Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 30/08/1970 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti [...] |
Art. 2. L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1970, ai sensi del paragrafo settimo dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è elevato da Lire 1 [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Per il finanziamento della eventuale maggiore spesa annua di Lire 4.500.000 derivante alla Regione dalla concessione della maggiore garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per [...] |
Art. 5. |
Art. 6. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 3.8.5 - Legge regionale 30 agosto 1970, n. 22. [1]
Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
(B.U. 31 agosto 1970, n. 8).
Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1970, ai sensi del paragrafo settimo dell'articolo 1 della
Al finanziamento della sopracitata maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:
a) per l'anno finanziario 1970: mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1970 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 200.000.000 a Lire 210.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 10.000.000 dal Cap. 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40.000.000;
b) per i successivi anni finanziari: mediante imputazione della maggiore spesa annua di Lire 10 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1989.
Il maggior finanziamento bancario di Lire 250.000.000 per l'anno 1970, di cui al presente articolo, sarà interamente destinato ai mutui da concedere per l'acquisto di nuovi alloggi nella zona A, comprendente i Comuni di Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovencan, Pollein, St - Christophe e Sarre.
Per il finanziamento della eventuale maggiore spesa annua di Lire 4.500.000 derivante alla Regione dalla concessione della maggiore garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970:
NELLA PARTE ENTRATA:
Lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.
NELLA PARTE SPESA:
Lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 90.000.000 a Lire 94.500.000.
Le maggiori entrate e spese annue di Lire 4.500.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1989.
In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il primo quadrimestre e per i quadrimestri successivi dell'anno 1973 saranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio superiore a cinque punti.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Modifica l'art. 6 della
[3] Articolo già sostituito dall'art. 7 della