§ 2.12.25 - R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.
Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:04/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 2).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 2bis).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 3).
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 4).
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 4 bis).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 5).
Art. 8.  (Inserimento dell’articolo 5 bis).
Art. 9.  (Inserimento dell’articolo 5 ter).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 6).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 7).
Art. 12.  (Inserimento dell’articolo 7 bis).
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 9).
Art. 14.  (Modificazioni all’articolo 11).
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 12).
Art. 16.  (Modificazioni all’articolo 13).
Art. 17.  (Modificazione all’articolo 15).
Art. 18.  (Modificazioni all’articolo 17).
Art. 19.  (Sostituzione dell’articolo 18).
Art. 20.  (Modificazioni all’articolo 19).
Art. 21.  (Modificazioni all’articolo 20).
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 21).
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 22).
Art. 24.  (Inserimento dell’articolo 22 bis).
Art. 25.  (Modificazioni all’articolo 23).
Art. 26.  (Modificazioni all’articolo 24).
Art. 27.  (Modificazioni all’articolo 26).
Art. 28.  (Sostituzione dell’articolo 29).
Art. 29.  (Modificazione all’articolo 38).
Art. 30.  (Sostituzione dell’allegato A).
Art. 31.  (Sostituzione dell’allegato C).
Art. 32.  (Disposizioni di coordinamento).
Art. 33.  (Abrogazioni).
Art. 34.  (Disposizioni transitorie).


§ 2.12.25 - R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta).

(B.U. 15 febbraio 2005, n. 7).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1).

     1. L’articolo 1 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Composizione e durata del Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta di cui all’articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, di seguito denominato Consiglio, è composto da:

a) un esperto in materia di enti locali designato dalla Giunta regionale d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

b) tre amministratori locali, scelti tra gli organi che conferiscono l’incarico ai segretari, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

c) tre segretari eletti con le modalità di cui all’articolo 2bis tra gli iscritti alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, di seguito denominato Albo.

2. Il Consiglio resta in carica per l’intera durata del mandato degli organi elettivi degli enti locali. I componenti del Consiglio non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio in carica è prorogato sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un’indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; ad essi, se non residenti nel Comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per gli appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 2).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti il Consiglio sono designati entro sessanta giorni dalla data delle elezioni generali comunali o, in caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.».

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 2bis).

     1. Dopo l’articolo 2 del regolam. reg. 4/1999, come modificato dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2 bis. (Elezione dei rappresentanti dei segretari nel Consiglio).

1. Il Consiglio disciplina, con propria deliberazione, le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sono elettori tutti i segretari iscritti alla parte prima dell’Albo in servizio negli enti locali alla data delle elezioni;

b) i rappresentanti sono eletti con il sistema proporzionale a scrutinio di lista;

c) le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro applicabili ai segretari ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 10 per cento degli iscritti alla parte prima dell’Albo.».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 3).

     1. L’articolo 3 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Attribuzioni del Consiglio).

1. Il Consiglio provvede alla gestione dei segretari degli enti locali, alla tenuta dell’Albo e all’amministrazione dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, di seguito denominata Agenzia. In particolare, il Consiglio, salve le attribuzioni espressamente riservate al Presidente ai sensi dell’articolo 4bis:

a) cura la tenuta dell’Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;

b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell’Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e del presente regolamento;

c) definisce i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula degli iscritti all’Albo;

d) stabilisce i criteri per l’utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità e per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza, secondo le disposizioni del presente regolamento;

e) indice e gestisce i concorsi per l’iscrizione all’Albo;

f) individua gli ulteriori titoli e requisiti di cui debbono essere in possesso i soggetti di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 45/1998, ai fini dell’iscrizione alla parte seconda dell’Albo regionale dei segretari;

g) definisce e cura l’attività di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari;

h) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all’Albo, ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM), ai sensi dell’articolo 18;

i) disciplina, con provvedimenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’organizzazione degli uffici e del personale e determina la dotazione organica dell’Agenzia;

j) provvede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti.

2. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può delegare al Presidente proprie competenze, salvo quelle di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i) e j).».

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 4).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 del regolam. reg. 4/1999 è abrogato.

     2. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del regolam. reg. 4/1999, dopo le parole: «il Presidente» sono aggiunte le seguenti: «, scelto tra gli amministratori locali».

     3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 4 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate sono affisse all’albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi e diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.».

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 4 bis).

     1. Dopo l’articolo 4 del regolam. reg. 4/1999, come modificato dall’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 4 bis. (Attribuzioni del Presidente).

1. Il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l’Agenzia;

b) definisce l’utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto dei criteri prestabiliti dal Consiglio;

c) conferisce gli incarichi di reggenza o di supplenza, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, qualora l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 22bis, comma 1, abbia dato esito negativo;

d) esercita le competenze delegategli dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.».

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 5).

     1. L’articolo 5 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Personale dell’Agenzia).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4 della l.r. 46/1998, l’Agenzia, per il proprio funzionamento, si avvale prioritariamente dei segretari in disponibilità, utilizzandoli preferibilmente a rotazione e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio.

2. L’Agenzia può inoltre avvalersi di personale proprio reclutato con le modalità stabilite per il restante personale del comparto unico regionale.

3. In caso di motivata necessità, l’Agenzia può avvalersi di consulenze esterne.».

 

     Art. 8. (Inserimento dell’articolo 5 bis).

     1. Dopo l’articolo 5 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Ordinamento contabile dell’Agenzia).

1. L’attività finanziaria dell’Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

2. Il bilancio di previsione, composto di due parti relative, rispettivamente, all’entrata e alla spesa, ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.

3. Previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio individua un istituto di credito cui affidare il servizio di cassa. L’istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati di pagamento.

4. Il responsabile del servizio finanziario dell’ente adotta tutti gli atti necessari alla gestione delle entrate e delle spese, nel rispetto delle decisioni adottate dal Consiglio e dal Presidente.

5. Per le spese relative ad esigenze d’ufficio e a lavori di manutenzione, il cui limite massimo è stabilito dal Consiglio, è istituito un servizio di economato, affidato al responsabile del servizio finanziario. In favore dell’economo sono disposte anticipazioni per le quali lo stesso effettua rendicontazioni periodiche al Consiglio.

6. Il rendiconto generale della gestione, deliberato dal Consiglio entro il mese di aprile dell’anno successivo, è composto dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente accertate e delle spese effettivamente impegnate nell’esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

b) relazione del revisore dei conti.

7. Il Consiglio adotta un proprio regolamento di contabilità per disciplinare ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile.».

 

     Art. 9. (Inserimento dell’articolo 5 ter).

     1. Dopo l’articolo 5bis del regolam. reg. 4/1999, introdotto dall’articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 5 ter. (Revisore dei conti).

1. Il controllo sulla gestione contabile dell’Agenzia è affidato ad un revisore, nominato dal Consiglio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. L’incarico del revisore ha la medesima durata del mandato del Consiglio e può essere rinnovato per una sola volta.

3. Per il revisore valgono le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.

4. Al revisore è assegnato un compenso stabilito dal Consiglio.».

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 6).

     1. L’articolo 6 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Classificazione dei Comuni).

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione dei Comuni, sulla base dei seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive;

c) numero dei dipendenti in servizio;

d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

e) media delle spese d’investimento impegnate negli esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all’allegato A.

3. Il Consiglio provvede all’aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell’anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.

4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale del Comune.

5. Il punteggio attribuito ai Comuni concorre a determinare, in sede contrattuale, l’ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.».

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 7).

     1. L’articolo 7 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Classificazione delle Comunità montane).

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione delle Comunità montane, sulla base dei seguenti elementi:

a) numero dei Comuni appartenenti alla Comunità montana;

b) numero dei dipendenti in servizio;

c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

d) media delle spese d’investimento impegnate negli esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all’allegato C.

3. Il Consiglio provvede all’aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell’anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.

4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.

5. Il punteggio attribuito alle Comunità montane concorre a determinare, in sede contrattuale, l’ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.».

 

     Art. 12. (Inserimento dell’articolo 7 bis).

     1. Dopo l’articolo 7 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall’articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 7 bis. (Classificazione del BIM).

1. Il BIM è classificato nella fascia e con il punteggio convenzionalmente pari a quello della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata.

2. Il punteggio attribuito al BIM concorre a determinare, in sede contrattuale, l’ammontare della retribuzione di posizione del segretario.».

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 9).

     1. L’articolo 9 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Sedi di segreteria convenzionate e loro classificazione).

1. Due o più enti locali possono stipulare convenzioni al fine di costituire sedi di segreteria comuni.

2. Le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia ed il Consiglio provvede a registrarle.

3. Il punteggio attribuito ai singoli enti concorre a determinare, in sede contrattuale, l’ammontare della retribuzione di posizione del segretario.».

 

     Art. 14. (Modificazioni all’articolo 11). [1]

     [1. Al comma 3 dell’articolo 11 del regolam. reg. 4/1999, dopo la parola: «regolamento,» sono inserite le seguenti: «il segretario del BIM,».

     2. Al comma 4 dell’articolo 11 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».]

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 12).

     1. L’articolo 12 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Modalità di iscrizione all’Albo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998).

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998 sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell’Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, gli interessati presentano, entro il 30 giugno dell’anno precedente, apposita domanda al Consiglio.

2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale, alla relativa procedura, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.

3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all’iscrizione e provvede, con le modalità di cui all’articolo 16, all’eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l’accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell’accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.

4. Il Consiglio aggiorna annualmente, in occasione delle nuove iscrizioni, la parte seconda dell’Albo, disponendo inoltre la cancellazione dei soggetti che non risultino più in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione.».

 

     Art. 16. (Modificazioni all’articolo 13). [2]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 13 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comunali e delle Comunità montane, di cui almeno uno riservato alle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 dicembre precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti alla parte prima dell’Albo incaricati presso gli altri enti del comparto, esclusivamente nell’ipotesi in cui i segretari in disponibilità non siano in numero sufficiente a ricoprire le sedi di segreteria».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del regolam. reg. 4/1999, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Il Consiglio definisce, entro il 31 marzo dell’anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali, i criteri per l’individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all’articolo 12, nonché le modalità per il conferimento degli incarichi.».

     3. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del regolam. reg. 4/1999 sono abrogati.]

 

     Art. 17. (Modificazione all’articolo 15). [3]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 15 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Gli iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 14, prima dell’accettazione di un incarico presso una sede di segreteria, devono aver compiuto un periodo di sei mesi di tirocinio presso un ente locale a fianco del segretario titolare.».]

 

     Art. 18. (Modificazioni all’articolo 17). [4]

     [1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente: «I segretari degli enti locali intrattengono il rapporto di lavoro con l’amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dall’amministratore che li ha incaricati.»

     2. Al comma 2 dell’articolo 17 del regolam. reg. 4/1999, dopo le parole «Comunità montana» sono inserite le seguenti: «o del Presidente del BIM».]

 

     Art. 19. (Sostituzione dell’articolo 18).

     1. L’articolo 18 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Incarico).

1. Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità montana o al Presidente del BIM le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l’ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all’applicazione degli istituti contrattuali correlati a detto rapporto.

2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.

3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

4. L’incarico ha durata corrispondente a quella del mandato dell’amministratore che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, ai fini dell’accettazione di un altro incarico presso uno degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 3, l’incarico può cessare anticipatamente, solo con il consenso dell’amministratore che lo ha conferito.

5. L’avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.

6. L’incarico ha effetto dalla data stabilita dall’atto di nomina, previa accettazione del segretario.

7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l’incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi da parte del Consiglio, decade automaticamente dall’iscrizione all’Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o per ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato dell’amministratore che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento disposta secondo la normativa vigente in materia, il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, o, in subordine, con le modalità stabilite dall’articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti alla parte seconda dell’Albo, anche in deroga al limite massimo percentuale di cui all’articolo 13, comma 1.

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo parere favorevole del Consiglio, il segretario di un ente locale può subentrare nell’incarico del segretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari interessati e degli amministratori che li hanno incaricati.».

 

     Art. 20. (Modificazioni all’articolo 19).

     1. Il comma 2 dell’articolo 19 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM, previa deliberazione dell’organo collegiale esecutivo dell’ente e in contraddittorio con l’interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri d’ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario che lo richieda, in sede di seduta dell’organo collegiale esecutivo dell’ente.».

     2. [Il comma 3 dell’articolo 19 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, l’amministratore che gli ha conferito l’incarico provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d’istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione dell’organo collegiale esecutivo dell’ente.»] [5].

     3. Al comma 4 dell’articolo 19 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «o il Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM,».

 

     Art. 21. (Modificazioni all’articolo 20).

     1. Al comma 1 dell’articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comunali e delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

     2. Al primo e al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «o dal Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM».

     3. Al comma 3 dell’articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, la parola: «comunale» è soppressa.

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 21).

     1. L’articolo 21 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Procedimento disciplinare).

1. Il Consiglio è l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

2. Per l’istruzione dei procedimenti disciplinari il Consiglio istituisce un ufficio per l’istruttoria degli stessi, oppure, se già istituito, può avvalersi, dell’ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione regionale.».

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 22).

     1. L’articolo 22 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione).

1. I segretari degli enti locali iscritti alla parte prima dell’Albo non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità, rimangono iscritti all’Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segretario e dell’amministratore che lo ha incaricato, collocare in disponibilità il segretario, ancorché non sia ancora scaduto il mandato dell’amministratore che lo ha incaricato, in presenza di situazioni tali che non consentano la prosecuzione del rapporto che lega il segretario all’amministratore che lo ha incaricato.

3. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Presidente, secondo criteri prestabiliti dal Consiglio. In tal caso, hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati, con oneri a carico dell’ente nel quale è effettuata la reggenza o supplenza. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.

4. L’Agenzia conclude accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali, anche economici, per l’utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero di natura professionale o per lo svolgimento di attività di studio, consulenza o collaborazione.

5. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio è stabilito dal Consiglio stesso.

6. L’accordo di cui al comma 4 definisce l’eventuale riparto degli oneri per le prestazioni rese dal segretario, che, di norma, sono a carico dell’ente presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 4 è il più favorevole tra quello definito dall’accordo e quello in godimento.

7. Il segretario collocato in disponibilità a seguito di provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell’ultimo quinquennio, è cancellato dall’Albo e nei suoi confronti sono attivate le procedure di mobilità d’ufficio ai fini del successivo collocamento presso uno degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.

8. Il periodo di cui al comma 7, nell’ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell’ultimo quinquennio.

9. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato ai sensi del presente articolo non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

10. I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla legge.».

 

     Art. 24. (Inserimento dell’articolo 22 bis).

     1. Dopo l’articolo 22 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall’articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 22 bis. (Incarichi di reggenza e supplenza).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco, o dal Presidente della Comunità montana, o dal Presidente del BIM, tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e secondo l’ordine della graduatoria di cui all’articolo 22, comma 3. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, può incaricare un segretario in servizio, in accordo con l’amministratore da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.

2. Qualora l’espletamento delle procedure di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, l’incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Presidente del Consiglio.

3. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all’articolo 18. Qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, la reggenza da parte del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, non può eccedere il termine finale di cui all’articolo 18, comma 3.».

 

     Art. 25. (Modificazioni all’articolo 23).

     1. Il comma 1 dell’articolo 23 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), e 41, comma 2, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta), e nel rispetto dell’ordinamento dei singoli enti, alla valutazione dei risultati dei segretari provvede il nucleo di valutazione, composto da esperti esterni all’ente locale, che opera in posizione di indipendenza e risponde al competente organo dell’ente stesso.».

     2. Al comma 2 dell’articolo 23 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «di cui all’articolo 19» sono soppresse.

     3. Il comma 3 dell’articolo 23 del regolam. reg. 4/1999 è abrogato.

 

     Art. 26. (Modificazioni all’articolo 24). [6]

     [1. Al comma 3 dell’articolo 24 del regolam. reg. 4/1999, le parole «17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)» sono sostituite dalle seguenti: «104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)».]

 

     Art. 27. (Modificazioni all’articolo 26).

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «I Comuni e le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

     2. Al comma 2 dell’articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «il Sindaco o il Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalla seguente: «l’organo».

     3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «, la cui individuazione spetta al Consiglio».

 

     Art. 28. (Sostituzione dell’articolo 29).

     1. L’articolo 29 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. (Risorse finanziarie).

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico degli enti locali e delle loro forme associative e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria versati dagli enti locali e dalle loro forme associative, nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo riscosso dagli enti stessi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, nonché dai fondi versati dagli enti locali, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dagli enti locali all’Agenzia, con le modalità stabilite dal Consiglio.».

 

     Art. 29. (Modificazione all’articolo 38).

     1. Il comma 2 dell’articolo 38 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di mutamento della classificazione dell’ente locale o del suo posizionamento, ai sensi degli articoli 6, comma 4, 7, comma 4, e 26, comma 4, nel corso dell’incarico, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari degli enti locali la retribuzione di posizione acquisita con l’incarico, fino al termine dello stesso.».

 

     Art. 30. (Sostituzione dell’allegato A).

     1. L’allegato A al regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Allegato A

Criteri e specificazioni per la classificazione dei Comuni

(Articolo 6, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

a) popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni generali comunali;

b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive dell’anno precedente le elezioni generali comunali (fonte: assessorato regionale competente in materia di turismo);

c) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell’anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell’unità, con calcolo dell’eventuale frazione residua e arrotondamento per eccesso del risultato;

d) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l’importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;

e) media delle spese d’investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l’importo più alto e quello più basso delle spese d’investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comune è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione di cui al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito al Comune con più elevato valore assoluto. I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

a) popolazione residente: 35 per cento del totale complessivo;

b) popolazione presente: 15 per cento del totale complessivo;

c) numero dei dipendenti: 10 per cento del totale complessivo;

d) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;

e) media delle spese d’investimento: 5 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comune la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza.

3. Fasce:

1a fascia: Comune di Aosta;

2a fascia: Comuni con punteggio uguale o superiore a 25;

3a fascia: Comuni con punteggio inferiore a 25.».

 

     Art. 31. (Sostituzione dell’allegato C).

     1. L’allegato C al regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Allegato C

Criteri e specificazioni per la classificazione delle Comunità montane

(Articolo 7, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni generali comunali;

b) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell’anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell’unità, con calcolo dell’eventuale frazione residua con arrotondamento per eccesso del risultato;

c) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l’importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;

d) media delle spese d’investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l’importo più alto e quello più basso delle spese d’investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comunità montana è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione considerato al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito alla Comunità montana con il più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana: 25 per cento del totale complessivo;

b) numero dei dipendenti: 25 per cento del totale complessivo;

c) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;

d) media delle spese d’investimento: 15 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comunità montana la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle Comunità montane al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza

3. Fasce:

2a fascia: Comunità montane con punteggio uguale o superiore a 25;

3a fascia: Comunità montane con punteggio inferiore a 25.».

 

     Art. 32. (Disposizioni di coordinamento).

     1. Al regolam reg. 4/1999 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

     b) le parole: «segretari dei Comuni e delle Comunità montane», sono sostituite, nel titolo del regolamento, dalle seguenti: «segretari degli enti locali».

 

     Art. 33. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 10, 27, 28 e 37 del regolam. reg. 4/1999;

     b) gli allegati B e D del regolam. reg. 4/1999.

 

     Art. 34. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione, la classificazione effettuata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11, decorre dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.