§ 3.2.11 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 4.
Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:27/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Norme procedurali.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.2.11 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 4. [1]

Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta.

(B.U. n. 8 del 29 gennaio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di limitare le conseguenze sociali sfavorevoli connesse alla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, come modificata dalla legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata al pagamento, fino al limite massimo del novanta per cento, dei crediti derivanti da rapporto di lavoro e maturati dai dipendenti di cooperative e loro consorzi, appartenenti alla filiera agrozootecnica, sottoposti alle procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa all'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non può superare la somma di lire tre miliardi e cinquecento milioni.

     3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito definito.

 

     Art. 2. Norme procedurali.

     1. La Giunta regionale provvede a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 3.500 milioni per l'anno 1998, si fa fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n. 11532, denominato "Intervento una tantum per i dipendenti di cooperative agrozootecniche", con lo stanziamento di lire 3.500 milioni in termini di competenza.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.