§ 3.1.163 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.
Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/01/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Art. 7.  Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.


§ 3.1.163 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito: “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 1 - Finalità e definizioni.

     1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

     2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;

c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;

d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.

     3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

     4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

     5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.

     1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

     2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

     1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei posteggi.

     2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.

     1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.

     2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

     3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.

     4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero”.”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.

     1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.”.

     2. Le strutture di vendita di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a “chilometri zero” entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.

     1. L’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è abrogato.