§ 5.5.23 - Legge regionale 10 aprile 1985, n. 10.
Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:10/04/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito, con sede in Aosta, l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa
Art. 2.      1. I prodotti commerciati dall'IVAT saranno contrassegnati con un marchio di tutela; il relativo emblema sarà registrato
Art. 3.      1. L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale
Art. 4.      1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'Ente
Art. 5.      1.
Art. 6.      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze
Art. 7. 
Art. 8.      1. Al presidente del consiglio di amministrazione è dovuta una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale permanente per lo sviluppo [...]
Art. 9.      1. L'IVAT provvede al proprio finanziamento
Art. 10. 
Art. 11.      1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, [...]
Art. 12.      1. E' autorizzato a favore dell'IVAT un finanziamento di lire 460 milioni per l'anno 1985 e di lire 500 milioni annui a partire dall'anno 1986, con imputazione della relativa spesa allo [...]
Art. 13.      1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.5.23 - Legge regionale 10 aprile 1985, n. 10. [1]

Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique.

(B.U. 19 aprile 1985, n. 5).

 

Art. 1.

     1. E' istituito, con sede in Aosta, l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa.

     2. L'IVAT ha il compito di sviluppare l'artigianato valdostano di tradizione attraverso la commercializzazione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti con attività di promozione, di formazione e di servizi [2].

 

     Art. 2.

     1. I prodotti commerciati dall'IVAT saranno contrassegnati con un marchio di tutela; il relativo emblema sarà registrato.

 

     Art. 3.

     1. L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da:

     a) un presidente e due esperti in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla Regione con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);

     b) due rappresentanti delle imprese artigiane del settore designati:

     1) dalle imprese artigiane che partecipano alla fiera di Sant'Orso;

     2) dai conferitori IVAT [3].

     2 bis. Le modalità per la designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane sono stabilite dalla Giunta regionale [4].

     3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT. In caso di impedimento, di assenza o di vacanza, le relative funzioni sono svolte da un impiegato di livello immediatamente inferiore [5].

 

     Art. 4.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'Ente.

     2. Il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento, provvede a designare il consigliere che sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente con delega alla firma degli atti di competenza [6].

 

     Art. 5.

     1. [7].

     2. Le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore sono determinate nello statuto per il funzionamento e la gestione dell'IVAT, che è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente [8].

     3. Spetta comunque al consiglio di amministrazione:

     1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     2) la formazione dei programmi annuali di attività dell'Ente;

     3) l'assunzione ed il licenziamento del personale;

     4) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

     5) l'approvazione di regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici e del personale.

 

     Art. 6.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

 

     Art. 7. [9]

     1. L'individuazione dei prodotti di artigianato valdostano di tradizione, per i quali può essere autorizzata l'apposizione del marchio di cui all'art. 2, è effettuata da una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore dell'IVAT e da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato.

     2. La commissione tecnica di cui al comma 1 può autorizzare anche l'apposizione del marchio a prodotti di artigianato valdostano di tradizione non acquistati e non commercializzati dall'IVAT.

     3. Le competenze nonché le modalità per il funzionamento della commissione tecnica sono stabilite nello statuto di cui all'art. 5, comma 2.

 

     Art. 8.

     1. Al presidente del consiglio di amministrazione è dovuta una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale permanente per lo sviluppo economico, in misura non superiore al 50 percento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.

     2. Agli altri componenti degli organi e commissioni dell'Ente può essere riconosciuto dal consiglio di amministrazione un gettone giornaliero di presenza, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

 

     Art. 9.

     1. L'IVAT provvede al proprio finanziamento:

     a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;

     b) con i proventi della sua attività;

     c) con erogazioni di enti pubblici e di privati;

     d) con le rendite patrimoniali.

 

     Art. 10. [10]

 

     Art. 11.

     1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell'Ente fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

     2. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del commissario.

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzato a favore dell'IVAT un finanziamento di lire 460 milioni per l'anno 1985 e di lire 500 milioni annui a partire dall'anno 1986, con imputazione della relativa spesa allo istituendo capitolo 36750 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1985

     - quanto a lire 230.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 36500 parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985;

     - quanto a lire 230.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 a valere sull'intervento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio stesso, concernente il contributo per il funzionamento dell'EVART;

     - per gli anni 1986-1987 mediante utilizzo della somma di lire 1.000.000.000 iscritta al programma 2.2.2.10 Interventi promozionali per l'artigianato del bilancio pluriennale della Regione 1985/1987.

     3. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 13.

     1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     In diminuzione

     cap. 36500 " Contributi all'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico

     - LR 9 maggio 1963, n. 12

     - LR 30 gennaio 1981, n. 10

     - LR 24 dicembre 1982, n. 97

     - LR 28 dicembre 1983, n. 76

     - LR 9 luglio 1984, n. 38

     L. 230.000.000

     cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 230.000.000

     In aumento

     cap. 36750 (di nuova istituzione)

     " Contributo all'Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique -( IVAT) "

     - LR 10 aprile 1985, n. 10 L. 460.000.000

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 1993, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[3] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 23 febbraio 1993, n. 8 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 febbraio 1993, n. 8 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.