§ 3.3.24 - L.R. 14 marzo 2002, n. 7.
Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:14/03/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.
Art. 3.  Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.
Art. 4.  Condizioni e controlli.
Art. 5.  Limitazione dei prelievi.
Art. 6.  Azioni di promozione.
Art. 7.  Sanzioni.


§ 3.3.24 - L.R. 14 marzo 2002, n. 7. [1]

Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U. 19 marzo 2002, n. 31).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e successive modificazioni e dell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.

     1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all’itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti é autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo) e tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto).

     2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 14, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

     3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato A).

     4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

 

     Art. 3. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.

     1. É autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs).

     2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 50/1993.

     3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

 

     Art. 4. Condizioni e controlli.

     1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entri i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all’Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

     2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 50/1993.

     3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

 

     Art. 5. Limitazione dei prelievi.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all’insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 6. Azioni di promozione.

     1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

 

 

Allegato A

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione

dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore

TEMPI

 

N. uccelli

N. uccelli

Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004

PASSERO

(Passer italiae)

20

100

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

PASSERA MATTUGIA

(Passer montanus)

20

100

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE

(Streptopelia decaocto)

10

50

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

CORMORANO

(Phalacrocorax carbo)

10

50

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

 

 

Allegato B

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione

dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore

TEMPI

 

N. uccelli

N. uccelli

Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004

FRINGUELLO

(Fringilla coelebs)

5

40

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

PEPPOLA

(Fringilla montifringilla)

5

40

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

 

              3


[1]  Legge abrogata dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2004, n. 17.