§ 20.6.124 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2597.
Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:28/12/2001
Numero:2597


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La possibilità di beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 conformemente a [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis-308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 5. 
Art. 6.      Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.124 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2597.

Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. [1]

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).

 

     La Commissione delle Comunità europee

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/919/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e i controlli reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare gli articoli 3 e 4,

     vista la decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e i controlli reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare gli articoli 3 e 4,

     vista la decisione 2001/917/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare gli articoli 3 e 4,

     vista la decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e i controlli reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare gli articoli 3 e 4,

     vista la decisione 2001/920/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare gli articoli 3 e 4,

     considerando quanto segue:

     (1) I protocolli aggiuntivi, qui di seguito denominati "i protocolli aggiuntivi sul vino" definiti nel quadro delle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE, 2001/917/CE, 2001/916/CE e 2001/920/CE con la Repubblica di Croazia, con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Repubblica di Slovenia prevedono concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate. Tali protocolli dovrebbero essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     (2) Negli allegati I di ognuno di quei protocolli aggiuntivi sul vino, sono stati concessi contingenti tariffari individuali per le importazioni nella Comunità di taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia. Tali contingenti tariffari individuali sono stati ricavati dal contingente tariffario complessivo di 545.000 hl aperto nel quadro del regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000.

     (3) I contingenti tariffari individuali di cui ai protocolli aggiuntivi sul vino sono contingenti annui rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione dovrebbe adottare misure di attuazione per la loro apertura e gestione.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001, ha fissato le regole di gestione necessarie affinché i contingenti tariffari vengano utilizzati secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana.

     (5) Occorre prestare particolare attenzione affinché tutti gli importatori comunitari abbiano accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari e le aliquote stabilite per i contingenti siano applicate ininterrottamente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, sino all'esaurimento dei contingenti.

     (6) Per garantire un efficace gestione comune dei contingenti, nulla osta tuttavia a che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il grado di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per maggiore rapidità ed efficacia, la comunicazione tra Stati membri e Commissione dovrebbe, se possibile, avvenire per via telematica.

     (7) Il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi sul vino dovrebbe essere sospeso per la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o la Repubblica di Slovenia, se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione.

     (8) La possibilità di beneficiare dei contingenti tariffari comunitari individuali dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 conformemente al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.

     (9) I contingenti tariffari individuali per taluni vini originali della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia dovrebbero essere aumentati progressivamente, a determinate condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi sul vino. In particolare, l'incremento annuo dei volumi di tali contingenti individuali è subordinato all'utilizzo di un volume minimo pari all'80% dei contingenti tariffari individuali aperti per l'anno precedente. Pertanto, la Commissione dovrebbe riesaminare i volumi utilizzati ogni anno e adottare misure per introdurre gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per la Croazia o la Slovenia.

(10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     ha adottato il presente regolamento

 

Art. 1. [2]

     1. I vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato, beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annui specificati nell'allegato e conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

     2. Se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi di cui alle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE e 2001/916/CE (di seguito protocolli aggiuntivi sul vino) sarà sospeso per quel paese.

 

     Art. 2.

     La possibilità di beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 conformemente a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 883/2001.

 

     Art. 3. [3]

     Fatte salve le condizioni di cui al punto 5, lettera a), dell'allegato 1 di ogni protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa:

     — all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia,

     — all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

     — e all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.

 

     Art. 4.

     1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis-308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

     3. Le comunicazioni relative alla gestione dei contingenti tariffari tra gli Stati membri e la Commissione devono avvenire, nel limite del possibile, per via telematica.

 

     Art. 5. [4]

     1. I contingenti tariffari individuali per i vini originari della Repubblica di Croazia relativi alla parte I, di cui al numero d'ordine n. 09.1588 saranno aumentati ogni anno.

     2. L'incremento annuo di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del rispettivo volume aperto nell'ambito del precedente anno.

     La Commissione riesaminerà i volumi utilizzati ogni anno e adotterà le misure per introdurre gli adeguamenti necessari per i volumi relativi alla Croazia.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

ALLEGATO [5]

 

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

PARTE I: CROAZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Suddivisione TARIC  

Designazione delle merci  

Volume del contingente annuale (in hl)  

Dazio applicabile al contingente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1588  

ex 2204 10 19  

91, 99  

Vini spumanti diversi dallo  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

ex 2204 10 99  

91, 99 

Champagne e dall'Asti spumante 

dicembre 2004: 30.000 

 

 

2204 21 10 

 

Altri vini di uve fresche, in 

+ aumento di 9.333,33 

 

 

ex 2204 21 79 

79 

recipienti di capacità uguale o 

dal 1° maggio 

 

 

 

80 

inferiore a 2 litri 

al 31 dicembre 2004 

 

 

ex 2204 21 80 

79 

 

Per ciascun anno 

 

 

 

80 

 

consecutivo, dal 1° 

 

 

ex 2204 21 83 

10 

 

gennaio al 31 dicembre: 

 

 

[2] 

79 

 

44.000 [1] 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 84 

10 

 

 

 

 

[3] 

79 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ex 2204 21 94 

10 

 

 

 

 

ex 2204 21 98 

30 [4] 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 21 99 

10 

 

 

 

09.1589  

2204 29 10  

 

Altri vini di uve fresche, in  

Dal 1° gennaio al 31  

Esenzione 

 

2204 29 65 

 

recipienti di capacità superiore a 

dicembre 2004: 15.000 

 

 

ex 2204 29 75 

10 

2 litri 

+ aumento di 9.333,33 

 

 

2204 29 83 

 

 

dal 1° maggio al 31 

 

 

ex 2204 29 84 

10 

 

dicembre 2004 

 

 

 

30 [4] 

 

Per ciascun anno 

 

 

ex 2204 29 94 

10 

 

consecutivo, dal 1° 

 

 

 

30 [4] 

 

gennaio al 31 dicembre: 

 

 

ex 2204 29 98 

10 

 

29.000 

 

 

 

30 [4] 

 

 

 

 

ex 2204 29 99 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Il volume del contingente sarà aumentato ogni anno di 10.000 hl, a condizione che nell'anno precedente sia stato utilizzato almeno l'80% del quantitativo ammissibile. L'aumento annuo sarà applicato fino a quando la somma dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.1588 e 09.1589 raggiungono i 98.000 hl.  

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.  

[3] A decorrere dal 1° gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.  

[4] A decorrere dal 1° gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.  

 

 

PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA [6]

 

 

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale (in hl)

Dazio applicabile al contingente |

 

 

 

 

 

 

09.1558

ex22041019

98 [1]

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

49000 [2]

Esenzione |

 

 

 

 

 

 

ex22041099

 

98 [1] |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22042110

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042179

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042180

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042184

 

59, 70 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042185

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042194

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042198

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042199

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1559

22042910

| Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

350000 [3]

Esenzione |

 

 

 

 

 

 

 

22042965

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042975

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22042983

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042984

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042994

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042998

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042999

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Questa suddivisione TARIC si applica dal 1 luglio 2007.

 

[2] A decorrere dal 1 gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6000 hl l’anno.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6000 hl l’anno."

 

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2088/2004.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2088/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2088/2004.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2088/2004.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2088/2004.

[6] Parte così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 554/2009.