Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.4 caccia e pesca |
Data: | 29/03/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Licenze di pesca) |
Art. 2. (Tariffe delle tasse di concessione) |
Art. 3. (Modalità di riscossione) |
Art. 4. (Abrogazioni e ultrattività) |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.4.36 - L.R. 29 marzo 2010, n. 12.
Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13.
(B.U. 13 aprile 2010, n. 15)
Art. 1. (Licenze di pesca)
1. L'esercizio della pesca nelle acque del territorio regionale è consentito ai titolari in possesso di una delle seguenti licenze di pesca di cui al titolo II, numero 18, del
a) licenza di tipo A, per la pesca professionale con tutti gli attrezzi, riservata a coloro che intendano esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa e siano iscritti negli elenchi previsti dalla
b) licenza di tipo B, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50;
c) licenza di tipo D, per gli stranieri, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.
2. Le licenze di pesca di tipo A e B sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale. Detta ricevuta deve riportare i dati anagrafici del titolare nonché la causale del versamento di licenza di pesca sportiva e deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca di tipo D è costituita da un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. Detto tesserino, contrassegnato da numerazione progressiva, riporta i dati anagrafici del titolare e deve essere esibito unitamente a un documento di identità valido.
4. La licenza di pesca di tipo A e B è annuale, mentre quella di tipo D ha una validità di tre mesi.
5. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale.
6. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca, nell'esercizio delle loro funzioni, i seguenti soggetti:
a) addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche, autorizzato dalla Regione stessa alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione;
c) i ricercatori in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dalla Regione, per effettuare operazioni di pesca scientifica.
Art. 2. (Tariffe delle tasse di concessione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale sono così determinate:
a) euro 31,50, per la licenza di tipo A;
b) euro 16,00, per la licenza di tipo B;
c) euro 8,50, per la licenza di tipo D.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3. (Modalità di riscossione)
1. Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione.
Art. 4. (Abrogazioni e ultrattività)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
c) articolo 23 della
2. L'articolo 1 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.