§ 4.6.28 - L.R. 23 marzo 1984, n. 17. - Modificazione delle leggi regionali
11 giugno 1979, n. 24 e 1 luglio 1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:23/03/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53. Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio [...]
Art. 2.  Modifica di alcuni termini di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50 e 1 luglio 1981, n. 34. Con effetto da 1° gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge [...]


§ 4.6.28 - L.R. 23 marzo 1984, n. 17. - Modificazione delle leggi regionali

11 giugno 1979, n. 24 e 1 luglio 1981, n. 34. Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977, 1978 e 1979.

(B.U. n. 24 del 29 marzo 1984).

 

Art. 1. Modifica del termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53. Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici nell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio- agosto 1978, la proroga - da concedersi anche in sanatoria - del termine per l'ultimazione dei lavori di ripristino, prevista dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, differita da ultimo con il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 53, è ulteriormente elevata di mesi dodici.

 

     Art. 2. Modifica di alcuni termini di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50 e 1 luglio 1981, n. 34. Con effetto da 1° gennaio 1984 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, relativi alle elevazioni del contributo previste dalle stesse disposizioni, differiti da ultimo al 31 dicembre 1983 dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1984.

     L'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.