§ 20.4.461 – Decisione 11 ottobre 2004, n. 778.
Decisione n. 2004/778/CE del consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:11/10/2004
Numero:778

§ 20.4.461 – Decisione 11 ottobre 2004, n. 778.

Decisione n. 2004/778/CE del consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

(G.U.U.E. 25 novembre 2004, n. L 350).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunita e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

     (2) In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, risulta necessario adattare anche l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

     (3) Il protocollo e stato siglato il 16 aprile 2004. Occorre procedere ora alla sua approvazione a nome della Comunita,

 

     DECIDE:

 

     Articolo 1.

     Il protocollo dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e approvato a nome della Comunita.

     Il testo del protocollo e accluso alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Il Presidente del Consiglio, a nome della Comunita, provvede a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 11 del protocollo.

 

     Articolo 3.

     Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

PROTOCOLLO

allaccordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali

tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dallaltra,

per tener conto delladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia,

della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,

della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

     in appresso denominata «la Croazia»,

     dallaltra, vista ladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») allUnione europea in data 1° maggio 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) Laccordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dallaltra (in appresso denominato «laccordo interinale») è entrato in vigore il 1° marzo 2002.

     (2) Il trattato relativo alladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allUnione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

     (3) Ai sensi dellarticolo 23, paragrafo 3, dellaccordo interinale, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nellaccordo stesso,

 

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELLACCORDO INTERINALE

COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

 

SEZIONE I

PRODOTTI AGRICOLI

 

Art. 1. Prodotti agricoli stricto sensu.

     1. Lallegato IV a) e lallegato IV c) dellaccordo interinale sono sostituiti dal testo di cui allallegato I del presente protocollo.

     2. Lallegato IV b) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato II del presente protocollo.

     3. Lallegato IV d) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato III del presente protocollo.

     4. Lallegato IV e) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato IV del presente protocollo.

     5. Lallegato IV f) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato V del presente protocollo.

     6. Allarticolo 14, paragrafo 3, dellaccordo interinale è aggiunta la seguente lettera d):

     «d) A decorrere dal 1° maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate allallegato IV g).»

     7. Il testo di cui allallegato VI del presente protocollo è aggiunto allaccordo interinale e ne costituisce lallegato IV g).

 

Art. 2. Prodotti della pesca.

     1. Lallegato V a) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato VII del presente protocollo.

     2. Lallegato V b) dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato VIII del presente protocollo.

 

Art. 3. Prodotti agricoli trasformati.

     Gli elenchi 2 e 3 dellallegato II del protocollo n. 3 dellaccordo interinale sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui allallegato IX del presente protocollo.

 

Art. 4. Accordo sui vini.

     Lallegato I del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dellaccordo interinale per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui allallegato X del presente protocollo.

 

SEZIONE II

NORME D’ORIGINE

 

Art. 5.

     1. Larticolo 18, paragrafo 4, del protocollo n. 4 dellaccordo interinale è sostituito dal seguente:

     «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     IT “RILASCIATO A POSTERIORI

     2. Larticolo 19, paragrafo 2, del protocollo n. 4 dellaccordo interinale è sostituito dal seguente:

     «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     IT DUPLICATO

     3. Lallegato I del protocollo n. 4 dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato XI del presente protocollo.

     4. Lallegato II del protocollo n. 4 dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato XII del presente protocollo.

     5. Lallegato IV del protocollo n. 4 dellaccordo interinale è sostituito dal testo di cui allallegato XIII del presente protocollo.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE III

 

Art. 6. OMC.

     La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

 

Art. 7. Prova dellorigine e cooperazione amministrativa.

     1. Le prove dellorigine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

     a) lacquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nellaccordo interinale;

     b) la prova dellorigine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data delladesione;

     c) la prova dellorigine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data delladesione.

     Qualora le merci siano state dichiarate per limportazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella delladesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dellorigine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data delladesione.

     2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato»nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

     a) tale disposizione sia contemplata anche dallaccordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data delladesione;

     e

     b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

     Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data delladesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dellaccordo interinale.

     3. Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dellorigine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi allaccettazione della prova dellorigine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

 

Art. 8. Merci in transito.

     1. Le disposizioni dellaccordo interinale possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dellaccordo interinale e, alla data delladesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.

     2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data delladesione, una prova dellorigine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

 

Art. 9. Contingenti per il 2004.

     Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° maggio 2004.

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

SEZIONE IV

 

Art. 10.

     Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dellaccordo interinale.

 

Art. 11.

     1. La Comunità e la Repubblica di Croazia procedono allapprovazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

     2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dellUnione europea.

 

Art. 12.

     1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

     2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato lultimo strumento di approvazione.

     3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1° maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° maggio 2004.

 

Art. 13.

     Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

Art. 14.

     Il testo dellaccordo interinale, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché latto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il comitato interinale procede allapprovazione di tali testi.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

 

     (Omissis)

 

 

 

ALLEGATO IX

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIII

 

     (Omissis)