§ 5.12.1 - Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.12 fiere, mostre e mercati
Data:05/03/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprese industriali, artigiane, a cooperative produttrici di beni o servizi, ed a loro consorzi, aventi sede nella Regione Valle [...]
Art. 2.      1. I contributi previsti al precedente articolo 1 sono concessi nelle seguenti misure:
Art. 3.      1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti almeno quarantacinque [...]
Art. 4.      1. Gli incentivi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici, previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.
Art. 5.      1. L'onere di Lire centomilioni annui, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 all'uopo istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione [...]
Art. 6.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.12.1 - Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12. [1]

Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.

(B.U. 25 marzo 1987, n. 6, S.S. 6 aprile 1987, n. 2).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprese industriali, artigiane, a cooperative produttrici di beni o servizi, ed a loro consorzi, aventi sede nella Regione Valle d'Aosta, per la realizzazione di iniziative promozionali di commercializzazione di beni o servizi prodotti nella Regione, consistenti in:

     a) partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni in Italia e all'estero;

     b) partecipazione a delegazioni per attività di promozione commerciale all'estero;

     2) Alle imprese commerciali, alle cooperative di commercianti e loro consorzi possono essere concessi contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni organizzate nella Regione.

     3. Non possono essere concessi contributi per manifestazioni promosse o finanziate dalla Regione nel territorio regionale.

 

     Art. 2.

     1. I contributi previsti al precedente articolo 1 sono concessi nelle seguenti misure:

     - fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili per le iniziative realizzate in Italia e, comunque, fino all'importo di Lire diecimilioni;

     - fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili per le iniziative realizzate all'estero e, comunque, fino all'importo di Lire quindicimilioni. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute per quota d'iscrizione, affitto ed allestimento dell'area espositiva, inserzione nel catalogo, pubblicità, trasporti, pernottamenti, vitto ed eventuali servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale non dipendente dalle imprese beneficiarie.

     2. Per le iniziative realizzate da cooperative o da consorzi ai quali partecipano almeno 5 imprese, le misure di cui al comma precedente sono elevate rispettivamente al 40 percento ed al 60 percento e, comunque, fino agli importi di lire quindicimilioni e di lire ventimilioni.

 

     Art. 3.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle attività da realizzare, corredate dai seguenti documenti:

     a) relazione dettagliata dell'attività da realizzare, completa di programma e di previsione di spesa;

     b) copia autentica del contratto, nel caso di consorzi.

     2. Le domande sono sottoposte al parere di una apposita commissione che accerta la validità dell'iniziativa, nominata dalla Giunta regionale e così composta:

     a) l'Assessore all'industria, al commercio, all'artigianato e ai trasporti o persona da lui delegata - Presidente;

     b) un rappresentante per ciascuna categoria degli artigiani, dei commercianti e degli industriali; due rappresentanti della cooperazione, di cui uno delle cooperative agricole. I rappresentanti degli artigiani e della cooperazione sono designati rispettivamente dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e dalla Consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55. I rappresentanti delle altre categorie sono scelti per sorteggio fra quelli designati dalle rispettive associazioni presenti nella Regione;

     c) un esperto designato dall'Assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti;

     d) un esperto designato dall'Assessore all'agricoltura, foreste e ambiente naturale;

     e) un funzionario regionale designato dall'Assessore dell'industria, commercio, artigianato e trasporti - Segretario.

     3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di ammissione al contributo stabilendone l'importo.

     4. L'erogazione del contributo è disposta ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, su presentazione di regolare documentazione di spesa e sulla base delle spese documentate.

 

     Art. 4.

     1. Gli incentivi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici, previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.

 

     Art. 5.

     1. L'onere di Lire centomilioni annui, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 all'uopo istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà come segue:

     - per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 100 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2 - Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987;

     - per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzazione per lire 200 milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 - interventi promozionali per l'industria - del bilancio pluriennale 1987/1989;

     - per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge d'approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 6.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi

     di sviluppo (spese correnti) "

     L. 100.000.000

     Variazione in aumento

     Settore 2.2.2.: sviluppo economico

     Programma 2.2.2.09: interventi promozionali per l'industria.

     Codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

     Cap. 36150 (di nuova istituzione)

     " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali "

     LR 5 marzo 1987 n. 12

     L. 100.000.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.