Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 01/02/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Definizione degli interventi e destinatari. |
Art. 4. Modalità di contribuzione. |
Art. 5. Interventi. |
Art. 6. Destinatari. |
Art. 7. Procedure di attuazione. |
Art. 8. Condizioni di ammissione al contributo. |
Art. 9. Rispetto della normativa comunitaria. |
Art. 10. Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi. |
Art. 11. Cofinanziamento. |
Art. 12. Aree di intervento. |
Art. 13. Norma transitoria. |
Art. 14. Norma finanziaria. |
Art. 15. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.45 - Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 3.
Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane.
(B.U. n. 12 del 6 febbraio 2001).
Capo I
Finalità e ambiti di applicazione
Art. 1. Obiettivi.
1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali volte alla crescita e al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, promuove la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico veneto delle imprese artigiane, anche attraverso il sostegno dei servizi telematici ed informatici delle imprese artigiane.
2. Sono obiettivi della presente legge:
a) la diffusione dell'uso delle reti e servizi telematici;
b) lo sviluppo dell'integrazione tra le imprese artigiane;
c) la promozione, presso il sistema economico veneto delle imprese artigiane, delle opportunità di sviluppo imprenditoriale offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche;
d) il coordinamento tra i sistemi informativi esistenti a livello regionale.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti mediante interventi di incentivazione dell'offerta e interventi di sostegno della domanda di servizi telematici ed informatici.
Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge, si intende:
a) per impresa artigiana, quella così definita ai sensi degli articoli 3 e 4 della
b) per consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, quelli così definiti ai sensi dell'articolo 6 della
c) per regola de minimis, il limite di contribuzione di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996;
d) per piccole e medie imprese, quelle così definite secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, di cui alla raccomandazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.
Capo II
Interventi di incentivazione
dell'offerta di servizi
Art. 3. Definizione degli interventi e destinatari.
1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in azioni di incentivazione dell'offerta di servizi attraverso reti telematiche a favore di associazioni, loro centri servizi, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, di imprese artigiane con riferimento sia alla messa in rete di servizi già esistenti che alla creazione di nuovi servizi informatici in rete.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono previsti contributi in conto capitale sulle spese per:
a) investimenti in beni materiali ed in beni immateriali informatici e telematici;
b) consulenze organizzative necessarie per la realizzazione dei servizi informatici e telematici.
3. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Capo i soggetti di cui al comma 1 che:
a) abbiano sede legale e operativa ubicate sul territorio regionale;
b) rientrino nella definizione comunitaria di piccola e di media impresa.
Art. 4. Modalità di contribuzione.
1. Gli interventi di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 3 sono concessi nel limite del:
a) 15 per cento delle spese ammesse, per i soggetti di cui all'articolo 3 che rientrino nella definizione comunitaria di piccola impresa;
b) 7,5 per cento delle spese ammesse, per i soggetti di cui all'articolo 3 che rientrino nella definizione comunitaria di media impresa.
2. Nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 87.3.c) del Trattato della Comunità Europea, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel limite del:
a) 20 per cento delle spese ammesse, calcolato secondo la metodologia dell'Equivalente sovvenzione netta adottata dalla Commissione europea per le piccole imprese;
b) 15 per cento delle spese ammesse, calcolato secondo la metodologia dell'Equivalente sovvenzione netta adottata dalla Commissione europea per le medie imprese.
3. Per gli interventi di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3 sono concessi contributi nel limite del 50 per cento delle spese sostenute.
4. Il richiedente può presentare domanda per ottenere contributi alternativamente:
a) nella misura massima dell'80 per cento del costo del progetto e comunque nel rispetto della regola de minimis;
b) nei limiti dell'intensità di aiuto previsti dai commi 1, 2 e 3.
Capo III
Interventi di sostegno della domanda di
servizi informativi telematici personalizzati
Art. 5. Interventi.
1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di utilizzo dei servizi in rete, consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici [1].
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
Art. 6. Destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Capo i soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che:
a) abbiano sede legale e operativa sul territorio regionale;
b) rientrino nella definizione comunitaria di piccola e di media impresa.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 7. Procedure di attuazione.
1. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce modalità, criteri e termini per l'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale per realizzare l'obiettivo previsto dalla lettera d), comma 2 dell'articolo 1 può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, di Veneto Innovazione S.p.A., anche attraverso i Centri Tecno Info Rete Veneta (TIRV) a favore delle imprese artigiane. In questo caso il provvedimento finale di ammissione è di competenza della Giunta regionale.
3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale può derogare dal termine previsto al comma 1.
Art. 8. Condizioni di ammissione al contributo.
1. Costituisce requisito di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti collettivi.
2. Non sono ammessi ai contributi gli interventi che abbiano avuto inizio prima della presentazione della domanda.
Art. 9. Rispetto della normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 213 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 74 del 10 marzo 1998, e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e sue successive modificazioni.
Art. 10. Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi.
1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge non possono cumulare, per lo stesso intervento, i benefici di cui ai Capi II e III della medesima, nonché altri benefici, comunque denominati, sia comunitari che nazionali o regionali, a pena di decadenza.
2. I contributi di cui alla presente legge sono invece cumulabili, con i contributi ricevuti per altri interventi a valere sui regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea, fatta salva la regola de minimis.
Art. 11. Cofinanziamento.
1. La Giunta regionale può emanare criteri finalizzati a utilizzare i fondi addizionali, derivanti da normative comunitarie o statali, per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 12. Aree di intervento.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può individuare aree territoriali nelle quali concentrare gli interventi previsti dalla presente legge.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13. Norma transitoria.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i contributi previsti dalla presente legge sono sospesi fino alla adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di autorizzazione.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti nei limiti della regola de minimis.
Art. 14. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 2 miliardi, si provvede, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 è istituito il capitolo n. 21280 "Interventi regionali per il sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane" con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza.
3. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così sostituito dall’art. 7 della