§ 4.2.1016 - D.P.G.R. 2 febbraio 1998, n. 45 .
Legge n. 457/1978 e L. n. 179/1992. Modifica ed aggiornamento dei massimali di costo approvati con D.P.G.R. 15 febbraio 1995, n. 107 .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:02/02/1998
Numero:45


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 5-bis 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 


§ 4.2.1016 - D.P.G.R. 2 febbraio 1998, n. 45 .

Legge n. 457/1978 e L. n. 179/1992. Modifica ed aggiornamento dei massimali di costo approvati con D.P.G.R. 15 febbraio 1995, n. 107 .

 

Pubblicato nel B.U. Umbria 18 febbraio 1998, n. 13.

 

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare l'art. 4, lettera g) che stabilisce che le Regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili nell'ambito dei limiti stabiliti dal C.E.R.;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50;

Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. 5 agosto 1994 avente per oggetto «Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata»;

Vista la Delib.G.R. 21 gennaio 1998, n. 109;

Decreta:

 

 

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1

Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è determinato in lire 884.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso; la maggiorazione percentuale massima da applicare per tale voce è pari al 2 per cento del costo base (C.B.N.);

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento; l'incremento percentuale massimo sul C.B.N. per tale piano è pari al 10 per cento;

c) all'adozione di un programma di manutenzione a cui si riconosce la maggiorazione percentuale massima del 2 per cento sul C.B.N.;

d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici; per ciascuna delle suddette voci si applica una maggiorazione massima del 2 per cento sul C.B.N.

Le modalità per l'applicazione dei parametri tecnici ed economici che compongono le precedenti voci di cui ai punti a), b), c) e d) risultano individuate con Delib.G.R. 2 aprile 1996, n. 2400 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale 2 maggio 1996, n. 21).

Il costo per la qualità aggiuntiva dell'intervento può essere comunque riconosciuto nel suo complesso fino ad un massimo del 15 per cento del costo base di realizzazione tecnica.

La somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non potrà eccedere il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 970.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

- acquisizione area, allacci ed urbanizzazioni: - maggiorazione max. sul C.R.N. 15 per cento;

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc): - maggiorazione max. sul C.R.N. 15 per cento;

- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: - maggiorazione max sul C.R.N. 2 per cento;

- accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata): - maggiorazione max sul C.R.N. 12 per cento;

- intervento in zona sismica (art. 2, legge n. 64/1974): maggiorazione max sul C.R.N. 7 per cento;

- intervento in abitati da consolidare (legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 2 della legge n. 64/1974): - maggiorazione max sul C.R.N. 6 per cento;

- tipologia onerosa: - maggiorazione max sul C.R.N. pari al 10 per cento da applicare secondo le modalità indicate nell'allegato n. 1;

- interventi localizzati in comuni di altitudine maggiore di 500 m.s.l.m.: - maggiorazione max sul C.R.N. 5 per cento.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.639.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

 

 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

     Art. 2

Recupero primario.

Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni dell'edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato in lire 528.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), cosi come determinata all'art. 6;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15 per cento del costo base di realizzazione tecnica con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso: la maggiorazione percentuale massima da applicare per tale voce è pari al 2 per cento del costo base (C.B.P.);

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento: l'incremento percentuale massimo sul C.B.P. per tale piano è pari al 10 per cento;

c) al programma di manutenzione: la maggiorazione percentuale massima sul C.B.P. per tale programma è pari al 2 per cento;

d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici: per ciascuna delle suddette voci si applica una maggiorazione massima del 2 per cento sul C.B.P.;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: - maggiorazione max sul C.B.P. 12 per cento;

b) per demolizioni di superfetazioni: - maggiorazione max sul C.B.P. 2 per cento;

c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica: - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

e) per intervento in abitati da consolidare (legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 2, legge n. 64/1974): - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

f) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: - maggiorazione max sul C.B.P. 7 per cento;

g) per abbattimento barriere architettoniche - ulteriore incremento alla precedente maggiorazione per garantire accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi: maggiorazione max sul C.B.P 3 per cento;

h) per intervento in zona sismica (D.M. 16 gennaio 1996) - opere di adeguamento: maggiorazione max sul C.B.P. 10 per cento;

i) per intervento in zona sismica (D.M. 16 gennaio 1996) - opere di miglioramento: maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

l) per intervento in zona sottoposta a vincolo della legge n. 1497/1939: - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

m) per edificio vincolato ai sensi della legge 1089/1939: - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

n) per lavorazioni particolarmente onerose: maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

o) per interventi localizzati in comuni di altitudine maggiore di 500 m.s.l.m.: maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento.

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 929.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.): - l'ammontare delle spese tecniche e generali ammissibili non può superare il 15 per cento dell'importo dei lavori di recupero primario realizzati;

- rilievi e indagini preliminari: - l'ammontare delle spese ammissibili per rilievi ed indagini non può superare il 3 per cento dell'importo dei lavori di recupero primario realizzati;

- accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata): - l'ammontare degli accantonamenti non può superare il 10 per cento dell'importo dei lavori di recupero primario;

- urbanizzazioni ed allacci: - l'ammontare delle urbanizzazioni ed allacci non può superare il 5 per cento dell'importo dei lavori di recupero primario.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 1.230.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

 

 

     Art. 3

Recupero secondario.

Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato in L. 327.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), così come determinata all'art. 6;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10 per cento del costo base di realizzazione tecnica, con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso: - la maggiorazione percentuale massima da applicare per tale voce è pari al 2 per cento del costo base (C.B.S.);

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento: - l'incremento percentuale massimo sul C.B.S. per tale piano è pari al 5 per cento;

c) al programma di manutenzione: - la maggiorazione percentuale massima sul C.B.S. per tale programma è pari all'uno per cento;

d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici: per ciascuna delle suddette voci si applica una maggiorazione massima del 2 per cento sul C.B.S.;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: - maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazione max sul C.B.S. 7 per cento;

c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: - maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

d) incremento per accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi: - maggiorazione max sul C.B.S 3 per cento;

e) per edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939: - maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

f) per lavorazioni particolarmente onerose: maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

g) per la presenza in misura superiore al 50 per cento sul totale di alloggi di piccolo taglio con superficie utile (Su) minore di 65 mq.: - maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento.

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.) non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 459.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.): l'ammontare delle spese tecniche e generali ammissibili non può superare il 15 per cento dell'importo dei lavori di recupero secondario realizzati;

- accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata): l'ammontare degli imprevisti non può superare il 10 per cento dell'importo dei lavori di recupero secondario.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 615.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata dell'I.V.A. gravante.

 

 

     Art. 4

Recupero edifici da acquisire.

Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), così come determinata all'art. 6, il limite massimo di lire 2.100.000, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Lo stesso limite di lire 2.100.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, o il solo intervento di recupero primario o il solo intervento di recupero secondario.

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

     Art. 5

Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che è determinato in lire 369.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), così come determinata all'art. 6;

2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2: - maggiorazione max sul C.B.M. 12 per cento;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali: maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi: - maggiorazione max sul C.B.M. 7 per cento;

d) incremento per accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi: - maggiorazione max sul C.B.M 3 per cento;

e) per intervento in zona sottoposta a vincolo della legge n. 1497/1939: - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

f) per edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939: - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

g) per lavorazioni particolarmente onerose: maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2) espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 507.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.): - l'ammontare delle spese tecniche e generali ammissibili non può superare il 13 per cento dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati;

- accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata): l'ammontare degli imprevisti non può superare il 10 per cento dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in lire 620.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

 

 

URBANIZZAZIONI

     Art. 5-bis

Urbanizzazioni primarie e secondarie.

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, realizzati ai sensi dell'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applicano i seguenti oneri complementari oltre ai lavori:

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.): - l'ammontare delle spese tecniche e generali ammissibili non può superare il 13 per cento dell'importo dei lavori di urbanizzazione realizzati;

- accantonamento per imprevisti: - l'ammontare degli imprevisti non può superare il 5 per cento dell'importo dei lavori di urbanizzazione;

- I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche: - secondo le percentuali vigenti.

 

 

DETERMINAZIONE SUPERFICI

     Art. 6

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato valgono le definizioni già contenute nel D.M. del Ministro dei LL.PP. 5 agosto 1994:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto di muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Per gli interventi di nuova edificazione:

- la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. Il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

- la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. Il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq;

- la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi; Sc = Su + 60 per cento (Snr + Sp).

Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:

- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Per gli interventi di recupero secondario:

- la superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70 per cento della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisto dell'edificio:

- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi.

 

 

DEROGHE AI LIMITI MASSIMI DI COSTO

     Art. 7

La Regione potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo, determinati secondo i criteri sopra enunciati sulla base di richieste motivate degli operatori, dandone comunicazione al C.E.R. solo nel caso vengano superati i massimali di costo fissati dal D.M. 5 agosto 1994 e successivi aggiornamenti. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente nei seguenti casi:

- interventi di nuova costruzione: per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o per interventi in zona sismica o in abitati da consolidare;

- interventi di recupero: per maggiori oneri conseguenti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939 e L. n. 1497/1939, ad edifici particolarmente degradati, al consolidamento delle fondazioni, alle difficoltà di accesso e di impianto del cantiere.

La richiesta di deroga ai limiti di costo regionali dovrà essere corredata di atti, relazioni tecniche, computi metrici estimativi ed ogni altro elemento utile a fornire alla Regione un quadro sufficientemente ampio e completo delle motivazioni che rendono assolutamente necessario il ricorso ai poteri di deroga.

 

 

AMBITO TEMPORALE Dl APPLICAZIONE

     Art. 8

Ai fini della valutazione del costo convenzionale degli interventi di edilizia agevolata, che costituisce la base di calcolo del contributo, si adottano le seguenti modalità:

- nella fase di concessione del contributo provvisorio come definito dalla Delib.G.R. n. 1/1995, punto 5, si adottano i massimali di costo vigenti al momento di emissione del provvedimento regionale;

- nella fase di determinazione del contributo definitivo si adottano i massimali vigenti al momento dell'ultimazione dei lavori.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata si applicano i massimali di costo vigenti al momento di inizio dei lavori. Nel caso di interventi eseguiti per stralci, per cui sia necessario verificare il costo sul progetto generale, si applicano i massimali di costo vigenti alla data di inizio dei lavori dell'ultimo progetto stralcio.

Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato dalla Giunta regionale, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

Le modalità di calcolo del costo convenzionale secondo il presente decreto si applicano anche agli interventi già avviati nell'ambito del programma quadriennale 1992/95 adottando i massimali di costo riferiti ai vari periodi e riportati nell'allegato 2, tabella B, secondo le seguenti modalità:

- edilizia agevolata: a tutti gli interventi per cui non sia stato emesso il provvedimento regionale definitivo di determinazione del contributo;

- edilizia sovvenzionata: a tutti gli interventi non pervenuti alla fase di liquidazione a saldo del contributo.

 

 

QUADRI TECNICI ECONOMICI

     Art. 9

Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli approvati con Delib.G.R. 2 aprile 1996, n. 2400.

Il presente decreto sostituisce il precedente emanato in data 15 febbraio 1995 n. 107, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 1° marzo 1995, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato 1

MAGGIORAZIONI PER TIPOLOGIA ONEROSA.

La maggiorazione per tipologia onerosa verrà riconosciuta:

- per edifici a schiera, nella misura del 10 per cento;

- per gli altri edifici nella misura indicata nella tabella seguente, variabile in relazione alla superficie utile media degli alloggi appartenenti all'edificio:

CLASSE DI SUPERFICIE 

MAGGIORAZIONE  

 

SUL C.B.N. 

Su (media) <= 65 mq 

10% 

Su (media) <= 70 e > 65 mq 

8% 

Su (media) <= 75 e > 70 mq 

5% 

Su (media) <= 80 e > 75 mq 

2% 

 

 

Allegato 2

 

Tabella B: Valore dei massimali di costo regionali applicabili nei vari periodi 

 

DESCRIZIONE COSTO 

dal 15/2/95 

 

dal 01/07/96 

 

dal 01/7/97 

 

 

al 

 

al 

 

 

 

 

30/6/96 

 

30/6/97 

 

 

 

 

 

 

+ 2,909% 

 

+ 2,574% 

 

Costo base di nuova edificaz. C.B.N. 

800.000 

 

823.000 

 

844.000 

 

Costo realizz. tecnica n. costr. C.R.N. 

920.000 

 

946.000 

 

970.000 

 

Costo totale nuova costr. C.T.N. 

1.551.000 

 

1.597.000 

 

1.639.000 

 

Costo base primario C.B.P. 

500.000 

 

515.000 

 

528.000 

 

Costo realizz. tecnica rec. prim. C.R.P. 

880.000 

 

906.000 

 

929.000 

 

Costo totale primario C.T.P. 

1.165.000 

 

1.199.000 

 

1.230.000 

 

Costo base secondario C.B.S. 

310.000 

 

319.000 

 

327.000 

 

Costo realizz. tecnica rec. sec. C.R.S. 

434.000 

 

447.000 

 

459.000 

 

Costo totale secondario C.T.S. 

583.000 

 

600.000 

 

615.000 

 

Recupero edifici da acquisire 

1.941.000 

 

1.998.000 

 

2.100.000 

 

Manutenzione straordinaria C.B.M. 

350.000 

 

360.000 

 

369.000 

 

Costo realizz. tecnica rec. sec. C.R.M. 

480.000 

 

493.000 

 

507.000 

 

Costo totale manut. straordinaria C.T.M. 

586.000 

 

604.000 

 

620.000