§ 5.5.35 - Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente "Istituzione dell'Institut Valdôtain de L'Artisanat Typique".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:23/02/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.35 - Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. [1]

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente "Istituzione dell'Institut Valdôtain de L'Artisanat Typique".

(B.U. 2 marzo 1993, n. 10).

 

     Art. 1. (Finalità). [2]

 

     Art. 2. (Consiglio di amministrazione). [3]

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

[2] Modificano rispettivamente gli artt. 1 e 3 della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[3] Modificano rispettivamente gli artt. 1 e 3 della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.