Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.6 associazionismo e cooperazione |
Data: | 08/01/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Natura del consorzio di miglioramento fondiario). |
Art. 3. (Partecipazione al consorzio). |
Art. 4. (Statuto consortile). |
Art. 5. (Organi). |
Art. 6. (Assemblea). |
Art. 7. (Consiglio direttivo). |
Art. 8. (Presidente). |
Art. 9. (Collegio dei revisori dei conti). |
Art. 10. (Diritto di voto). |
Art. 11. (Deleghe e rappresentanza). |
Art. 12. (Liste dei candidati). |
Art. 13. (Oneri a carico dei consorziati). |
Art. 14. (Interventi finanziari). |
Art. 15. (Programmazione interventi). |
Art. 16. (Esecuzione di interventi). |
Art. 17. (Riordino dei consorzi). |
Art. 18. (Adeguamento degli statuti). |
§ 5.6.41 - L.R. 8 gennaio 2001, n. 3.
Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario.
(B.U. 23 gennaio 2001, n. 5).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione riconosce nell'attività di miglioramento fondiario un mezzo permanente finalizzato:
a) allo sviluppo, alla tutela, alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali;
b) alla riorganizzazione fondiaria;
c) alla difesa del suolo;
d) alla regimazione delle acque;
e) alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina il funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali riconosce un ruolo rilevante ai fini:
a) della progettazione, della realizzazione e della gestione delle opere di miglioramento fondiario;
b) della progettazione, della realizzazione e della gestione di opere, connesse a quelle di miglioramento fondiario, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni ed alla riduzione dei costi gestionali.
3. La presente legge disciplina inoltre le modalità dell'intervento pubblico che si realizza:
a) tenendo conto delle linee generali della programmazione economica regionale;
b) in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo;
c) in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di miglioramento fondiario con le azioni previste negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.
Art. 2. (Natura del consorzio di miglioramento fondiario).
1. Il consorzio di miglioramento fondiario, di seguito denominato consorzio, costituito nelle forme previste dal
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Art. 3. (Partecipazione al consorzio).
1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del perimetro del relativo comprensorio territoriale, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di miglioramento fondiario già realizzata ovvero da realizzare.
2. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.
Art. 4. (Statuto consortile).
1. I consorzi adottano, in conformità alle disposizioni della presente legge, un proprio statuto che stabilisce, in particolare, la composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione del consorzio stesso.
2. Gli statuti di cui al comma 1 sono deliberati dall'assemblea e sono approvati, con decreto, dall'assessore regionale competente in materia di consorzi.
Art. 5. (Organi).
1. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi consortili elettivi durano in carica tre o cinque anni, secondo quanto stabilito nello statuto dei singoli consorzi.
3. La partecipazione dei componenti agli organi del consorzio non comporta l'attribuzione di compensi da parte del consorzio stesso, salvo diversa disposizione contenuta nello statuto dei singoli consorzi.
4. Per la validità delle deliberazioni degli organi del consorzio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Art. 6. (Assemblea).
1. L'assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile.
2. Il presidente del consorzio convoca l'assemblea mediante manifesti o con avvisi scritti, secondo quanto previsto dai singoli statuti, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, o quando lo richiedano almeno un decimo dei consorziati o un terzo dei componenti del consiglio direttivo; qualora il presidente non vi provveda, spetta ai revisori dei conti convocare l'assemblea.
3. Spetta all'assemblea:
a) eleggere il consiglio direttivo di cui all'articolo 7 ed eleggere i revisori dei conti di cui all'articolo 9;
b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;
c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;
d) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
e) deliberare in merito alle proposte formulate dalle assemblee di zona, ove esistano, relative alle opere ed ai relativi oneri finanziari riguardanti le zone stesse;
f) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
1) la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
2) l'accensione di prestiti o mutui passivi;
3) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
4) l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.
4. Gli statuti dei singoli consorzi stabiliscono la percentuale minima di partecipanti necessaria per la validità delle assemblee, in relazione alla superficie rappresentata e/o al numero dei consorziati.
Art. 7. (Consiglio direttivo).
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consorziati dispari non inferiore a cinque.
2. L'elezione del consiglio direttivo è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano.
3. Per l'elezione del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza dei consorziati. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, nella seconda convocazione, l'elezione del consiglio direttivo avviene validamente qualunque sia il numero dei partecipanti.
4. Lo statuto del consorzio può prevedere che, per l'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio direttivo, l'assemblea si riunisca in un unico collegio o possa articolarsi in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri delegati in numero fissato dallo statuto stesso, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza dei consorziati delle diverse zone.
5. Non possono far parte del consiglio direttivo coloro i quali abbiano con il consorzio:
a) rapporti di lavoro o incarichi professionali;
b) lite pendente;
c) contratti di fornitura o di appalto in corso;
d) funzioni di vigilanza sullo stesso.
6. Non possono inoltre far parte del consiglio direttivo:
a) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
c) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
d) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
f) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.
7. Non possono far parte del consiglio direttivo contemporaneamente:
a) gli iscritti in catasto pro indiviso;
b) gli ascendenti e i discendenti;
c) il suocero ed il genero;
d) i fratelli;
e) i coniugi.
8. Nell'ipotesi in cui non si effettui l'elezione del consiglio direttivo entro il termine di scadenza previsto nello statuto, il consiglio direttivo in carica esercita le proprie funzioni compiendo solamente gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.
9. Spetta al consiglio direttivo:
a) eleggere, nel suo seno, il presidente ed il vicepresidente;
b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
c) redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
h) deliberare sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
j) deliberare di stare o resistere in giudizio; k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
l) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
m) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali; p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni;
q) provvedere all'aggiornamento del catasto consortile;
r) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati; u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea.
Art. 8. (Presidente).
1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del consiglio direttivo. Nella stessa seduta il consiglio direttivo elegge anche il vicepresidente del consorzio.
2. Per l'elezione del presidente e del vicepresidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
3. Il presidente del consorzio:
a) convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;
c) firma i ruoli di contribuenza;
d) sovraintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo;
g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
h) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.
Art. 9. (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea ed è composto da tre o da cinque membri scelti anche tra persone estranee al consorzio.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione del consorzio;
b) assiste alle adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea qualora siano trattate questioni di tipo contabile;
c) presenta all'assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
d) esamina e vista annualmente il conto di cassa.
3. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al consiglio direttivo.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti:
a) il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio direttivo nonché i loro parenti e affini entro il secondo grado;
b) coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d'opera retribuita con il consorzio.
5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, l'assemblea provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro tre mesi dalla vacanza.
6. Qualora il collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità, chiede al consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2.
Art. 10. (Diritto di voto).
1. Il diritto di voto è attribuito ai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile.
2. Tutti i consorziati hanno uguale diritto di voto, salvo che gli statuti stabiliscano delle differenziazioni in base al contributo pagato al consorzio e/o alla superficie degli immobili.
3. I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all'albo consortile, ove esista, per una durata di quindici giorni consecutivi.
Art. 11. (Deleghe e rappresentanza).
1. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti il voto è espresso dai relativi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione controllata, dal curatore o dal commissario giudiziale.
2. Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.
3. In caso di comunione, il voto è espresso da uno dei partecipanti cui sia stata conferita la delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato; in assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del consorzio.
4. E' ammesso l'esercizio del voto tramite delega scritta rilasciata ad altro soggetto anche estraneo al consorzio purché maggiore di età. Nessuno può ricevere più di tre deleghe valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.
5. I genitori possono essere rappresentati dai rispettivi figli maggiorenni e viceversa, senza necessità di presentare delega scritta.
Art. 12. (Liste dei candidati).
1. I consorziati aventi diritto di voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 11, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori.
2. I consorziati possono votare per il numero di candidati corrispondente al numero dei componenti dell'organo da eleggere, scegliendo anche tra liste diverse ovvero, in caso di mancata presentazione di liste, tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.
3. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.
Art. 13. (Oneri a carico dei consorziati).
1. Il consorzio può imporre contributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, nonché in genere per la gestione consorziale.
2. I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio che traggono un beneficio dall'attività consortile, concorrono alle spese per:
a) l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici;
b) l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario;
c) le altre attività consortili; d) il funzionamento dei consorzi.
3. Per gli oneri consortili non a carico di enti pubblici, i criteri di riparto tra i consorziati sono disciplinati dagli statuti dei singoli consorzi, tenendo comunque presente che:
a) in caso di oneri imposti per il funzionamento generale dell'ente, si deve tener conto dell'accertata ragionevole previsione della conseguibilità del beneficio da parte delle proprietà consorziate situate all'interno del comprensorio, in forza dell'attività corrente consortile;
b) la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è effettuata in via di principio in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di miglioramento fondiario;
c) il riparto e l'imputazione di spesa può essere riferito a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
4. Le deliberazioni consortili di ripartizione delle spese sono pubblicate all'albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all'albo consortile, ove esista, per una durata di quindici giorni consecutivi.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Art. 14. (Interventi finanziari).
1. I consorzi beneficiano degli interventi finanziari previsti dalla normativa vigente.
Art. 15. (Programmazione interventi).
1. I consorzi, nell'ambito della programmazione delle opere di miglioramento fondiario, devono rispettare i principi di organizzazione produttiva affinché i miglioramenti fondiari siano investimenti di capitale di lunga durata e stabilmente legati al suolo, tali da permettere lo svolgimento di pratiche agricole volte sia ad aumentare l'efficienza aziendale, sia il mantenimento ambientale, nella logica del risparmio e della valorizzazione delle risorse naturali.
2. Gli interventi nel settore del miglioramento fondiario, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente riguardano, tra l'altro:
a) lo sviluppo dell'irrigazione mediante il razionale impiego delle risorse idriche, con preferenza per le iniziative complementari e di integrazione funzionale con altri interventi di miglioramento fondiario e per quelle a carattere interaziendale che consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua;
b) l'ampliamento dell'estensione aziendale attorno alla quale si condensi l'azione di rinnovamento delle strutture agricole ed il miglioramento dei terreni al fine di addivenire ad una organizzazione globale e diretta del territorio coltivato.
3. I consorzi di miglioramento fondiario possono promuovere, ai sensi della
4. La manifestazione espressa della volontà di acquisire i fondi tramite esproprio deve essere contenuta nella deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo, con l'indicazione dei mezzi per far fronte all'intervento.
Art. 16. (Esecuzione di interventi).
1. I consorzi che operano congiuntamente per la realizzazione e la gestione di opere di comune interesse possono presentare un'unica domanda per la concessione di benefici finanziari previsti dalla vigente legislazione regionale.
2. Nella domanda di cui al comma 1, i consorzi devono specificare la volontà di gestire congiuntamente i benefici finanziari e di aver stipulato, a tal fine, apposita convenzione.
CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 17. (Riordino dei consorzi).
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è avviato un procedimento di riordino territoriale dei consorzi di miglioramento fondiario, finalizzato alla realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri in base ai quali deve avvenire il riordino di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di consorzi, sentiti i Comuni competenti per territorio ed i consorzi di miglioramento fondiario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'emissione dei decreti di riordino dei consorzi stessi.
Art. 18. (Adeguamento degli statuti).
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge ed inviarli alla struttura regionale competente in materia di consorzi.
2. La struttura regionale di cui al comma 1 verifica la conformità degli statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro novanta giorni dal ricevimento.