§ 4.6.26 - L.R. 9 dicembre 1982, n. 53. - Modifica del termine di cui
all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:09/12/1982
Numero:53


Sommario
Art. unico.  Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi diciotto.


§ 4.6.26 - L.R. 9 dicembre 1982, n. 53. - Modifica del termine di cui

all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

(B.U. n. 70 del 15 dicembre 1982).

 

Art. unico. Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi diciotto.

     Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977- marzo 1978 e luglio-agosto 1978, il termine di cui al precedente comma è elevato a mesi ventiquattro.