§ 1.1.1004 - D.G.R. 19 maggio 1999, n. 721 .
Regolamento interno della Giunta regionale e disciplina delle determinazioni dirigenziali .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:19/05/1999
Numero:721


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 


§ 1.1.1004 - D.G.R. 19 maggio 1999, n. 721 .

Regolamento interno della Giunta regionale e disciplina delle determinazioni dirigenziali .

(B.U. 28 maggio 1999, n. 31, edizione straordinaria.)

 

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Oggetto.

[1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con il presente regolamento l'esercizio della propria attività collegiale, le procedure per la formazione e l'esecuzione degli atti di propria competenza.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure per la formulazione, adozione e l'esecuzione degli atti, di seguito «determinazioni», dei dirigenti regionali] .

 

 

     Art. 2

Atti di competenza della Giunta.

[1. La Giunta regionale delibera:

a) gli atti di alta amministrazione rientranti nella sua competenza;

b) i disegni di legge e le proposte di regolamento;

c) gli atti di programmazione e pianificazione rientranti nella sua competenza o da proporre al Consiglio regionale;

d) gli atti amministrativi a contenuto normativo, le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento;

e) gli incarichi professionali;

f) la costituzione in giudizio e la nomina dei difensori;

g) le nomine e designazioni ad essa riservate dalla vigente normativa;

h) la concessione del patrocinio a iniziative o manifestazioni di interesse regionale;

i) i provvedimenti concernenti il potere di vigilanza e di controllo sugli organi, nonché il controllo concernente gli atti di programmazione e di alta amministrazione relativi alla gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli enti e delle aziende regionali o dipendenti dalla Regione;

l) gli atti di organizzazione, le nomine e la valutazione dei dirigenti ad essa attribuiti dalla legge;

m) il recepimento degli accordi sindacali e l'approvazione degli accordi decentrati per il personale regionale;

n) gli atti di intesa, gli accordi e i protocolli di sua competenza.

2. L'adozione degli atti amministrativi non espressamente riservati alla Giunta, al Presidente e agli Assessori, spetta ai dirigenti regionali che li adottano nel rispetto degli atti normativi o programmatici ovvero di specifiche direttive deliberate dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nel caso in cui siano sottoposti alla sua approvazione atti non ricompresi nella sua competenza, li rimette alla Direzione proponente. Il rinvio è annotato nel verbale e riportato nella cartella della pratica a cura della Segreteria di Giunta, di seguito «Segreteria»] .

 

 

TITOLO II

Funzionamento della Giunta regionale

     Art. 3

Convocazione della Giunta.

[1. La Giunta regionale è convocata dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto.

2. L'avviso, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, è recapitato agli Assessori, presso le rispettive sedi, a cura della Segreteria, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nei casi d'urgenza il Presidente può disporre la convocazione della Giunta, anche per la stessa giornata, mediante telegramma, fonogramma o qualsiasi altro idoneo mezzo.

4. Qualora la Giunta, con apposito atto, decida di tenere le proprie riunioni in un giorno fisso della settimana, predeterminandone anche l'ora, l'avviso agli Assessori è dato nel caso di variazione del giorno e dell'ora o del luogo prestabiliti.

5. Alle riunioni di Giunta possono essere invitati dal Presidente, anche su proposta degli Assessori, soggetti pubblici o privati per l'esame di determinate questioni.

6. Dell'invito e degli argomenti da esaminare è data comunicazione agli Assessori] .

 

 

     Art. 4

Presidenza delle sedute.

[1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, assume la presidenza della seduta l'Assessore più anziano di età fra quelli intervenuti] .

 

 

     Art. 5

Presenze ed espressioni di voto.

[1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

2. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

3. Dell'approvazione a maggioranza è fatta menzione nella deliberazione. Dei voti contrari e delle astensioni è fatta annotazione esclusivamente nel verbale della seduta.

4. Per dichiarare la immediata eseguibilità degli atti è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche] .

 

 

     Art. 6

Dichiarazioni ed osservazioni.

[1. Nel corso della seduta, ciascun componente la Giunta ha diritto di proporre emendamenti alle proposte all'ordine del giorno ed ha parimenti diritto di inserire a verbale dichiarazioni di voto ed osservazioni sui singoli argomenti in discussione] .

 

 

     Art. 7

Sedute deserte.

[1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione la maggioranza dei componenti la Giunta] .

 

 

     Art. 8

Comunicati stampa.

[1. La Giunta indica i provvedimenti ai quali intende dare pubblicità mediante comunicati o con altre modalità di informazione] .

 

 

     Art. 9

Assistenza alle sedute.

[1. Il dirigente della Segreteria partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute della Giunta e sottoscrive i provvedimenti adottati congiuntamente al Presidente e all'Assessore relatore.

2. In caso di sua assenza o impedimento, svolge le funzioni un altro dirigente o funzionario all'uopo nominato dalla Giunta.

3. Il dirigente della Segreteria svolge funzioni di Segretario verbalizzante della Giunta; redige e sottoscrive il resoconto sommario delle riunioni della Giunta, dal quale deve risultare:

a) la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della seduta;

b) gli estremi dell'avviso di convocazione;

c) l'elenco dei presenti e degli assenti con l'indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

d) una descrizione sintetica delle informazioni e delle discussioni, distinte per argomento;

e) il risultato delle votazioni;

f) le dichiarazioni scritte ed orali che i componenti della Giunta intendano far risultare integralmente nel resoconto della seduta.

4. Il resoconto è considerato atto riservato ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione regionale] .

 

 

     Art. 10

Presenza di esterni alle sedute di Giunta.

[1. Per fornire chiarimenti e pareri sui singoli argomenti in discussione, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i Direttori, i dirigenti, i funzionari regionali ed esperti esterni, su proposta del Presidente o degli Assessori relatori] .

 

 

     Art. 11

Segreteria della Giunta.

[1. La Segreteria svolge le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento ed in particolare cura:

a) il riscontro dei provvedimenti e delle determinazioni da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della completezza giuridico-formale, della regolarità d'ordine finanziario-contabile, della legittimità con esclusivo riferimento alla competenza; qualora la proposta non risponda ai requisiti sopra indicati, la Segreteria rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno e restituisce la proposta alla Direzione interessata con lettera del Segretario che esplicita i rilievi riscontrati;

b) la redazione dell'ordine del giorno delle sedute della Giunta, secondo le indicazioni del Presidente;

c) l'apposizione sugli atti delle firme prescritte;

d) il riscontro formale della corrispondenza del contenuto delle deliberazioni predisposte dagli uffici con le variazioni introdotte dalla Giunta, così come risultano dal verbale delle sedute;

e) l'annotazione delle decisioni adottate dalla Giunta;

f) la raccolta sistematica dei resoconti sommari delle riunioni della Giunta;

g) le aggiunte e le correzioni di ordine formale necessarie al perfezionamento delle deliberazioni;

h) le comunicazioni relative alle decisioni di rinvio e di ritiro delle proposte di atti, di cui all'articolo 14;

i) l'invio al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo, ai Direttori regionali, ed a tutti i soggetti istituzionali indicati dalla Giunta regionale di copia dell'ordine del giorno, con le annotazioni delle decisioni di Giunta e la numerazione progressiva degli atti, nonché la messa a disposizione di chiunque vi abbia interesse dell'ordine del giorno per l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione regionale secondo la normativa vigente;

l) l'invio degli atti da sottoporre alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale;

m) lo scadenzario degli atti inviati al controllo e le annotazioni, sull'originale degli stessi e sulle relative copie conformi, della data di intervenuta esecutività e di altri elementi riguardanti gli atti stessi;

n) la ricezione delle richieste di chiarimenti e degli annullamenti degli atti della Giunta da parte della Commissione di controllo;

o) la raccolta e la conservazione degli atti originali della Giunta regionale, dei decreti, delle leggi e dei regolamenti regionali;

p) il tempestivo invio agli Assessori e agli uffici interessati dei provvedimenti di rinvio o di annullamento degli atti da parte della Commissione di controllo sulla amministrazione regionale;

q) la relazione semestrale contenente i dati relativi al numero delle sedute di Giunta, agli atti adottati, a quelli rinviati e annullati dalla Commissione di controllo sulla Amministrazione regionale;

r) il completamento formale degli atti, numerando gli stessi progressivamente per anno solare, indicando la data di adozione, le presenze e le assenze dei componenti la Giunta, la presidenza della seduta, il Relatore ed il Segretario verbalizzante;

s) la verifica della sussistenza della competenza e la regolarità degli elementi formali delle determinazioni dirigenziali, con riferimento agli elementi indicati all'articolo 36, ai fini dell'attribuzione alle stesse del numero progressivo, unico per tutta l'Amministrazione; l'attribuzione del numero è condizione per l'esecutività dell'atto;

t) la raccolta degli originali delle determinazioni dirigenziali e l'inserimento di copia delle stesse nell'archivio centrale;

u) la tenuta del registro e degli elenchi delle determinazioni dirigenziali e l'invio dell'elenco degli atti immediatamente efficaci adottati settimanalmente ai soggetti destinatari dell'ordine del giorno;

v) l'autenticazione e l'invio delle copie conformi delle determinazioni dirigenziali agli uffici determinanti;

z) gli adempimenti connessi al diritto di accesso e di informazione;

aa) l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta di Giunta della settimana successiva a quella in cui sono pervenute, delle determinazioni dirigenziali qualificate di maggior rilevanza, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

bb) la tenuta dello scadenzario dei termini assegnati dalla Giunta ai dirigenti che hanno adottato la determinazione (d'ora in poi «dirigenti»), ai fini del riesame delle determinazioni di maggiore rilevanza e la comunicazione al Presidente/Assessore e Direttore dell'eventuale inerzia del dirigente;

cc) la trasmissione agli uffici delle copie conformi delle determinazioni di maggior rilevanza divenute efficaci a seguito del compimento del termine assegnato alla Giunta per la richiesta di riesame;

dd) la comunicazione immediata ai dirigenti della richiesta di riesame o dell'assenso espresso decisi dalla Giunta sulle determinazioni di maggiore rilevanza;

ee) l'annotazione della data di intervenuta efficacia delle determinazioni dirigenziali di maggiore rilevanza, con l'apposizione del relativo timbro sull'originale delle stesse e sulla copia presso l'archivio centrale] .

 

 

     Art. 12

Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

[1. L'elenco delle proposte di atti e degli altri oggetti da sottoporre all'esame della Giunta è redatto, a cura della Direzione competente, in base al modulo M/1 allegato al presente regolamento.

2. Gli elenchi sono datati e sottoscritti dal Direttore, sono corredati dei fascicoli, di cui al modulo M/2 allegato, contenenti le proposte deliberative e i relativi documenti istruttori e/o i documenti amministrativi e sono fatti pervenire alla Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della relativa seduta.

3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione competente provvede ad inoltrare in via telematica alla Segreteria il testo dei documenti istruttori e delle proposte deliberative da iscrivere all'ordine del giorno.

4. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento per l'invio degli atti, comporta l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta settimanale successiva a quella ordinariamente prevista] .

 

 

     Art. 13

Ordine del giorno.

[1. L'ordine del giorno è formato su sei distinti moduli, in ciascuno dei quali gli oggetti sottoposti all'esame della Giunta sono iscritti con numerazione progressiva:

a) Mod. A): contiene le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale da assumere su iniziativa della Giunta;

b) Mod. B): contiene le proposte di atti di competenza della Giunta, nonché le informazioni da rendere ai sensi dell'articolo 26;

c) Mod. C): contiene le determinazioni dirigenziali di maggiore rilevanza e gli eventuali atti interni della Giunta di richiesta di riesame;

d) Mod. D): contiene le interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta regionale, presentati al Consiglio regionale;

e) Mod. E): contiene l'elenco degli atti urgenti come previsti dall'articolo 17;

f) Mod. F): contiene gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Assessori su delega del Presidente] .

 

 

     Art. 14

Ritiro e rinvio di atti.

[1. Il relatore, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, può decidere di ritirare proposte di atti o di rinviarne la trattazione alla seduta successiva, oppure a data da destinarsi.

2. Nell'ipotesi di rinvio, la Segreteria provvede a reiscrivere le proposte all'ordine del giorno della seduta successiva; nel secondo caso, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno solo dietro nuova iniziativa da parte dell'Assessore relatore.

3. Le decisioni di rinvio di proposte di atti vengono annotate dal Segretario verbalizzante e ne viene data comunicazione al Direttore proponente] .

 

 

     Art. 15

Supplemento di istruttoria.

[1. Qualora la Giunta sul contenuto della proposta di atto ritenga di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio, richiede alla Direzione proponente un supplemento di istruttoria.

2. La Segreteria, nella ipotesi di cui al comma 1, informa per iscritto il Direttore proponente in ordine alle motivazioni ed alle indicazioni formulate dalla Giunta] .

 

 

     Art. 16

Adozione di atti difformi dalla proposta.

[1. Qualora la Giunta apporti modificazioni alla proposta di deliberazione sottoposta alla sua approvazione, ne dà adeguata motivazione.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, sono redatte dalla Segreteria e trasmesse immediatamente alla Direzione competente] .

 

 

     Art. 17

Atti urgenti e di alta amministrazione.

[1. La Giunta, qualora intenda adottare in via eccezionale atti urgenti sui quali non sia stata esperita la relativa istruttoria prevista dall'articolo 21, acquisisce il parere del Direttore competente, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa, che può essere rilasciato anche oralmente. L'acquisizione del parere è verbalizzata dal Segretario della Giunta.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono successivamente redatti a cura della Direzione competente nel modulo M/5 e corredati dei pareri già espressi informalmente.

4. Per consentire la regolarizzazione degli atti di cui al comma 1, il Segretario verbalizzante invia al Direttore competente l'estratto del verbale contenente le motivazioni e le considerazioni espresse dalla Giunta sull'argomento e le decisioni adottate dalla stessa.

5. Le proposte di atti della Giunta non iscritte all'ordine del giorno, che il Presidente o l'Assessore relatore ritenga vadano deliberate con urgenza, sono trasmesse alla Segreteria unitamente ad elenchi redatti nel modulo M/1, distinti da quelli ordinari, vistati dal Direttore.

6. Gli atti di alta amministrazione sono assunti dalla Giunta, su proposta del Presidente o dell'Assessore competente. Sono acquisiti i pareri di cui ai commi 1 e 2 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica dell'atto nella forma di cui al comma 3. Alla redazione dell'atto provvede, di norma, la Segreteria, nel modulo M/5] .

 

 

     Art. 18

Termini per la definizione formale degli atti.

[1. Salvo quanto disposto dall'articolo 28, relativamente agli atti dichiarati immediatamente eseguibili, gli atti adottati a norma dell'articolo 17, comma 1, nonché quelli che comunque necessitano di completamenti o perfezionamenti formali dopo la loro adozione, sono redatti e perfezionati a cura delle Direzioni competenti e inviati alla Segreteria entro 15 giorni dalla data del loro ricevimento da parte delle medesime Direzioni.

2. In caso di mancato invio entro il termine di cui al comma 1, la Segreteria ne informa la Giunta che può esercitare i poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, con la nomina di un commissario ad acta] .

 

 

TITOLO III

Procedure per la redazione degli atti di competenza della Giunta

     Art. 19

Redazione delle proposte di atti.

[1. L'oggetto delle proposte di atti da sottoporre all'esame della Giunta è redatto in forma sintetica e completa e in modo che da esso possa dedursi chiaramente il contenuto del provvedimento.

2. Qualora le proposte comportino una spesa a carico del bilancio regionale, l'importo complessivo di queste è indicato nell'oggetto.

3. Qualora le proposte facciano rinvio a precedenti provvedimenti di Giunta o di Consiglio, questi sono uniti in copia al fascicolo contenente la proposta dell'atto da sottoporre all'esame della Giunta.

4. Gli intercalari degli atti deliberativi sono numerati progressivamente e recano in alto la formule: «segue atto n. .../...» (numero progressivo della deliberazione e indicazione dell'anno).

5. Le firme del Direttore proponente, del Presidente, del Relatore e del Segretario verbalizzante sono apposte, nell'ordine citato, subito dopo la parte dispositiva dell'atto, senza lasciare spazi vuoti dopo il testo.

6. L'originale degli atti deliberativi è timbrato e vistato in ogni singola pagina da parte del Segretario verbalizzante.

7. La pubblicazione dell'atto, integrale o per estratto, nel Bollettino Ufficiale, ove prescritta, è fatta espressamente constare nella parte dispositiva dello stesso. L'estratto è redatto a cura del proponente.

8. Il testo degli atti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni, né devono essere lasciati spazi vuoti tra un capoverso e l'altro del testo dell'atto.

9. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lasciano dubbi sul significato delle parole abbreviate; nelle sigle vanno esclusi i punti.

10. Per le variazioni da apporre al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamata in calce a firma del Segretario verbalizzante e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

11. Le proposte deliberative e i documenti istruttori relativi agli atti di competenza della Giunta sono redatti nella forma prevista dai modelli M/3, o M/4, nell'ipotesi di atto con impegno di spesa, allegati al presente regolamento] .

 

 

     Art. 20

Motivazione degli atti.

[1. Le proposte di provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, devono essere motivate a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241] .

 

 

     Art. 21

Documento istruttorio.

[1. Il documento istruttorio rende esplicite le ragioni di fatto e di diritto in cui si sostanzia la proposta di deliberazione, contiene i richiami dei precedenti ed ogni riferimento utile ad illustrare le motivazioni e le finalità dell'atto stesso. Esso è redatto dall'istruttore e viene dal medesimo sottoscritto.

2. Il responsabile del procedimento appone il proprio visto in calce al documento istruttorio, al fine di attestare la regolarità del procedimento seguito per la formulazione della proposta deliberativa.

3. Il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, deve essere corredato dei pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rispettivamente del dirigente responsabile di servizio o del dirigente in posizione individuale competente e del dirigente del Servizio Bilancio.

4. La proposta di deliberazione, corredata dal documento istruttorio e contenente le sottoscrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è trasmessa al Direttore per l'ulteriore seguito.

5. Il Direttore, nell'esprimere il parere di legittimità, sottoscrive la proposta deliberativa come risulta dal documento istruttorio] .

 

 

     Art. 22

Assunzione dell'impegno di spesa e parere contabile.

[1. Tutte le proposte di deliberazione, anche se non comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, prima di essere sottoposte alla firma del Direttore e all'approvazione della Giunta regionale, devono essere trasmesse, unitamente alla necessaria documentazione, al Servizio Bilancio il quale certifica che l'atto non comporta impegno di spesa ovvero provvede alla registrazione del relativo impegno ed esprime il parere di regolarità contabile di cui all'articolo 21, comma 3.

2. Nella proposta di deliberazione sono chiaramente indicati:

a) l'ammontare della spesa che si intende impegnare e l'oggetto della obbligazione;

b) l'indicazione del creditore, ovvero tutti gli elementi che ne consentano l'individuazione;

c) il capitolo del bilancio regionale sul cui stanziamento la spesa è destinata a gravare, con l'indicazione se trattasi di fondi della competenza ovvero del conto dei residui passivi; in questo ultimo caso è indicativo l'anno di provenienza; per gli impegni di spesa a carico di capitoli diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale deve essere indicato anche il programma o progetto cui gli impegni stessi si riferiscono.

3. Il Servizio Bilancio accerta la completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa e la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e restituisce il fascicolo alla Direzione proponente.

4. Dopo ciascuna seduta della Giunta, la Segreteria invia al Servizio Bilancio l'elenco delle deliberazioni adottate, con l'indicazione, a fianco di ciascun provvedimento di spesa, del numero assegnato all'atto nonché di quello dell'impegno cui la spesa stessa si riferisce] .

 

 

     Art. 23

Disegni di legge e proposte di regolamento.

[1. I Direttori regionali trasmettono al Comitato legislativo, istituito presso la Presidenza della Giunta, i testi dei disegni di legge e di regolamento, al fine di acquisirne il preventivo parere.

2. Il Comitato legislativo ha il compito di esprimere il proprio parere con riferimento all'esigenza di garantire che gli atti normativi di iniziativa della Giunta siano:

a) rispettosi dei principi della normativa comunitaria e della legislazione statale;

b) coerenti con le disposizioni dello statuto regionale;

c) in armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali concernenti la delegificazione, la snellezza, semplificazione ed economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa, la trasparenza e l'accesso ai documenti, il decentramento delle funzioni nel rispetto delle Autonomie Locali e in attuazione del principio di sussidiarietà, la concertazione e la partecipazione, la separazione delle funzioni tra potere politico e burocratico contenute nella legge n. 241/1990, nel D.Lgs. n. 29/1993, nella legge n. 59/1997, nella legge n. 127/1997, nella legge n. 50/1999 e successive modificazioni, e nella legge regionale n. 15/1997, nella legge regionale n. 34/1998, nella legge regionale n. 3/1999;

d) in linea con le regole di tecnica legislativa previste per gli atti normativi statali e regionali, anche con riferimento alle prescrizioni tecniche per la consultazione e la ricerca normativa informatizzata.

3. Il Comitato, sentite le altre Direzioni eventualmente interessate alla proposta, redige il proprio parere in contraddittorio con la direzione proponente, di norma con puntuali proposte di emendamento al testo sottoposto al suo esame.

4. Il Direttore proponente riesamina il testo del disegno di legge o di regolamento alla luce del parere del Comitato e formula una proposta definitiva alla Giunta regionale, allegando il parere del Comitato stesso.

5. La Direzione proponente completa il testo normativo con le disposizioni relative alla copertura finanziaria redatte dal Servizio Bilancio e con una relazione illustrativa. Il testo e la relazione sono presentati alla Giunta dall'Assessore relatore.

6. Nell'ipotesi che il testo normativo debba essere sottoposto all'esame di enti od organismi, ai quali sia riconosciuto un potere consultivo, lo schema di atto è pre-adottato dalla Giunta. L'approvazione definitiva da parte della Giunta avviene non appena esaurita la fase di consultazione.

7. I testi normativi, corredati delle relazioni e delle annotazioni, sono deliberati dalla Giunta nella forma prevista dal modulo M/6 allegato al presente regolamento.

8. Con apposite direttive, la Giunta può stabilire procedure differenziate per la formazione di testi unici, leggi organiche o per il coordinamento legislativo degli atti normativi di attuazione del decentramento amministrativo] .

 

 

     Art. 24

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e disegni di legge proposti da soggetti diversi dalla Giunta regionale.

[1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le petizioni, nonché le proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta, sono assegnati ad uno dei componenti della stessa da parte del Presidente, per i conseguenti adempimenti in sede consiliare.

2. La Segreteria iscrive, ai soli fini conoscitivi, gli atti di cui al comma 1, all'ordine del giorno. Essa cura altresì l'invio in copia dei medesimi all'Assessore incaricato dal Presidente ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio] .

 

 

     Art. 25

Allegati.

[1. Il dispositivo delle proposte di deliberazione descrive sommariamente gli eventuali allegati, indicando gli elementi necessari per una loro esatta individuazione.

2. Il dispositivo della deliberazione indica l'ufficio presso il quale sono depositati gli allegati, nell'ipotesi che, per la loro consistenza o particolare natura tecnica, non possano essere conservati presso la Segreteria] .

 

 

     Art. 26

Informazioni.

[1. Ciascun componente della Giunta può richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti sui quali intende informare la Giunta stessa e promuovere una discussione. Gli oggetti di cui al presente comma sono definiti «informazioni».

2. Della relazione e della eventuale conseguente discussione è fatta apposita annotazione nel verbale della Giunta, un estratto del quale è rimesso alla Direzione interessata, unitamente al relativo fascicolo.

3. Nella ipotesi in cui la Giunta, a seguito della trattazione dell'informazione, intenda adottare determinazioni, queste seguono l'iter procedurale previsto dal presente regolamento] .

 

 

     Art. 27

Atti soggetti a controllo.

[1. Gli atti soggetti a controllo di legittimità da parte della Commissione statale di controllo indicano espressamente nella parte dispositiva il riferimento all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127] .

 

 

     Art. 28

Deliberazioni immediatamente eseguibili.

[1. Le deliberazioni di cui all'articolo 27, da dichiarare immediatamente eseguibili a norma dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, debbono riportare, nella parte dispositiva, le specifiche motivazioni dell'urgenza] .

 

 

TITOLO IV

Procedure per la esecuzione degli atti di competenza della Giunta.

     Art. 29

Competenze.

[1. L'esecuzione degli atti della Giunta regionale è di competenza delle Direzioni proponenti.

2. A tal fine, la Segreteria invia alla Direzione proponente copia dell'atto munito della dichiarazione di esecutività, unitamente al relativo fascicolo.

3. La dichiarazione di esecutività viene apposta dalla Segreteria allorché l'atto ha conseguito il perfezionamento formale] .

 

 

     Art. 30

Decreti.

[1. Qualora a una deliberazione della Giunta debba seguire decreto del Presidente, lo schema di decreto va redatto a cura della Direzione proponente e inviato alla Segreteria unitamente alla proposta di deliberazione.

2. Nella parte dispositiva della deliberazione è fatta espressa menzione della norma che prevede il successivo decreto presidenziale.

3. Qualora un atto del Consiglio regionale debba essere seguito da decreto del Presidente della Giunta regionale, la proposta di decreto, redatta dalla Direzione proponente con le modalità di cui al comma 1, viene inviata alla Segreteria.

4. La Segreteria cura l'emanazione e la pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta e li trasmette alle Direzioni proponenti per la loro esecuzione] .

 

 

     Art. 31

Proposte al Consiglio regionale.

[1. Le proposte al Consiglio regionale, sottoscritte dal Presidente della Giunta, sono inviate a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio] .

 

 

     Art. 32

Assunzione definitiva dell'impegno di spesa.

[1. Copia delle deliberazioni di spesa divenute esecutive sono inviate al Servizio Bilancio a cura della Segreteria.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 62/1953 vengono inviate al Servizio Bilancio contemporaneamente alla spedizione alla Commissione di controllo. La data dell'avvenuto invio alla Commissione di controllo deve risultare in calce all'atto.

3. Il Servizio Bilancio, ricevuti gli atti, provvede a:

a) trasformare in definitivi gli impegni provvisori precedentemente assunti, in corrispondenza dei provvedimenti divenuti esecutivi;

b) cancellare gli impegni provvisori e rendere disponibili le relative somme, in corrispondenza dei provvedimenti annullati] .

 

 

     Art. 33

Pubblicazione degli atti.

[1. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale, ove prevista ai sensi dell'articolo 19, comma 7, avviene su richiesta delle Direzioni proponenti] .

 

 

     Art. 34

Copie conformi degli atti deliberativi ed esame dei documenti.

[1. Il rilascio di copie e l'esame dei documenti amministrativi sono disciplinati dalla normativa in materia di accesso.

2. Le copie conformi degli atti deliberativi della Giunta regionale e dei decreti del suo Presidente sono rilasciate, sia per gli usi interni che a richiesta di soggetti esterni, esclusivamente dalla Segreteria] .

 

 

TITOLO V

Disciplina delle determinazioni dirigenziali

     Art. 35

Atti di maggior rilevanza e atti immediatamente efficaci.

[1. Sono atti di maggior rilevanza, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.R. n. 15/1997, le determinazioni dirigenziali che, integrando e attuando atti di indirizzo e coordinamento della Giunta ovvero atti a contenuto programmatico o di pianificazione, siano espressione di discrezionalità tecnica ed amministrativa e abbiano un riflesso importante sul piano economico, sociale, culturale, ambientale od organizzativo.

2. Le categorie di atti di cui al comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale su proposta della Segreteria generale della Presidenza sentite le altre Direzioni regionali.

3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Direttore competente e alla Segreteria nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento ovvero dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Le determinazioni di cui al comma 1 divengono efficaci se, nel termine di dieci giorni dal loro ricevimento, non sono oggetto di richiesta di riesame.

5. Le determinazioni dirigenziali non comprese nelle categorie di cui al comma 2 sono definite «immediatamente efficaci»] .

 

 

     Art. 36

Elementi delle determinazioni dirigenziali.

[1. Le determinazioni dirigenziali sono assunte nella forma risultante dal modello B) allegato al presente regolamento. Esse contengono:

a) l'indicazione della Direzione e del Servizio;

b) la data di adozione;

c) l'oggetto, reso in modo sintetico e completo, con l'indicazione dell'importo dell'eventuale impegno di spesa;

d) le premesse generali e specifiche contenenti la motivazione;

e) il dispositivo;

f) nell'ipotesi di impegno di spesa, gli elementi contabili, a cura del Servizio Bancario;

g) la dichiarazione se la determinazione è immediatamente efficace oppure di maggior rilevanza;

h) la firma dell'istruttore qualora sia persona diversa dal dirigente;

i) la firma del dirigente, che attesta la legittimità della determinazione;

l) la firma del responsabile del procedimento, che attesta il rispetto della disciplina del procedimento amministrativo;

m) il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente o funzionario competente;

n) il parere di regolarità contabile sottoscritto dal Responsabile del Servizio Bilancio;

o) il parere in ordine alla regolarità della liquidazione, a fronte del relativo impegno di spesa, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Bilancio.

2. Le firme necessarie per il perfezionamento della determinazione sono precedute dal nominativo a stampa e corredate della data, che non deve essere successiva a quella della determinazione stessa.

3. Nell'ipotesi di codeterminazioni di due o più dirigenti, sono indicate le denominazioni delle relative strutture e apposte le firme di ciascun dirigente e di ciascun responsabile del procedimento.

4. La pubblicazione della determinazione dirigenziale, integrale o per estratto, nel Bollettino Ufficiale, ove prescritta, va fatta espressamente constare nella parte dispositiva della stessa] .

 

 

     Art. 37

Adozione e invio delle determinazioni.

[1. Le determinazioni dirigenziali immediatamente efficaci sono adottate, di regola, il mercoledì e trasmesse ai soggetti destinatari entro le ore dieci di giovedì; quelle di maggior rilevanza sono adottate il venerdì e trasmesse entro le ore dieci di lunedì.

2. Contestualmente agli adempimenti del comma 1 la struttura provvede ad inoltrare in via telematica alla Segreteria il testo delle determinazioni adottate.

3. Le determinazioni, inserite nella cartella di cui al modello A) allegato al presente regolamento, sono inviate:

a) alla Segreteria, in originale unitamente ai modelli C) e D) allegati al presente regolamento;

b) al Presidente o all'Assessore competente;

c) al Direttore] .

 

 

     Art. 38

Adempimenti della Segreteria della Giunta.

[1. Le determinazioni dirigenziali pervenute alla Segreteria sono sottoposte alla verifica della sussistenza degli elementi formali di cui all'articolo 36, nonché all'accertamento del requisito riguardante la competenza, con riferimento sia alla ripartizione delle funzioni fra Giunta e dirigenti che fra i Servizi e le Direzioni.

2. Nell'ipotesi di incompetenza o di mancanza di uno o più degli elementi di cui al comma 1, o quando le determinazioni non siano conformi ai modelli indicati, il responsabile della Segreteria restituisce l'atto e il relativo fascicolo al dirigente, dichiarandone i motivi. In caso di posizioni difformi fra Segreteria e Servizio proponente la questione è rimessa al Presidente della Giunta che dirime il conflitto.

3. La Segreteria, eseguiti gli accertamenti di cui al comma 1, attribuisce a ciascuna determinazione un numero che costituisce elemento essenziale per l'esistenza dell'atto.

4. La Segreteria autentica le copie conformi delle determinazioni e ne invia, di norma, due al Servizio.

5. La Segreteria cura la raccolta e la tenuta degli elenchi delle determinazioni e degli appositi registri.

6. Gli elenchi delle determinazioni immediatamente efficaci sono inviati settimanalmente, a cura della Segreteria, ai soggetti istituzionali destinatari dell'ordine del giorno della Giunta.

7. Copia conforme delle determinazioni dirigenziali è trasmessa all'archivio centrale per la protocollazione generale e per la tenuta secondo le norme archivistiche] .

 

 

     Art. 39

Determinazioni urgenti.

[1. Le determinazioni dirigenziali, nell'ipotesi di motivata urgenza, possono essere inviate fuori dei termini previsti dall'articolo 37. La Segreteria, in tal caso, provvede ad assegnare il numero senza indugio] .

 

 

     Art. 40

Iter delle determinazioni di maggior rilevanza.

[1. Le determinazioni di maggior rilevanza, una volta numerate, sono iscritte a cura della Segreteria, all'ordine del giorno della seduta di Giunta della settimana successiva a quella del loro invio, indicando, come proponente delle eventuali decisioni giuntali in merito, il Presidente o Assessore rispettivamente competente.

2. Il termine di dieci giorni per l'esercizio del potere di richiesta di riesame delle determinazioni di maggior rilevanza decorre dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Segreteria] .

 

 

     Art. 41

Determinazioni di maggior rilevanza del Direttore.

[1. Nell'ipotesi di determinazioni di maggior rilevanza del Direttore, la Giunta delibera in via d'urgenza l'eventuale richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 17.

2. L'atto di cui al comma 1 è redatto a cura della Segreteria] .

 

 

     Art. 42

Poteri dei Direttori sulle determinazioni di maggior rilevanza.

[1. I Direttori regionali possono chiedere il riesame delle determinazioni dirigenziali della propria Direzione assegnando al dirigente un termine per provvedere. Essi possono altresì, nei casi urgenti, prima dei dieci giorni dal ricevimento, accordare l'assenso espresso alle determinazioni dirigenziali della propria Direzione che conseguono in tal modo immediata efficacia.

2. Delle loro decisioni i Direttori informano senza indugio l'Assessore competente e la Giunta per il tramite della Segreteria.

3. I Direttori possono rimettere alla decisione della Giunta una proposta di riesame di una determinazione adottata da un dirigente appartenente alla propria direzione] .

 

 

     Art. 43

Poteri della Giunta sulle determinazioni di maggiore rilevanza.

[1. La Giunta, qualora richieda il riesame nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di una determinazione dirigenziale di maggiore rilevanza, vi provvede con proprio atto interno motivato ai sensi dell'articolo 17 redatto a cura della Segreteria, e assegna al dirigente un termine entro il quale provvedere. Di tale decisione è data immediata comunicazione al dirigente e al Direttore competente a cura della Segreteria.

2. La determinazione diviene efficace dal momento in cui è rideterminata accogliendo i rilievi formulati dalla Giunta, ovvero dal momento in cui è motivatamente confermata dal medesimo dirigente. Della rideterminazione o della conferma è data comunicazione al Direttore e alla Giunta.

3. La Giunta, nei casi urgenti, può accordare, prima della scadenza del termine di dieci giorni, il proprio assenso alle determinazioni dirigenziali di maggiore rilevanza. Di tale decisione, che è assunta senza ulteriori formalità con annotazione nel verbale di Giunta, è data comunicazione a cura della Segreteria al dirigente, mediante invio di copia dell'atto sul quale è stata apposta apposita stampigliatura. Da tale momento la determinazione diviene efficace.

4. Nell'ipotesi che il riesame non venga effettuato nel termine perentorio assegnato dalla Giunta e/o dal Direttore, la determinazione da riesaminare decade. La Segreteria ne prende nota e ne dà comunicazione alla Giunta e al Direttore per l'adozione degli eventuali provvedimenti di controllo sostitutivo] .

 

 

     Art. 44

Riesame e assenso plurimi.

[1. Nell'ipotesi che la richiesta di riesame della Giunta riguardi una determinazione di maggiore rilevanza alla quale il Direttore aveva già accordato l'assenso espresso, la richiesta sospende l'efficacia dell'atto. Analogamente, è sospesa l'efficacia dell'atto qualora la richiesta di riesame sia assunta dal Direttore su un atto a cui la Giunta aveva accordato l'assenso espresso.

2. Il dirigente cui pervengono richieste di riesame su una medesima determinazione, sia da parte della Giunta che da parte del Direttore, provvede a rideterminare o a confermare l'atto entro il termine più lungo assegnato, tenendo conto dei rilievi pervenuti] .

 

 

     Art. 45

Determinazioni dei Direttori.

[1. Alle determinazioni dei Direttori si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le determinazioni dei dirigenti. Il parere di regolarità tecnica su tali atti è espresso, di norma, dal dirigente di Servizio o da altro dirigente, competente per materia] .

 

 

     Art. 46

Attuazione delle determinazioni dirigenziali.

[1. Tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle determinazioni dirigenziali competono alla struttura che ha assunto l'atto] .

 

 

     Art. 47

Pareri delle Commissioni consiliari.

[1. Le richieste di pareri di competenza delle Commissioni consiliari previste da norme di legge con riferimento ad atti riservati alle competenze dei dirigenti sono inoltrate al Presidente del Consiglio regionale a cura del Presidente della Giunta] .

 

 

TITOLO VI

Norme finali

     Art. 48

Abrogazione.

[1. È abrogato il regolamento approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 24 marzo 1994, n. 1854] .

 

 

     Art. 49

Entrata in vigore e coordinamento con la precedente direttiva.

[1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Giunta regionale.

2. La direttiva adottata con Delib.G.R. 15 luglio 1998, n. 3995, come modificata con Delib.G.R. 25 settembre 1998, n. 5486, si applica nelle parti non contrastanti col presente regolamento] .

 

 

Modulistica