§ 1.4.1 - Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:12/01/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Norme generali).
Art. 2.  (Elettori).
Art. 3.  (Eleggibilità a Consigliere regionale).
Art. 3 bis.  (Condizioni di parità tra i generi).
Art. 3 ter.  (Programmi di comunicazione politica).
Art. 3 quater.  (Messaggi autogestiti).
Art. 4.  (Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi).
Art. 4 bis.  (Programma elettorale)
Art. 5.  (Contrassegni di lista).
Art. 6.  (Liste dei candidati).
Art. 7.  (Presentazione delle liste).
Art. 8.  (Ufficio elettorale regionale).
Art. 9.  (Esame e ammissione delle liste).
Art. 10.  (Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale).
Art. 11.  (Pubblicazione del manifesto delle candidature).
Art. 12.  (Designazione dei rappresentanti di lista).
Art. 13.  (Tessera elettorale).
Art. 14.  (Trasmissione liste elettorali di sezione).
Art. 15.  (Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi).
Art. 16.  (Consegna locali e materiale elettorale).
Art. 17.  (Caratteristiche delle schede di votazione).
Art. 18.  (Bolli delle sezioni e urne).
Art. 19.  (Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio).
Art. 20.  (Nomina del Presidente di seggio).
Art. 21.  (Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio).
Art. 22.  (Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario).
Art. 23.  (Trattamento economico).
Art. 24.  (Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio).
Art. 25.  (Costituzione Ufficio elettorale).
Art. 26.  (Sala della votazione).
Art. 27.  (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto).
Art. 28.  (Accesso alla sala della votazione).
Art. 29.  (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio).
Art. 30.  (Votazione in sezione diversa dalla propria).
Art. 31.  (Espressione del voto).
Art. 32.  (Identificazione degli elettori).
Art. 33.  (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione).
Art. 34.  (Voti di lista e di preferenza).
Art. 35.  (Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze).
Art. 36.  (Chiusura della votazione).
Art. 37.  (Decisione provvisoria sugli incidenti)
Art. 38.  (Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale).
Art. 39.  (Accertamento del numero dei votanti).
Art. 40.  (Spoglio dei voti).
Art. 41.  (Validità dei voti).
Art. 42.  (Nullità dei voti).
Art. 43.  (Decisione provvisoria sulla nullità dei voti).
Art. 44.  (Formazione dei plichi elettorali).
Art. 45.  (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore).
Art. 46.  (Verbale delle operazioni elettorali).
Art. 47.  (Operazioni successive a quelle di scrutinio).
Art. 48.  (Elenco degli elettori che non hanno votato).
Art. 49.  (Operazione dell'ufficio elettorale regionale).
Art. 50.  (Determinazione del numero dei seggi da attribuire)
Art. 50 bis.  (Turno di ballottaggio)
Art. 51.  (Graduatoria dei candidati).
Art. 52.  (Proclamazione degli eletti).
Art. 53.  (Poteri dell'Ufficio elettorale regionale).
Art. 54.  (Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale).
Art. 54 bis.  (Tipologia delle spese elettorali).
Art. 54 ter.  (Limiti delle spese elettorali).
Art. 54 quater.  (Presentazione dei rendiconti).
Art. 54 quinquies.  (Commissione di garanzia regionale).
Art. 54 sexies.  (Controllo delle spese elettorali).
Art. 54 septies.  (Obbligo di comunicazione).
Art. 54 octies.  (Messa a disposizione dei locali).
Art. 54 novies.  (Sondaggi).
Art. 54 decies.  (Sanzioni per i candidati).
Art. 54 undecies.  (Sanzioni per partiti, movimenti e liste).
Art. 54 duodecies.  (Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale).
Art. 55.  (Convocazione del nuovo Consiglio regionale).
Art. 56.  (Convalida degli eletti).
Art. 57.  (Seggio vacante).
Art. 58.  (Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale).
Art. 59.  (Elettorato attivo).
Art. 60.  (Rinvio alla normativa statale).
Art. 61.  (Prestazioni di lavoro straordinario).
Art. 62.  (Spese elettorali).
Art. 63.  (Inapplicabilità di norme).
Art. 64.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.4.1 - Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. [1]

(B.U. 19 gennaio 1993, n. 3).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. (Norme generali).

     1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

     3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.

     4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

 

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

 

     Art. 2. (Elettori).

     1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente [2].

 

     Art. 3. (Eleggibilità a Consigliere regionale).

     1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente [3].

 

     Art. 3 bis. (Condizioni di parità tra i generi). [4]

     1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

     2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore.

 

     Art. 3 ter. (Programmi di comunicazione politica). [5]

     1. Durante la campagna elettorale per l’elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi [6].

     2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l’osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

 

     Art. 3 quater. (Messaggi autogestiti). [7]

     1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi [8].

     2. Il Co.Re.Com. verifica l’osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

 

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

 

     Art. 4. (Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi).

     1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio [9].

     2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

     3. [Quando, in applicazione dell'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi] [10].

     4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione [11].

     5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.

     6. I Sindaci dei Comuni della Regione, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni [12].

     6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge [13].

 

          Art. 4 bis. (Programma elettorale) [14]

     1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

     2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.

 

     Art. 5. (Contrassegni di lista).

     1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma uno, lettera a).

     2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato [15] di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.

     3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 

     Art. 6. (Liste dei candidati). [16]

     1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.

     2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori [17].

     3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6, di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma [18].

     4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

     5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare [19].

     5 bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale [20].

     6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

     7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

     8. [Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche] [21].

     9. [Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all’articolo 3 bis, comma 2] [22].

     10. [Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby] [23].

 

     Art. 7. (Presentazione delle liste).

     1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

     2. Devono essere presentati i seguenti documenti:

     a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 3 [24];

     a bis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis [25];

     b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;

     c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato [26];

     d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;

     e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.

     3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.

     4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice di pace, cancelliere di pretura o di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco [27].

     5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati [28].

     6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.

     7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

     8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

 

     Art. 8. (Ufficio elettorale regionale).

     1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.

     2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

 

     Art. 9. (Esame e ammissione delle liste).

     1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni [29];

     b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;

     c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis [30];

     d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

     e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno [31];

     f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

     2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:

     a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio [32];

     b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti [33];

     c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

     d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

 

     Art. 10. (Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale).

     1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

     2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.

     3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

 

     Art. 11. (Pubblicazione del manifesto delle candidature).

     1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca [34].

     2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

     3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui [35].

 

     Art. 12. (Designazione dei rappresentanti di lista).

     1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.

     2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

     3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

     4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 6, comma 5, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste [36].

     5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 13. (Tessera elettorale). [37]

     1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

     2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

 

     Art. 14. (Trasmissione liste elettorali di sezione).

     1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

     Art. 15. (Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi).

     1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Giunta regionale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

 

     Art. 16. (Consegna locali e materiale elettorale).

     1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;

     c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

     d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;

     e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

     f) i verbali di nomina degli scrutatori;

     g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a norma dell'articolo 12;

     h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute [38];

     i) un'urna [39];

     l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori [40];

     m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;

     n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

     2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione [41].

 

     Art. 17. (Caratteristiche delle schede di votazione).

     1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge [42].

     2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate [43].

     3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

     4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

 

     Art. 18. (Bolli delle sezioni e urne).

     1. Previa intesa tra la presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

     2. La competente struttura della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione [44].

 

     Art. 19. (Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio).

     1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

     2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiori efficienza al procedimento elettorale.

 

     Art. 20. (Nomina del Presidente di seggio).

     1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta [45].

     2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

     3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

     4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

 

     Art. 21. (Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio).

     1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

     2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 [46].

     3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

 

     Art. 22. (Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario).

     1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) [i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti] [47];

     c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

     d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale [48];

     e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 23. (Trattamento economico).

     1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti [49].

 

     Art. 24. (Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio).

     1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.

     2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

     3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di leggi, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 25. (Costituzione Ufficio elettorale).

     1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

     2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.

 

     Art. 26. (Sala della votazione).

     1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

     2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

     3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.

     4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti [50].

     5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

     6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

     7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

 

TITOLO IV

Votazione

 

     Art. 27. (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto). [51]

     1. Appena accertata la costituzione dell’ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

     2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

     4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

     6. Il presidente, constatata l’integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

     7. Il presidente depone le schede nell’apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera h).

     8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l’urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell’urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

     9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.

 

     Art. 28. (Accesso alla sala della votazione).

     1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.

     2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

     3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione [52].

     4. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 29. (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio).

     1. Il Presidente del seggio incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

 

     Art. 30. (Votazione in sezione diversa dalla propria).

     1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.

     2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r. 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale [53].

     3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione [54].

     4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale [55].

 

     Art. 31. (Espressione del voto).

     1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabine o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma cinque.

     2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

     3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

     4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore [56].

     5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

     6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

     7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore [57].

     8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 [58].

     9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) [59].

 

     Art. 32. (Identificazione degli elettori).

     1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

     2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 33. (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione).

     1. L’elettore di cui sia stata riconosciuta l’identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell’apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro. L’elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda [60].

     2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.

     3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

     4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

     5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

     6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

     7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

 

     Art. 34. (Voti di lista e di preferenza).

     1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre [61].

     3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

     4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

     5. [Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata] [62].

     6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista nella quale appartengono i preferiti.

     7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

     8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

     9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

 

     Art. 35. (Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze).

     1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

     2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

     3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

     4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

 

     Art. 36. (Chiusura della votazione).

     1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

 

     Art. 37. (Decisione provvisoria sugli incidenti) [63]

     1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

 

     Art. 38. (Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale).

     1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

TITOLO V

Dello scrutinio

 

     Art. 39. (Accertamento del numero dei votanti).

     1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:

     a) dichiara chiusa la votazione;

     b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

     c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori [64];

     d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

     e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano [65];

     f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;

     g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.

     2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta [66].

     3. Il Presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

     4. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

     5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

 

     Art. 40. (Spoglio dei voti).

     1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f) [67], dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

     2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

     3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza [68].

     4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

     5. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto [69].

     6. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

     7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

     8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

     9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

 

     Art. 41. (Validità dei voti).

     1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore [70].

     2. E' considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

 

     Art. 42. (Nullità dei voti).

     1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

     a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

     Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma sei [71].

 

     Art. 43. (Decisione provvisoria sulla nullità dei voti).

     1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

     a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

     b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.

     2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

     3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

     Art. 44. (Formazione dei plichi elettorali).

     1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

     a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

     b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

     c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

     d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

     2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

     3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.

     4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria della Pretura, ai sensi dell'articolo 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

     5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazione del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

 

     Art. 45. (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore).

     1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:

     a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

     b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

     c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

     2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

     3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente [72], con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

     4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

 

     Art. 46. (Verbale delle operazioni elettorali).

     1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

     2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

 

     Art. 47. (Operazioni successive a quelle di scrutinio).

     1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale, tramite il Comune.

     2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

     3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

     4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

     5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

 

     Art. 48. (Elenco degli elettori che non hanno votato). [73]

 

     Art. 49. (Operazione dell'ufficio elettorale regionale).

     1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 [74];

     b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

     2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.

 

     Art. 50. (Determinazione del numero dei seggi da attribuire) [75]

     1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

     a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

     b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

     c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

     d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

     2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

     a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

     b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

     c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

     3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.

     4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

     a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

     b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

     c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

     5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

     a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

     b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

     c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

     6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

 

     Art. 50 bis. (Turno di ballottaggio) [76]

     1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

     2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

     3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.

     5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

     a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

     b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

     6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

     7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.

 

     Art. 51. (Graduatoria dei candidati). [77]

     1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista l'ufficio elettorale regionale [78]:

     a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

     b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

     c) [determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengano] [79];

     d) [qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l’ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista] [80].

 

     Art. 52. (Proclamazione degli eletti).

     1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

     2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 53. (Poteri dell'Ufficio elettorale regionale).

     1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

     2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

     3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato [81].

     4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 54. (Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale).

     1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     2. Nel verbale deve specificarsi:

     a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;

     b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;

     c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

     d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

     e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;

     f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

     3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.

     4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

     5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

     6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

     7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Giunta regionale.

 

TITOLO V BIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO

DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE [82]

 

     Art. 54 bis. (Tipologia delle spese elettorali). [83]

     1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

     a) dalla produzione, dall’acquisto o dall’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

     b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

     c) dall’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

     d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall’autenticazione delle firme e dall’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

     e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

     2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell’ammontare complessivo delle spese rendicontate.

     3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

 

     Art. 54 ter. (Limiti delle spese elettorali). [84]

     1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all’elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

     2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.

     3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

     4. [I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro] [85].

 

     Art. 54 quater. (Presentazione dei rendiconti). [86]

     1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all’assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all’articolo 54 quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

     2. L’obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell’elezione.

     3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l’indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l’indicazione nominativa dei soggetti stessi.

     4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all’articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l’importo della spesa complessivamente sostenuta.

     5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

 

     Art. 54 quinquies. (Commissione di garanzia regionale). [87]

     1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l’elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell’albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

     2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell’elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

     3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un’indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 54 sexies. (Controllo delle spese elettorali). [88]

     1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

     2. Qualora dall’esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all’interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

     3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all’interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

     4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell’elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

 

     Art. 54 septies. (Obbligo di comunicazione). [89]

     1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

     2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

 

     Art. 54 octies. (Messa a disposizione dei locali). [90]

     1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

 

     Art. 54 novies. (Sondaggi). [91]

     1. Nei quindici giorni precedenti la data dell’elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

     2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

     3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l’elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

     a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

     b) committente ed acquirente;

     c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

     d) domande rivolte;

     e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

     f) criteri seguiti per l’individuazione del campione;

     g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

     h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

     4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

 

     Art. 54 decies. (Sanzioni per i candidati). [92]

     1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all’articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

     2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell’indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la prostricte cedura di cui all’articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

     3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall’articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

     4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall’articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

     5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell’accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

 

     Art. 54 undecies. (Sanzioni per partiti, movimenti e liste). [93]

     1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall’articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

     2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell’indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all’articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro

     a 100.000 euro.

     3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

 

     Art. 54 duodecies. (Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale). [94]

     1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

     2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell’articolo 16, salvo quanto diversamente disposto [95].

 

TITOLO VI

Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

 

     Art. 55. (Convocazione del nuovo Consiglio regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 56. (Convalida degli eletti).

     1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

     2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.

     3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

     4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

     5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

     6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

 

     Art. 57. (Seggio vacante).

     1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

 

     Art. 58. (Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale).

     1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 59. (Elettorato attivo).

     1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

 

     Art. 60. (Rinvio alla normativa statale). [96]

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l’elezione alla Camera dei Deputati.

 

     Art. 61. (Prestazioni di lavoro straordinario). [97]

     [1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti della stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.]

 

     Art. 62. (Spese elettorali).

     1. [98].

     2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

     3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali [99].

     4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

 

     Art. 63. (Inapplicabilità di norme). [100]

     1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

 

     Art. 64. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

 

 

     Allegato - (Omissis).

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Norme generali

 

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

 

Art. 2 - Elettori

Art. 3 - Eleggibilità a Consigliere regionale

 

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

 

Art. 4 - Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi Art. 5 - Contrassegni di lista

Art. 6 - Liste dei candidati

Art. 7 - Presentazione delle liste

Art. 8 - Ufficio elettorale regionale

Art. 9 - Esame e ammissione delle liste

Art. 10 - Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale Art. 11 - Pubblicazione del manifesto delle candidature

Art. 12 - Designazione dei rappresentanti di lista

Art. 13 - Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

Art. 14 - Trasmissione liste elettorali di sezione

Art. 15 - Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi

Art. 16 - Consegna locali e materiale elettorale

Art. 17 - Caratteristiche delle schede di votazione

Art. 18 - Bolli delle sezioni e urne

Art. 19 - Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio

Art. 20 - Nomina del Presidente di seggio

Art. 21 - Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio Art. 22 - Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario

Art. 23 - Trattamento economico

Art. 24 - Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio Art. 25 - Costituzione Ufficio elettorale

Art. 26 - Sala della votazione

 

TITOLO IV

Votazione

Art. 27 - Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto Art. 28 - Accesso alla sala della votazione

Art. 29 - Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio

Art. 30 - Votazione in sezione diversa dalla propria

Art. 31 - Espressione del voto

Art. 32 - Identificazione degli elettori

Art. 33 - Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione Art. 34 - Voti di lista e di preferenza

Art. 35 - Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze Art. 36 - Chiusura della votazione

Art. 37 - Decisione provvisoria sugli incidenti

Art. 38 - Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale

 

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 39 - Accertamento del numero dei votanti

Art. 40 - Spoglio dei voti

Art. 41 - Validità dei voti

Art. 42 - Nullità dei voti

Art. 43 - Decisione provvisoria sulla nullità dei voti

Art. 44 - Formazione dei plichi elettorali

Art. 45 - Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore

Art. 46 - Verbale delle operazioni elettorali

Art. 47 - Operazioni successive a quelle di scrutinio

Art. 48 - Elenco degli elettori che non hanno votato

Art. 49 - Operazione dell'ufficio elettorale regionale

Art. 50 - Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista Art. 51 - Graduatoria dei candidati

Art. 52 - Proclamazione degli eletti

Art. 53 - Poteri dell'Ufficio elettorale regionale

Art. 54 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale

 

TITOLO VI

Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio Art. 55 - Convocazione del nuovo Consiglio regionale

Art. 56 - Convalida degli eletti

Art. 57 - Seggio vacante

Art. 58 - Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59 - Elettorato attivo

Art. 60 - Rinvio alla nomina statale

Art. 61 - Prestazioni di lavoro straordinario

Art. 62 - Spese elettorali

Art. 63 - Inapplicabilità di norme

Art. 64 - Disposizioni finanziarie

 

 


[1] Nella presente legge le parole “Presidente della Giunta regionale” e “Presidente della Giunta” ovunque ricorrano nel testo sono sostituite dalle parole “Presidente della Regione” per effetto dell’art. 13 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Le parole “Presidenza della Giunta regionale” ovunque ricorrano nel testo sono sostituite dalle parole “Presidenza della Regione” per effetto dell’art. 13 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Tribunale ordinario" e le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tessere elettorali" per effetto dell'art. 38 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[14] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[15] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[16] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[19] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[20] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[21] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[22] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[23] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[24] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[25] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[26] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[27] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, ora così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

[28] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[29] Lettera già sostituita dall’art. 7 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e così ulteriormente sostituita dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[30] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[31] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[33] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[34] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[36] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[37] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, dall’art. 13 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[38] Lettera già modificata dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[41] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

[42] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[43] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[44] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[45] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[46] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[47] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[49] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[50] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[51] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[52] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[53] Comma integrato dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[54] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[55] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[56] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[57] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[58] Comma integrato dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[59] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[60] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[61] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[62] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[64] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[65] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[66] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[67] Comma così integrato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[68] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[69] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[70] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[71] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[72] Comma così integrato dall'art. 12 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

[73] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

[74] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[75] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[76] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31.

[78] Alinea così modificato dall'art. 31 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[79] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[80] Lettera sostituita dall’art. 10 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e abrogata dall'art. 31 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[81] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[82] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[83] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[84] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[85] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[86] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[87] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[88] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[89] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[90] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[91] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[92] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[93] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[94] Titolo V bis e articoli da 54 bis a 54 duodecies aggiunti dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[95] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[96] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[97] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[98] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

[99] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.