§ 4.1.15 - L.R. 2 aprile 1981, n. 11.
Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/04/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Le Province sono delegate ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli artt. 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed [...]
Art. 2. 
Art. 3.      I provvedimenti di cui agli art. 1 e 2 sono di competenza, rispettivamente, del Presidente dell'Amministrazione provinciale e del Sindaco del Comune
Art. 4.      I tecnici incaricati dell'esecuzione delle misure e dei rilievi ed altresì degli stati di consistenza possono essere scelti tra i funzionari degli uffici cui spetta istruire sia i provvedimenti [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate
Art. 7.      Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti destinatari della delega un fondo, la cui entità è stabilita annualmente [...]
Art. 8.      Restano di competenza dell'Amministrazione regionale i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità relativamente ai quali siano già intervenuti, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 9.      Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge previsti per l' anno 1981 in complessive lire 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 4.1.15 - L.R. 2 aprile 1981, n. 11. [1]

Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 6 aprile 1981, n. 15).

 

Art. 1.

     Le Province sono delegate ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli artt. 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione.

 

     Art. 2. [2]

     I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione, escluse quelle eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale, per le quali è competente ad adottare i necessari provvedimenti il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile.

     Detta delega concerne i provvedimenti relativi alle opere di spettanza di qualsiasi ente, anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in cui le opere stesse sono localizzate.

 

     Art. 3.

     I provvedimenti di cui agli art. 1 e 2 sono di competenza, rispettivamente, del Presidente dell'Amministrazione provinciale e del Sindaco del Comune.

 

     Art. 4.

     I tecnici incaricati dell'esecuzione delle misure e dei rilievi ed altresì degli stati di consistenza possono essere scelti tra i funzionari degli uffici cui spetta istruire sia i provvedimenti di cui all'art. 2 sia quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. [3]

     I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate limitatamente alle autorizzazioni di occupazioni temporanee e d'urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa Depositi e Prestiti saranno comunicati alla Regione.

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

     In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali da parte delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni delegati, il Presidente della Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali adotta in via sostitutiva i singoli atti.

 

     Art. 7.

     Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti destinatari della delega un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio.

     Per l'anno 1981, il predetto fondo e determinato in lire 150.000.000.

 

     Art. 8.

     Restano di competenza dell'Amministrazione regionale i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità relativamente ai quali siano già intervenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accettazione dell'indennità provvisoria oppure il deposito della stessa presso la Cassa

Depositi e Prestiti.

 

     Art. 9.

     Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge previsti per l' anno 1981 in complessive lire 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219740 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, partita "Spesa inerente a delega agli Enti locali in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 


[1] Abrogata dall’art. 74 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

[2] Articolo così modificato dall'art. 36 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.