§ 1.4.8 - L.R. 20 maggio 2020, n. 16.
Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:20/05/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.4.8 - L.R. 20 maggio 2020, n. 16.

Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)

 

Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

“Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è inserito il seguente:

“Art. 3.1

Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto.

1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.

2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.