Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 20/05/2020 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 1.4.8 - L.R. 20 maggio 2020, n. 16.
Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".
(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)
Art. 1. Inserimento di articolo nella
“Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”.
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3.1
Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto.
1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della
2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.