§ 3.2.203 – Regolamento 7 dicembre 2004, n. 2088.
Regolamento (CE) n. 2088/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001 relativi a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:07/12/2004
Numero:2088


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è modificato come segue:
Art. 3.      I quantitativi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, sono stati immessi in libera circolazione a partire dal 1
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 3.2.203 – Regolamento 7 dicembre 2004, n. 2088.

Regolamento (CE) n. 2088/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001 relativi a contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia e per taluni vini originari della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia.

(G.U.U.E. 8 dicembre 2004, n. L 361).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (2), in particolare l'articolo 7,

     visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3), in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2004/778/CE dell'11 ottobre 2004 (4), il Consiglio ha concluso un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «Protocollo di allargamento». Il protocollo di allargamento si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2004.

     (2) Con la decisione del 22 novembre 2004 (5) il Consiglio ha autorizzato la firma e ha previsto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2004, di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «protocollo di allargamento».

     (3) Entrambi i protocolli di allargamento prevedono nuovi contingenti tariffari e la modifica dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia (6) e al regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (7).

     (4) Per attuare i nuovi contingenti tariffari e le modifiche ai contingenti tariffari esistenti di cui ai protocolli di allargamento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001.

     (5) Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nei protocolli di allargamento, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° maggio 2004.

     (6) Per facilitare la gestione di alcuni contingenti tariffari esistenti di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 e al regolamento (CE) n. 2597/2001, dei quantitativi importati nel quadro di tali contingenti si deve tenere conto per la determinazione dei contingenti aperti ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

     (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 2597/2001, dopo l’adesione della Slovenia all’Unione europea, i contingenti tariffari per i vini originari di tale Stato scadono. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

     (8) Poiché i protocolli di allargamento si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

     (9) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato al regolamento (CE) n. 2497/2001 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

     2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 1

     1. I vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato, beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annui specificati nell'allegato e conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

     2. Se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi di cui alle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE e 2001/916/CE (di seguito protocolli aggiuntivi sul vino) sarà sospeso per quel paese.»

     3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 3

     Fatte salve le condizioni di cui al punto 5, lettera a), dell'allegato 1 di ogni protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa:

     — all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia,

     — all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

     — e all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»

     4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 5

     1. I contingenti tariffari individuali per i vini originari della Repubblica di Croazia relativi alla parte I, di cui al numero d'ordine n. 09.1588 saranno aumentati ogni anno.

     2. L'incremento annuo di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del rispettivo volume aperto nell'ambito del precedente anno.

     La Commissione riesaminerà i volumi utilizzati ogni anno e adotterà le misure per introdurre gli adeguamenti necessari per i volumi relativi alla Croazia.»

     5) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     I quantitativi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, sono stati immessi in libera circolazione a partire dal 1° gennaio 2004, nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 e 09.1559, saranno, all’entrata in vigore del presente regolamento, tenuti in debito conto per quanto riguarda la determinazione dei rispettivi contingenti tariffari di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Suddivisione TARIC  

Designazione delle merci 

Volume del contingente tariffario annuale  

Dazio applicabile al contingente  

 

 

 

 

(peso netto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1581  

0301 91 10 

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus  

30 tonnellate  

Esenzione 

 

0301 91 90 

 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

 

 

 

0302 11 10 

 

Oncorhynchus aguabonita, 

 

 

 

0302 11 20 

 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 

 

 

 

0302 11 80 

 

apache e Oncorhynchus chrysogaster): 

 

 

 

0303 21 10 

 

vive; fresche o refrigerate; congelate; 

 

 

 

0303 21 20 

 

secche, salate o in salamoia; affumicate; 

 

 

 

0303 21 80 

 

filetti e altre carni di pesci; farine, polveri 

 

 

 

0304 10 15 

 

e agglomerati in forma di pellets, atti 

 

 

 

0304 10 17 

 

all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 10 19 

40 

 

 

 

 

ex 0304 10 91 

10 

 

 

 

 

0304 20 15 

 

 

 

 

 

0304 20 17 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 19  

50 

 

 

 

 

ex 0304 90 10  

11, 17, 40 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

10 

 

 

 

 

ex 0305 30 90 

50 

 

 

 

 

0305 49 45 

 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

61 

 

 

 

 

ex 0305 69 80 

61 

 

 

 

09.1582  

0301 93 00 

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate;  

210 tonnellate  

Esenzione 

 

0302 69 11 

 

congelate; secche, salate o in salamoia; 

 

 

 

0303 79 11 

 

affumicate; filetti e altre carni di pesci; 

 

 

 

ex 0304 10 19  

30 

farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

 

ex 0304 10 91  

20 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 20 19  

40 

 

 

 

 

ex 0304 90 10  

16 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

20 

 

 

 

 

ex 0305 30 90  

60 

 

 

 

 

ex 0305 49 80  

30 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

63 

 

 

 

 

ex 0305 69 80  

63 

 

 

 

09.1583  

ex 0301 99 90 

80  

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus  

35 tonnellate  

Esenzione 

 

0302 69 61 

 

spp.): vive; fresche o refrigerate; 

 

 

 

0303 79 71 

 

congelate; secche, salate o in salamoia; 

 

 

 

ex 0304 10 38  

80 

affumicate; filetti e altre carni di pesci; 

 

 

 

ex 0304 10 98  

77 

farine, polveri e agglomerati in forma di 

 

 

 

ex 0304 20 94  

50 

pellets, atti all'alimentazione umana 

 

 

 

ex 0304 90 97  

82 

 

 

 

 

ex 0305 10 00  

30 

 

 

 

 

ex 0305 30 90  

70 

 

 

 

 

ex 0305 49 80  

40 

 

 

 

 

ex 0305 59 80  

65 

 

 

 

 

ex 0305 69 80  

65 

 

 

 

09.1584  

ex 0301 99 90 

15, 17, 28 [1]  

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive;  

dal 1° gennaio  

Esenzione 

 

0302 69 94 

 

fresche o refrigerate; congelate; secche, 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0303 77 00 

10 

salate o in salamoia; affumicate; filetti e 

2004: 

 

 

ex 0304 10 38 

85 

altre carni di pesci; farine, polveri e 

550 tonnellate 

 

 

ex 0304 10 98 

79 

agglomerati in forma di pellets, atti 

+ aumento di 

 

 

ex 0304 20 94 

60 

all'alimentazione umana 

66,66 tonnellate 

 

 

ex 0304 90 97 

84 

 

dal 1° maggio  

 

 

ex 0305 10 00 

40 

 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0305 30 90 

80 

 

2004 

 

 

ex 0305 49 80 

50 

 

dal 1° gennaio  

 

 

ex 0305 59 80 

67 

 

al 31 dicembre 

 

 

ex 0305 69 80 

67 

 

2005 e per 

 

 

 

 

 

ciascun anno 

 

 

 

 

 

successivo: 

 

 

 

 

 

650 tonnellate 

 

09.1585  

1604 13 11 

 

Preparazioni e conserve di sardine 

dal 1° gennaio  

6% 

 

1604 13 19 

 

 

al 31 dicembre 

 

 

 

 

 

2004: 

 

 

ex 1604 20 50 

10, 19 

 

180 tonnellate 

 

09.1586  

1604 16 00 

 

Preparazioni e conserve di acciughe  

dal 1° gennaio  

Esenzione 

 

1604 20 40 

 

 

al 31 dicembre 

 

 

 

 

 

2004: 

 

 

 

 

 

40 tonnellate + aumento di 6,66 tonnellate 

 

 

 

 

 

dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 

 

09.1587  

1604  

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  

dal 1° maggio al 31 dicembre 2004:  

Esenzione 

 

 

 

 

860 tonnellate 

 

 

 

 

 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo:  

 

 

 

 

 

1.550 tonnellate 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] A decorrere dal 1° gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 15, 17 e 28 saranno sostituite con la suddivisione 22.» 

 

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

PARTE I: CROAZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Suddivisione TARIC  

Designazione delle merci  

Volume del contingente annuale (in hl)  

Dazio applicabile al contingente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1588  

ex 2204 10 19  

91, 99  

Vini spumanti diversi dallo  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

ex 2204 10 99  

91, 99 

Champagne e dall'Asti spumante 

dicembre 2004: 30.000 

 

 

2204 21 10 

 

Altri vini di uve fresche, in 

+ aumento di 9.333,33 

 

 

ex 2204 21 79 

79 

recipienti di capacità uguale o 

dal 1° maggio 

 

 

 

80 

inferiore a 2 litri 

al 31 dicembre 2004 

 

 

ex 2204 21 80 

79 

 

Per ciascun anno 

 

 

 

80 

 

consecutivo, dal 1° 

 

 

ex 2204 21 83 

10 

 

gennaio al 31 dicembre: 

 

 

[2] 

79 

 

44.000 [1] 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 84 

10 

 

 

 

 

[3] 

79 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 94 

10 

 

 

 

 

ex 2204 21 98 

30 [4] 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 21 99 

10 

 

 

 

09.1589  

2204 29 10  

 

Altri vini di uve fresche, in  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

2204 29 65 

 

recipienti di capacità superiore a 

dicembre 2004: 15.000 

 

 

ex 2204 29 75 

10 

2 litri 

+ aumento di 9.333,33 

 

 

2204 29 83 

 

 

dal 1° maggio al 31 

 

 

ex 2204 29 84 

10 

 

dicembre 2004 

 

 

 

30 [4] 

 

Per ciascun anno 

 

 

ex 2204 29 94 

10 

 

consecutivo, dal 1° 

 

 

 

30 [4] 

 

gennaio al 31 dicembre: 

 

 

ex 2204 29 98 

10 

 

29.000 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 29 99 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Il volume del contingente sarà aumentato ogni anno di 10.000 hl, a condizione che nell'anno precedente sia stato utilizzato almeno l'80% del quantitativo ammissibile. L'aumento annuo sarà applicato fino a quando la somma dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.1588 e 09.1589 raggiungono i 98.000 hl.  

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.  

[3] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.  

[4] A decorrere dal 1° gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.  

 

 

PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Suddivisione TARIC  

Designazione delle merci  

Volume del contingente annuale (in hl)  

Dazio applicabile al contingente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1558  

ex 2204 10 19  

91, 99  

Vini spumanti diversi dallo  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

ex 2204 10 99 

91, 99 

Champagne e dall'Asti spumante 

dicembre 2004: 27.000 + 

 

 

2204 21 10 

 

Vini di qualità di uve fresche, in 

aumento di 1.333,33 dal 

 

 

ex 2204 21 79 

79 

recipienti di capacità uguale o 

1° maggio al 31 dicembre 

 

 

 

80 

inferiore a 2 litri 

2004 

 

 

ex 2204 21 80 

79 

 

Per ciascun anno 

 

 

 

80 

 

consecutivo, dal 1° 

 

 

ex 2204 21 83 

10 

 

gennaio al 31 dicembre: 

 

 

[2] 

79 

 

37.000 [1] 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 84 

10 

 

 

 

 

[3] 

79 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 94 

10 

 

 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 21 98 

10 

 

 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 21 99 

10 

 

 

 

09.1559  

2204 29 10  

 

Altri vini di uve fresche, in  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

2204 29 65 

 

recipienti di capacità superiore a 2 

dicembre 2004: 273.000 

 

 

ex 2204 29 75 

10 

litri 

+ aumento di 59.666,66 

 

 

2204 29 83 

 

 

dal 1° maggio al 31 

 

 

ex 2204 29 84 

10 

 

dicembre 2004 

 

 

 

30 [4] 

 

Per ogni anno successivo: 

 

 

ex 2204 29 94 

10 

 

dal 1° gennaio al 31 

 

 

 

30 [4] 

 

dicembre: 354.500 [5] 

 

 

ex 2204 29 98 

10 

 

 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 29 99 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Dal 1° gennaio 2006, questo contingente tariffario aumenterà di 6.000 hl all'anno.  

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.  

[3] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.  

[4] A decorrere dal 1° gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.  

[5] Dal 1° gennaio 2006, questo contingente tariffario diminuirà ogni anno di 6.000 hl.»