§ 4.6.10 - L.R. 26 maggio 1980, n. 50. - Norme sulle procedure per
l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:26/05/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità. Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure dirette alla rinascita ed al ripristino delle zone della regione dell'Umbria danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre [...]
Art. 2.  Oggetto degli interventi. Gli interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi in conto capitale ed in conto interessi e si riferiscono ad opere di ripristino, costruzione, [...]
Art. 3.  Piano di rinascita e di sviluppo. La Comunità montana della Valnerina, per la zona di sua competenza ed altri eventuali Comuni interessati che verranno individuati con delibera della Giunta [...]
Art. 4.  Piani comunali di attuazione. I piani comunali di cui al precedente articolo hanno durata annuale e provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nel piano approvato dal Consiglio regionale, [...]
Art. 5.  Domanda di privati ed Enti pubblici economici. I privati, anche in forma associata, e gli enti pubblici economici proprietari di beni immobili urbani e di fabbricati e strutture rurali, i quali [...]
Art. 6.  Contenuto della domanda. La domanda deve specificare in particolare:
Art. 7.  Domanda di enti pubblici. Gli enti pubblici, diversi dai Comuni, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, devono presentare domanda entro [...]
Art. 8.  Istruttoria delle domande. Il Comune procede alla istruttoria delle domande.
Art. 9.  Determinazione della spesa ammissibile. (Abrogato)
Art. 10.  Unitarietà degli interventi. Nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari per poter usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge, la progettazione e l'intervento devono essere [...]
Art. 11.  Piani di recupero. Al fine di coordinare in modo organico gli interventi nei centri edificati dei comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e degli altri Comuni individuati dalla [...]
Art. 12.  Formazione dei piani. Per la formazione dei piani di recupero i Comuni, anche d'intesa fra loro, possono avvalersi dell'opera di professionisti singoli od associati sulla base di apposite [...]
Art. 13.  Consolidamenti e trasferimenti. Qualora gli interventi di cui all'art. 1 presuppongano il consolidamento o trasferimento di abitati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 [...]
Art. 14.  Domande e relativa documentazione. Alle domande presentate da privati ed Enti pubblici economici nei Comuni non ricompresi tra quelli cui si riferisce l'art. 11 oltre a quanto previsto dal [...]
Art. 15.  Delega di funzioni amministrative ai Comuni, relative all'attuazione di leggi concernenti i precedenti eventi sismici. Le funzioni amministrative di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e [...]
Art. 16.  Varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Qualora le opere di cui all'art. 2 richiedano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni, approvano, previo parere della commissione [...]
Art. 17.  Conformità alla normativa per le zone sismiche. La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone [...]
Art. 18.  Lavori di pronto intervento. (Abrogato)
Art. 19.  Contributi alle famiglie delle vittime del sisma. Alle famiglie che abbiano subito vittime a seguito del terremoto del 19 settembre 1979 e successivi, è corrisposto un contributo a fondo perduto la [...]
Art. 20.  Contributi ai Comuni della Valnerina per lavori di pronto intervento. Ai Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e agli altri Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi [...]
Art. 21.  Contributi ai Comuni per l'istruttoria delle domande e per la formazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. (Abrogato)
Art. 22.  Contributo alla Comunità montana della Valnerina per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 3. Per l'elaborazione del piano di rinascita e di sviluppo è concesso un contributo di [...]
Art. 23.  Oneri per illuminazione, spese telefoniche e acquisto prefabbricati. Gli oneri derivanti dalle opere di pronto intervento necessarie all'acquisto e alla installazione di prefabbricati, nonché alla [...]
Art. 24.  Edilizia sovvenzionata. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, d'intesa con i Comuni interessati, convenzioni con gli IACP di Perugia e di Terni per contribuire alla realizzazione di [...]
Art. 25.  Provvidenze per lo sviluppo economico e sociale dei comuni della Valnerina. Con separato provvedimento legislativo verranno determinate e disciplinate le provvidenze volte a consentire la rinascita [...]
Art. 26.  Sospensione dei termini. (Abrogato)
Art. 27.  Divieto di cumulo delle provvidenze. I proprietari di immobili destinati ad attività di impresa industriale, commerciale e artigiana, danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, non [...]
Art. 28.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.6.10 - L.R. 26 maggio 1980, n. 50. - Norme sulle procedure per

l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite [*].

(B.U. n. 34 del 28 maggio 1980).

 

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Finalità. Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure dirette alla rinascita ed al ripristino delle zone della regione dell'Umbria danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, con la presente legge vengono disciplinate le procedure per l'individuazione dei danni subiti da privati ed enti pubblici, nonchè gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei relativi interventi, secondo gli indirizzi contenuti nel piano di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 2. Oggetto degli interventi. Gli interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi in conto capitale ed in conto interessi e si riferiscono ad opere di ripristino, costruzione, ricostruzione e ad ogni altra opera volta al soccorso delle popolazioni colpite.

     Per i Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 3 gli interventi ricomprendono altresì opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale.

     Le opere di miglioramento tecnico funzionale, relative ad immobili di proprietà di privati o di enti pubblici economici, devono essere volte esclusivamente ai fini igienico-sanitari.

 

     Art. 3. Piano di rinascita e di sviluppo. La Comunità montana della Valnerina, per la zona di sua competenza ed altri eventuali Comuni interessati che verranno individuati con delibera della Giunta regionale nell'ambito di quelli indicati ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115, adottano un piano per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, entro sette [1] mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il piano inviato alla Giunta regionale la quale lo trasmette al Consiglio regionale con le proprie osservazioni, entro i due mesi successivi per la verifica di compatibilità con il piano regionale di sviluppo e la conseguente approvazione.

     Il piano, in armonia con il piano regionale di sviluppo, individua i criteri di attuazione degli interventi e le relative priorità, nonchè gli obiettivi di carattere economico e sociale da realizzare mediante l'opera di ricostruzione e di risanamento.

     Il piano fissa altresì le direttive per la formazione da parte dei Comuni singoli o associati di piani di attuazione, nonché le modalità per il relativo coordinamento.

 

     Art. 4. Piani comunali di attuazione. I piani comunali di cui al precedente articolo hanno durata annuale e provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nel piano approvato dal Consiglio regionale, definendo gli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e individuando le opere strutturali da realizzare, tenuto conto, delle esigenze di sviluppo economico-sociale delle zone colpite.

     I piani annuali di attuazione sono sottoposti al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

CAPO II

     Procedura per l'accertamento del danno nei comuni della Valnerina

 

     Art. 5. Domanda di privati ed Enti pubblici economici. I privati, anche in forma associata, e gli enti pubblici economici proprietari di beni immobili urbani e di fabbricati e strutture rurali, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ed intendono beneficiare delle provvidenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, devono presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 1980, domanda diretta al sindaco del Comune competente per territorio [1].

 

     Art. 6. Contenuto della domanda. La domanda deve specificare in particolare:

     - la denominazione della ditta proprietaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con riferimento al momento della presentazione, precisando altresì eventuali trasferimenti per atto tra vivi o per causa di morte intervenuti dopo l'evento sismico;

     - l'elezione di domicilio nel comune ove si trovano gli immobili danneggiati per coloro che non abbiano residenza nel territorio dello stato;

     - la data dell'evento sismico che ha provocato il danno;

     - la ubicazione, destinazione e consistenza delle singole unità immobiliari e gli eventuali diritti reali o di godimento da parte di terzi;

     - ogni altra indicazione utile ai fini dell'accertamento del danno.

     Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano stati oggetto di provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali contributi già concessi. La domanda è ammissibile anche se presentata da uno dei comproprietari, dall'usufruttuario, dal titolare di altro diritto reale e dall'amministratore di condominio o da un singolo condominio.

 

     Art. 7. Domanda di enti pubblici. Gli enti pubblici, diversi dai Comuni, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, devono presentare domanda entro il termine di cui all'art. 5, al Comune competente per territorio, indicando i danni sofferti e la priorità delle opere da realizzare.

     Alla domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa.

 

     Art. 8. Istruttoria delle domande. Il Comune procede alla istruttoria delle domande.

     L'istruttoria delle domande relative ad opere da realizzarsi nelle zone individuate dai Comuni ai fini dell'adozione dei piani di recupero di iniziativa comunale, di cui al successivo art. 11, viene effettuata nell'ambito del procedimento di formazione dei piani stessi.

     In tutti gli altri casi, i proprietari che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 5 devono produrre entro il termine non inferiore a sessanta giorni, fissato dal sindaco con lettera raccomandata, i seguenti documenti:

     1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà alla data di presentazione della domanda, nonché la individuazione, consistenza e destinazione dell'immobile danneggiato;

     2) la perizia della spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale, giurata presso la Pretura competente per territorio, con allegata planimetria da cui risulti la reale consistenza dell'immobile.

     L'istruttoria è diretta alla determinazione della spesa delle opere necessarie ed ammissibili a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto. Il Comune può comunque procedere all'accertamento della consistenza dei danni e delle opere necessarie.

     Qualora, successivamente alla scadenza del termine fissato dal sindaco ai sensi del terzo comma emergano danni ulteriori rispetto a quelli inizialmente denunciati, l'interessato può presentare una perizia giurata suppletiva. Tale facoltà può essere esercitata sino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà l'erogazione delle provvidenze.

     La spesa per le opere da realizzare, ivi comprese eventuali spese tecniche ed IVA, ove già non ricompresa nei prezzi, dovrà essere calcolata sulla base dei prezzi stabiliti dalla Giunta regionale. La percentuale delle spese tecniche ammissibili a contributo è fissata dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'onere a carico di privati anche per la documentazione del danno subito.

     Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, il Comune procede all'istruttoria congiunta delle domande sulla base delle diverse disposizioni legislative concernenti i singoli eventi sismici, semprechè non siano già state integralmente erogate le relative provvidenze. Le spese per opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale, qualora ammissibili a contributo, possono essere riconosciute una sola volta con riferimento alle provvidenze di cui alla presente legge.

     Per quanto concerne gli enti pubblici la relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa tiene luogo della documentazione di cui al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. Determinazione della spesa ammissibile. (Abrogato) [2].

 

CAPO III

Direttive per l'opera di risanamento

 

     Art. 10. Unitarietà degli interventi. Nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari per poter usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge, la progettazione e l'intervento devono essere realizzati unitariamente, d'intesa fra i proprietari interessati.

 

     Art. 11. Piani di recupero. Al fine di coordinare in modo organico gli interventi nei centri edificati dei comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e degli altri Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3, i Consigli comunali individuano le zone nell'ambito delle quali le opere devono essere eseguite previa adozione di un piano di recupero. I piani di recupero sono approvati ed attuati ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successivi.

 

     Art. 12. Formazione dei piani. Per la formazione dei piani di recupero i Comuni, anche d'intesa fra loro, possono avvalersi dell'opera di professionisti singoli od associati sulla base di apposite convenzioni. Gli stessi possono essere altresì utilizzati per l'istruttoria di domande concernenti opere non ricomprese nell'ambito delle zone di recupero.

     Per la formazione della cartografia necessaria alla realizzazione dei piani di recupero, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire 150 milioni.

 

     Art. 13. Consolidamenti e trasferimenti. Qualora gli interventi di cui all'art. 1 presuppongano il consolidamento o trasferimento di abitati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

 

CAPO IV

Comuni non ricompresi nella Valnerina

 

     Art. 14. Domande e relativa documentazione. Alle domande presentate da privati ed Enti pubblici economici nei Comuni non ricompresi tra quelli cui si riferisce l'art. 11 oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, deve essere allegata la documentazione di cui al terzo comma dell'art. 8.

     Per quanto riguarda le domande presentate da enti pubblici si applica il disposto dell'art. 7.

     L'istruttoria e l'approvazione delle domande è regolata dai precedenti artt. 8 e 9.

 

CAPO V

Delega di funzioni

 

     Art. 15. Delega di funzioni amministrative ai Comuni, relative all'attuazione di leggi concernenti i precedenti eventi sismici. Le funzioni amministrative di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni, al D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 26 aprile 1976, n. 176, sono delegate ai Comuni interessati dagli eventi sismici ai quali si riferiscono i provvedimenti legislativi in questione.

     I Comuni esercitano la delega in conformità ai principi dettati dalle leggi sopra indicate e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla Giunta regionale. Quest'ultima potrà, previa diffida, sostituirsi agli enti delegatari in caso di persistente inerzia degli stessi.

     Le spese relative all'esercizio della delega verranno rimborsate ai Comuni con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposito rendiconto che gli enti sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti commi è concesso ai comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del tre per cento della spesa ammessa a contributo risultante dai rendiconti previsti dal terzo comma del presente articolo [3].

 

CAPO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 16. Varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Qualora le opere di cui all'art. 2 richiedano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni, approvano, previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale, le relative varianti con deliberazione del Consiglio comunale sottoposto al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 17. Conformità alla normativa per le zone sismiche. La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche nonché quelle strettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano ricomprese in una delle zone classificate come tali.

 

     Art. 18. Lavori di pronto intervento. (Abrogato) [4].

 

     Art. 19. Contributi alle famiglie delle vittime del sisma. Alle famiglie che abbiano subito vittime a seguito del terremoto del 19 settembre 1979 e successivi, è corrisposto un contributo a fondo perduto la cui misura potrà variare da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni tenuto conto del numero delle vittime e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

     Le domande dirette ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate, entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, al Comune di residenza il quale provvede alla relativa istruttoria e liquidazione.

     Le somme stanziate con la presente legge per far fronte alle provvidenze di cui sopra sono ripartite tra i Comuni danneggiati con provvedimento dalla Giunta regionale.

     I Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle somme loro rispettivamente assegnate.

 

     Art. 20. Contributi ai Comuni della Valnerina per lavori di pronto intervento. Ai Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e agli altri Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 3 sono erogati contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per iniziative di pronto intervento quali, in particolare, opere pubbliche, opere di urbanizzazione per l'allestimento di aree necessarie all'insediamento di prefabbricati, pagamento di canoni di locazione e di eventuali spese alberghiere per l'alloggio provvisorio delle famiglie sinistrate, liquidazione delle indennità per l'acquisizione forzata di aree.

     La misura del contributo è fissata dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni interessati.

 

     Art. 21. Contributi ai Comuni per l'istruttoria delle domande e per la formazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. (Abrogato) [5].

 

     Art. 22. Contributo alla Comunità montana della Valnerina per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 3. Per l'elaborazione del piano di rinascita e di sviluppo è concesso un contributo di lire 50 milioni alla Comunità montana della Valnerina e un contributo di lire 5 milioni a ciascuno dei Comuni individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

     I contributi di cui al comma precedente potranno essere integrati sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli enti interessati.

 

     Art. 23. Oneri per illuminazione, spese telefoniche e acquisto prefabbricati. Gli oneri derivanti dalle opere di pronto intervento necessarie all'acquisto e alla installazione di prefabbricati, nonché alla costruzione di linee elettriche e telefoniche relative alle aree di insediamento dei medesimi sono a carico della Regione.

     La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione della spesa relativa.

 

     Art. 24. Edilizia sovvenzionata. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, d'intesa con i Comuni interessati, convenzioni con gli IACP di Perugia e di Terni per contribuire alla realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone terremotate dei Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 3.

 

     Art. 25. Provvidenze per lo sviluppo economico e sociale dei comuni della Valnerina. Con separato provvedimento legislativo verranno determinate e disciplinate le provvidenze volte a consentire la rinascita e lo sviluppo economico e sociale della Valnerina, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

 

     Art. 26. Sospensione dei termini. (Abrogato) [1].

 

     Art. 27. Divieto di cumulo delle provvidenze. I proprietari di immobili destinati ad attività di impresa industriale, commerciale e artigiana, danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, non possono cumulare i benefici di cui alla presente legge, concernenti interventi di ripristino e di ricostruzione, con quelli previsti dagli artt. 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115.

 

     Art. 28. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 


[*] Modificata con L.R. 14-8-1980, n. 65; L.R. 1-7-1981, n. 34; L.R. 31-5- 1982, n. 26; L.R. 23-3-1984, n. 17; L.R. 22-4-1985, n. 20.

[1] Così modificato con L.R. 14-8-1980, n. 65.

[1] Così modificato con L.R. 14-8-1980, n. 65.

[2] Abrogato con L.R. 23-3-1984, n. 17.

[3] Comma aggiunto con L.R. 22-4-1985, n. 20.

[4] Abrogato con L.R. 31-5-1982, n. 26.

[5] Abrogato con L.R. 1-7-1981, n. 34.

[1] Così modificato con L.R. 14-8-1980, n. 65.