Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.12 enti locali |
Data: | 09/04/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2bis) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 4) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 5) |
Art. 7. (Sostituzione del titolo del capo II) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 7bis) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 8) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 12) |
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 14) |
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 18) |
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 18bis) |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 19) |
Art. 16. (Modificazioni all'articolo 20) |
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 22) |
Art. 18. (Modificazione all'articolo 22bis) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 23) |
Art. 20. (Modificazioni all'articolo 24) |
Art. 21. (Modificazioni all'articolo 25) |
Art. 22. (Modificazione all'articolo 26) |
Art. 23. (Modificazioni all'allegato A) |
Art. 24. (Modificazioni all'allegato C) |
Art. 25. (Disposizione transitoria) |
Art. 26. (Abrogazioni) |
§ 2.12.30 - R.R. 9 aprile 2010, n. 1.
Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).
(B.U. 13 aprile 2010, n. 15)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del
"c) due segretari eletti con le modalità di cui all'articolo 2bis.".
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2bis)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2bis del
"a) sono elettori i segretari incaricati negli enti locali o utilizzati dall'Agenzia alla data delle elezioni; sono eleggibili i segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni;".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2bis del
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del
"b bis) definisce, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali, i criteri e le modalità per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del
"f) provvede a definire, nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della
4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 del
"h) adotta i provvedimenti e gli atti inerenti al rapporto di lavoro dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM), ai sensi dell'articolo 18;".
5. Il comma 2 dell'articolo 3 del
"2. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può delegare al Presidente l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere a), b) e h).".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 4)
1. Al comma 11 dell'articolo 4 del
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 del
"Art. 5
(Personale dell'Agenzia)
1. L'Agenzia si avvale, per il proprio funzionamento:
a) dei segretari in disponibilità sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;
b) del personale reclutato con le modalità stabilite per il restante personale del comparto unico regionale.
2. L'Agenzia può conferire incarichi di consulenze esterne, motivandoli adeguatamente, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare il personale di cui al comma 1.".
Art. 7. (Sostituzione del titolo del capo II)
1. Il titolo del capo II del
Art. 8. (Modificazione all'articolo 7bis)
1. Il comma 1 dell'articolo 7bis del
"1. Il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque.".
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 del
"Art. 8
(Classificazione del Comune di Aosta)
1. Il Comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificato nella prima fascia.".
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 9)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
"2. Il punteggio attribuito ai singoli enti concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.".
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del
"3. Le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti alla stessa classificazione è pari alla somma di quello attribuito ai singoli enti locali convenzionati. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti a classificazioni diverse è pari a quello dell'ente locale convenzionato classificato nella posizione più elevata. In entrambi i casi, alle sedi di segreteria comuni è garantita l'attribuzione di un punteggio minimo pari a venticinque.".
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 12)
1. L'articolo 12 del
"Art. 12. (Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti, nonché all'organizzazione dei corsi di formazione e dei relativi esami finali di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della
4. Il Consiglio aggiorna l'Albo in occasione delle nuove iscrizioni e dispone la cancellazione dei soggetti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del
3. Al comma 3 dell'articolo 14 del
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 18)
1. Il comma 2 dell'articolo 18 del
"2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, della
2. Al comma 4 dell'articolo 18 del
3. Il comma 10 dell'articolo 18 del
"10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, non utilizzato per altri incarichi, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12, anche in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 10, della
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 18bis)
1. Dopo l'articolo 18 del
"Art. 18 bis
(Tutoraggio)
1. I segretari incaricati possono, in occasione del loro primo incarico, essere affiancati, per un periodo non superiore a sei mesi, da altro segretario in servizio presso un altro ente locale della Regione, su richiesta dell'amministratore dell'ente locale interessato.
2. Le modalità e le condizioni dell'affiancamento sono stabilite dal Consiglio.".
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 19)
1. Il comma 1 dell'articolo 19 del
"1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, disciplinare e dirigenziale, la revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta, con provvedimento motivato, dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente e in contraddittorio con l'interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
2. Il comma 2 dell'articolo 19 del
"2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario che lo richieda, in sede di seduta dell'organo collegiale esecutivo dell'ente.".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del
"4. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un segretario iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 12, il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM dispone immediatamente la risoluzione del contratto.".
Art. 16. (Modificazioni all'articolo 20)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del
2. Al comma 2 dell'articolo 20 del
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 22)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del
2. Il comma 3 dell'articolo 22 del
"3. I segretari collocati in disponibilità, se non incaricati presso altri enti, organismi o società ai sensi del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di supplenza e reggenza o per lo svolgimento di attività di supporto all'Agenzia. In caso di supplenza e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.".
3. Al comma 4 dell'articolo 22 del
4. Al comma 7 dell'articolo 22 del
Art. 18. (Modificazione all'articolo 22bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 22bis del
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 del
"Art. 23
(Procedimento per la valutazione dei risultati)
1. La valutazione dei risultati dei segretari è effettuata nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.".
Art. 20. (Modificazioni all'articolo 24)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 del
"2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva percorsi formativi tecnico-specialistici e manageriali da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste e, in particolare, del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta.".
2. Il comma 4 dell'articolo 24 del
"4. Il Consiglio definisce, entro il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi e le finalità formative, nonché le risorse da destinare alle stesse; il Consiglio definisce, inoltre, le modalità di partecipazione e la soglia minima individuale di ore di formazione, rilevante ai fini della valutazione dei risultati.".
Art. 21. (Modificazioni all'articolo 25)
1. La rubrica dell'articolo 25 del
2. Il comma 1 dell'articolo 25 del
"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti del comparto unico regionale.".
Art. 22. (Modificazione all'articolo 26)
1. Il comma 4 dell'articolo 26 del
"4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura. Nel corso del mandato possono essere stipulate o sciolte:
a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti il collocamento in disponibilità del segretario;
b) nei casi di collocamento in disponibilità, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari incaricati nelle sedi oggetto della convenzione.".
Art. 23. (Modificazioni all'allegato A)
1. Alla lettera a) del numero 1 dell'allegato A del
2. All'ultimo periodo del numero 2 dell'allegato A del
3. Il numero 3 dell'allegato A del
"3. Fasce:
prima fascia: Comune di Aosta;
seconda fascia: tutti gli altri Comuni.".
Art. 24. (Modificazioni all'allegato C)
1. All'ultimo periodo del numero 2 dell'allegato C del
2. Il numero 3 dell'allegato C del
"3. Tutte le Comunità montane sono inserite nella seconda fascia.".
Art. 25. (Disposizione transitoria)
1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Art. 26. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 11 del
b) l'articolo 13 del
c) l'articolo 15 del
d) il comma 2 dell'articolo 16 del
e) l'articolo 17 del
f) il comma 3 dell'articolo 19 del
g) il comma 3 dell'articolo 24 del
h) l'articolo 14 del
i) l'articolo 16 del
j) l'articolo 17 del
k) l'articolo 18 del
l) il comma 2 dell'articolo 20 del
m) l'articolo 26 del