§ 3.4.29 - L.R. 12 agosto 2005, n. 13.
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:12/08/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.
Art. 2.  Deroghe.
Art. 2 bis.  Contenuto e procedure delle deroghe.
Art. 2 ter.  Prelievi venatori in deroga.
Art. 3.  Condizioni e controlli.
Art. 4.  Modifica dei prelievi.
Art. 5.  Azioni di promozione.
Art. 6.  Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
Art. 6 bis.  Controlli e sanzioni.
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.29 - L.R. 12 agosto 2005, n. 13.

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”.

(B.U. 16 agosto 2005, n. 77).

 

Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

     1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge [1].

     2. [La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale] [2].

 

     Art. 2. Deroghe. [3]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) nell’interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

d) per la protezione della flora e della fauna;

e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge n. 157/1992.

 

          Art. 2 bis. Contenuto e procedure delle deroghe. [4]

     1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:

a) le specie che ne formano oggetto;

b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);

c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 ter per i prelievi venatori in deroga.

     2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

 

     Art. 2 ter. Prelievi venatori in deroga. [5]

     1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

     2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.

     3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.

 

     Art. 3. Condizioni e controlli.

     1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria [6].

     1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale [7].

     1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale [8].

     2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

 

     Art. 4. Modifica dei prelievi. [9]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.

 

     Art. 5. Azioni di promozione. [10]

     1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

 

          Art. 6 bis. Controlli e sanzioni. [11]

     1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992.

     2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 50/1993.

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”” .

 

     Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO A) [12]

ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 13 RELATIVA A:

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)

Tempi (stagioni venatorie 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010)

PASSERO

(Passer italiae)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

PASSERA MATTUGIA

(Passer montanus)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

TORTORA DAL COLLARE

(Streptopelia decaocto)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

CORMORANO

(Phalacrocorax carbo)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

FRINGUELLO

(Fringilla coelebs)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

PEPPOLA

(Fringilla montifringilla)

5

25

Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*)

 

(*) Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[10] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[11] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

[12] Allegato abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24.