Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 22/01/2010 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. |
§ 3.1.163 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.
Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)
Art. 1. Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifica dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1 - Finalità e definizioni.
1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;
c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;
d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;
e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della
b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del
c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.
4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.
5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.
1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla
Art. 5. Modifica dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla
Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla
2. Le strutture di vendita di cui all’articolo 5 della
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della