Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 14/03/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE. |
Art. 3. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE. |
Art. 4. Condizioni e controlli. |
Art. 5. Limitazione dei prelievi. |
Art. 6. Azioni di promozione. |
Art. 7. Sanzioni. |
§ 3.3.24 - L.R. 14 marzo 2002, n. 7. [1]
Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(B.U. 19 marzo 2002, n. 31).
Art. 1. Finalità.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della
Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della
1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all’itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti é autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della
2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato A).
4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.
Art. 3. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della
1. É autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della
2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.
Art. 4. Condizioni e controlli.
1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entri i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all’Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.
2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell’articolo 34 della
3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della
Art. 5. Limitazione dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all’insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 6. Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 7. Sanzioni.
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla
Allegato A
Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore |
TEMPI |
|
N. uccelli |
N. uccelli |
Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004 |
PASSERO (Passer italiae) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
PASSERA MATTUGIA (Passer montanus) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
STORNO (Sturnus vulgaris) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE (Streptopelia decaocto) |
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
CORMORANO (Phalacrocorax carbo) |
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
Allegato B
Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione
dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore |
TEMPI |
|
N. uccelli |
N. uccelli |
Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004 |
FRINGUELLO (Fringilla coelebs) |
5 |
40 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
PEPPOLA (Fringilla montifringilla) |
5 |
40 |
Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
3
[1] Legge abrogata dall’art. 7 della