Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 27/01/1999 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Norme procedurali. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazione di urgenza. |
§ 3.2.11 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 4. [1]
Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta.
(B.U. n. 8 del 29 gennaio 1999).
Art. 1. Finalità.
1. Allo scopo di limitare le conseguenze sociali sfavorevoli connesse alla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8 della
2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non può superare la somma di lire tre miliardi e cinquecento milioni.
3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito definito.
Art. 2. Norme procedurali.
1. La Giunta regionale provvede a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 3.500 milioni per l'anno 1998, si fa fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della
Art. 4. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 1 della