Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 30/12/1992 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. (Aumento di autorizzazione di spesa). |
Art. 2. (Variazioni di bilancio). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.10.12 - Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 84. [1]
Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 56).
Art. 1. (Aumento di autorizzazione di spesa).
1. La spesa annua per l'applicazione della
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 47810 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede:
a) per l'anno 1992, mediante riduzione di lire 400 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'accantonamento di lire 1.000 milioni previsto all'allegato 8 del bilancio stesso, per il provvedimento D. 2.3. "Sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo";
b) per gli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo per lire 800 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992- 1994;
c) per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 2. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di intervento "
L. 400.000.000
b) in aumento:
Cap. 47810 "Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali -
-
L. 400.000.000
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della