitati Direttivi degli Enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

 

     Art. 17. Attribuzione di competenze ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale.

     (omissis) [5].

 

     Art. 18. Aggiudicazione dei lavori.

     (omissis) [6].

 

     Art. 19. Aggiudicazioni in aumento.

     (omissis) [7].

 

     Art. 20. Aggiudicazione e trattativa privata.

     (omissis) [8].

 

     Art. 21. Prestazioni di garanzia.

     (omissis) [9].

 

     Art. 22. Revisione prezzi in caso di anticipazioni.

     (omissis) [10].

 

     Art. 23. Lavori suppletivi o di variante.

     (omissis) [11].

 

     Art. 24. Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo.

     (omissis) [12].

 

     Art. 25. Opere finanziate in conto capitale della Regione.

     (omissis) [13].

 

     Art. 26. Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo.

     (omissis) [14].

 

     Art. 27. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui.

     I mutui concessi con l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

     Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

 

     Art. 28. Pagamenti in conto.

     A modifica del primo comma dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 29. Collaudi.

     (omissis) [15].

 

     Art. 30. Norme sugli appalti.

     Per le opere pubbliche di interesse regionale si applicano le modifiche di cui agli artt. 29 e 36 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Abrogazione di norme precedenti.

     E abrogata la legge regionale 24 aprile 1975, n. 40, ed ogni altra norma che sia in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 32. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Titolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 47.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 1981 n. 11.

[4] I commi 3° e 4° sono stati abrogati dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[6] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[8] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[9] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[10] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[11] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[12] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[13] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[14] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[15] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.