§ 3.3.28 - L.R. 13 agosto 2004, n. 17.
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:13/08/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 2.  Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.
Art. 3.  Condizioni e controlli.
Art. 4.  Modifica dei prelievi.
Art. 5.  Azioni di promozione.
Art. 6.  Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
Art. 7.  Abrogazioni.
Art. 8.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.3.28 - L.R. 13 agosto 2004, n. 17. [1]

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”.

(B.U. 17 agosto 2004, n. 81).

 

Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

     1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge n. 157/1992, nonché nell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e successive modificazioni e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.

     2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

 

     Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.

     1. É autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo) e tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs).

     2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

     3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell’Allegato della presente legge. Per i prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.

     4. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale.

 

     Art. 3. Condizioni e controlli.

     1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

     2. In relazione all’attuazione delle necessarie misure di controllo e rendicontazione, la Giunta regionale adotta specifici atti di indirizzo per le province.

     3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

 

     Art. 4. Modifica dei prelievi.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, sulla base dell’accordo del 29 aprile 2004, rep. n. 1969 sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.

 

     Art. 5. Azioni di promozione.

     1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.

 

     Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

 

     Art. 7. Abrogazioni.

     1. E’ abrogata la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 “Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.

 

     Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO

 

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

 

ALLEGATO

 

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)

Tempi (stagione venatoria

2004/2005)

PASSERO

(Passer italiane)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

PASSERA MATTUGIA

(Passer montanus)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

TORTORA DAL COLLARE

(Streptopelia decaocto)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

CORMORANO

(Phalacrocorax carbo)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

FRINGUELLO

(Fringilla coelebs)

5

40

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

PEPPOLA

(Fringilla montifringilla)

5

20

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

(*)

Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 7 della L.R. 12 agosto 2005, n. 13.