§ 5.10.11 - Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85.
Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.10 commercio
Data:23/12/1989
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è rifinanziata, per l'anno 1989 e seguenti per l'ulteriore spesa annua di lire centocinquanta milioni.
Art. 2.      1. L'onere di centocinquanta milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la [...]
Art. 3.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 5.10.11 - Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.

(B.U. 29 dicembre 1989, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è rifinanziata, per l'anno 1989 e seguenti per l'ulteriore spesa annua di lire centocinquanta milioni.

 

     Art. 2.

     1. L'onere di centocinquanta milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà come segue:

     - per l'anno 1989, mediante riduzione di lire cento milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 Settore 2 - Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, nonché mediante riduzione di lire cinquanta milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 36060 " Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche".

     - per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzazione per lire trecento milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 "Interventi promozionali per l'industria" del bilancio pluriennale 1989/1991.

     - per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 3.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione:

     Cap. 36060 "Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche" L. 50.000.000

     Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" L. 100.000.000

     Totale L. 150.000.000

     in aumento

     Cap. 36150 "Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" L. 150.000.000


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.