§ 4.1.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 7
Norme per l'attuazione della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/01/1972
Numero:7


Sommario
Art. 1.      In attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, spetta:
Art. 2.      Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante le attribuzioni generali della Regione in materia urbanistica, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 7 [1]

Norme per l'attuazione della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

(B.U. n. 2 del 22-1-1972).

 

Art. 1.

     In attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, spetta:

     1) al Consiglio Regionale, sulla base delle proposte della Giunta:

     a) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare, di cui al terzo comma dell'art. 3;

     b) approvare i programmi di localizzazione, di cui al sesto comma dello stesso art. 3;

     c) definire i criteri per il coordinamento e per l'ordine di priorità delle richieste dei Comuni di cui agli artt. 45 e 47;

     d) nominare i due tecnici e il rappresentante delle cooperative ai sensi dell'art. 63;

     2) alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, attuare il coordinamento e stabilire l'ordine di priorità delle richieste dei Comuni di cui alla lettera c) del precedente punto 1);

     3) al Presidente della Giunta, su proposta della Giunta e conforme parere del Consiglio: emanare il decreto di costituzione dei Consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28;

     4) al Presidente della Giunta, su conforme parere della Giunta, emanare il decreto:

     a) di autorizzazione ai Comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, a' sensi del 1° comma dell'art. 27;

     b) di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18;

     5) al Presidente della Giunta, sentita la Giunta:

     a) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi e dentro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4;

     b) approvare con decreto il piano di cui al secondo comma dell'art. 27;

     c) scegliere l'area di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51;

     6) al Presidente della Giunta:

     a) partecipare all'esame del piano di attribuzione dei fondi, di cui al quinto comma dell'art. 3;

     b) richiedere ai Comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51, l'adozione della delibera di cui al primo comma dello stesso art. 51.

 

     Art. 2.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante le attribuzioni generali della Regione in materia urbanistica, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona, i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale, i piani di lottizzazione di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono approvati con decreto del Presidente, su conforme parere della Giunta.

     I poteri trasferiti alla Regione, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quelli di nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, sono attribuiti al Presidente che vi provvede su conforme parere della Giunta.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.