§ 5.2.1011 - D.G.R. 1 marzo 2000, n. 244 .
Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 5180/1998 - Disposizioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/03/2000
Numero:244

§ 5.2.1011 - D.G.R. 1 marzo 2000, n. 244 .

Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 5180/1998 - Disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi.

(B.U. 29 marzo 2000, n. 18.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a stabilire che i Comuni debbono rilasciare le concessioni contributive, relative ai procedimenti attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della Delib.G.R. n. 5180/1998 e non conclusi entro i termini di scadenza previsti dalla Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 1592 e dalla Delib.G.R. 13 dicembre 1999, n. 1887, entro il termine del 30 aprile 2000;

b) a disporre che il mancato rilascio delle concessioni contributive entro il termine di cui al punto 1), dovuto a inadempienze dei proprietari interessati o dei tecnici progettisti dagli stessi incaricati, comporta la decadenza dal contributo, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dell'art. 12 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998;

c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998:

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- al comma 2 del l'art. 10:

a) sono soppresse le parole «, anche per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge n. 61/1998,» e dopo le parole «L'erogazione del saldo è» è aggiunta la parola «altresì»;

b) è soppressa la lettera f);

d) a stabilire altresì:

d1) che nel caso di concessioni contributive già rilasciate, la comunicazione delle stesse ai soggetti beneficiari deve avvenire entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

d2) che nel caso di concessioni contributive già comunicate alla data di pubblicazione del presente atto il termine di inizio lavori di cui all'art. 7-ter della Delib.G.R. n. 5180/1998, così come integrata da ultimo dal presente atto, decorrono dalla pubblicazione del presente atto;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con Delib.G.R. 19 maggio 1999, n. 721;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Documento istruttorio

Oggetto: Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 5180/1998 - Disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi.

Visto il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi in favore delle Regioni Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 226, recante ulteriori modifiche alle disposizioni di cui alla legge n. 61/1998;

Vista la L.R. 12 agosto 1998, n. 30, con la quale sono state dettate le norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997 e successive;

Vista la L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle norme di cui alla citata L.R. n. 30/1998;

Vista la Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state approvate le modalità e procedure per la concessione a favore degli aventi diritto dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998;

Vista la Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 1592 con la quale sono stati prorogati al 30 novembre 1999 i termini per il rilascio delle concessioni contributive di cui all'art. 7, comma 2, della Delib.G.R. n. 5180/1998, stabiliti rispettivamente alla data del 30 settembre 1999 e del 30 ottobre 1999 dal punto 2, lettere a1) e a2) della Delib.G.R. 14 luglio 1999, n. 997;

Vista la Delib.G.R. 13 dicembre 1999, n. 1887 con la quale i Comuni sono stati autorizzati a rilasciare entro il termine del 28 dicembre 1999 le concessioni contributive relative agli interventi da finanziare con i fondi previsti dalla misura 3.5 di cui al DOCUP 1994/1999;

Visto il comma 8 dell'art. 7 della Delib.G.R. n. 5180/1998 con il quale è stato stabilito che per gli interventi finanziati con il DOCUP Ob. 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della commissione c(98)2335 del 4 agosto 1998;

Vista l'ammissibilità degli interventi al finanziamento previsto dai fondi strutturali FEOAG e FERSR di cui al DOCUP 1994-1999 - misure 3.5 e 5.7;

Viste le determinazioni dirigenziali nn. 11114 e 11115 del 31 dicembre 1999 con le quali sono stati assunti al bilancio regionale, esercizio finanziario 1999, impegni per complessive lire 129.532.422.108, a favore dei Comuni che hanno effettuato, entro i termini stabiliti dal DOCUP 1994-1999, impegni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse di cui alla misura 3.5 e 5.7 dello stesso DOCUP per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1999, n. 2947;

Preso atto:

- che un numero significativo dei procedimenti concessori attivati dai Comuni non risultano ancora definiti;

- che molti dei suddetti procedimenti concessori si riferiscono ad edifici in cui sono ricomprese residenze principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;

Atteso:

- che gli interventi per la realizzazione di alloggi prefabbricati da destinare a residenza temporanea per le famiglie ospitate in moduli abitativi mobili interessano prevalentemente le abitazioni principali ricomprese nell'ambito dei programmi integrati di recupero in considerazione dei maggiori tempi previsti per l'attuazione dei programmi stessi;

- che, pertanto, si rende necessario emanare specifiche disposizioni procedurali finalizzate a garantire un'accelerazione al processo di ricostruzione degli edifici collocati al di fuori dei programmi integrati di recupero;

Preso atto inoltre che a fronte delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 7 della Delib.G.R. n. 5180/1998, risultano attivati un esiguo numero di cantieri con un conseguente rallentamento dell'opera di ricostruzione;

Rilevato che fra le varie cause che hanno impedito e tuttora impediscono l'attivazione dei cantieri va annoverata, oltre alla difficoltà di reperire imprese ed alle recenti avversità atmosferiche anche la mancata previsione, nelle procedure approvate con Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni e integrazioni, del termine di inizio dei lavori, che può indurre i privati e le imprese a rinviare nel tempo l'inizio degli stessi con il conseguente rischio di non poter poi rispettare il termine finale;

Considerato:

- che per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai fondi strutturali FEOAG e FERSR del DOCUP 1994-1999 - misure 3.5 e 5.7 il termine per la rendicontazione delle somme utilizzate viene a scadere improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2001, pena la decadenza dei contributi messi a disposizione della Unione Europea;

Ritenuto pertanto:

- di dover emanare ulteriori disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle concessioni contributive per i procedimenti concessori attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della Delib.G.R. n. 5180/1998 e non conclusi entro i termini stabiliti con la citata Delib.G.R. n. 997/1999 e la Delib.G.R. n. 1187/1999;

- di dover stabilire termini di inizio e fine lavori che consentano una rapida attuazione degli interventi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998 nonché il rispetto del termine del 31 dicembre 2001 previsto per l'utilizzo dei fondi comunitari;

Ritenuto inoltre di dover apportare alle procedure di cui all'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998 le modifiche ed integrazioni conseguenti a quanto disposto con L.R. n. 1/2000;

Ravvisata infine la necessità di definire una procedura che permetta, attraverso un'adeguata assistenza al soggetto beneficiario, di superare le difficoltà connesse al reperimento delle imprese cui affidare i lavori;

Tutto ciò premesso e considerato

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)