Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/03/2010 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche. |
Art. 3. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche. |
Art. 7. Abrogazioni e norma transitoria. |
§ 2.1.52 - L.R. 4 marzo 2010, n. 14.
Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali
(B.U. 9 marzo 2010, n. 21)
CAPO I - Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari
Art. 1. Modifica dell’articolo 181 della
1. Il comma 2 dell’articolo 181 della
“2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della
1. Il terzo comma dell’articolo 3 della
“Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.”.
CAPO II - Modifiche della
Art. 3. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 le parole “dal
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 10 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della
“6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 18 della
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 18 della
“L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 19 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 bis della
Art. 7. Abrogazioni e norma transitoria.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 20 della
b) il
c) l’articolo 45 comma 5 della
2. In attesa delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell’articolo 4 della
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della