§ 2.2.344 – Regolamento 15 novembre 2004, n. 1975.
Regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:15/11/2004
Numero:1975


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     


§ 2.2.344 – Regolamento 15 novembre 2004, n. 1975.

Regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(G.U.U.E. 18 novembre 2004, n. L 342).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

     vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

1. MISURE IN VIGORE

 

     (1) Con regolamento (CE) n. 1676/2001 (di seguito denominato: «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto dei dazi antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (di seguito denominati: «fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India. Le aliquote dei dazi antidumping istituiti erano comprese tra lo 0% e il 62,6 %. Con decisione 2001/645/CE, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori esportatori indiani.

     (2) Le importazioni di fogli di PET originari dell'India sono inoltre soggette a dazi compensativi (le cui aliquote sono comprese tra il 3,8% e il 19,1 %) imposti con regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio.

 

2. INCHIESTE IN CORSO

 

     (3) Il 28 giugno 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio. La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura e, in particolare, l'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente. Il riesame è tuttora in corso.

     (4) Il 22 novembre 2003, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata riguardava unicamente la forma delle misure antidumping. Il riesame è tuttora in corso.

     (5) Il 19 febbraio 2004, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata era limitata alle pratiche di dumping per il produttore esportatore indiano Jindal Polyester Limited. Il riesame è tuttora in corso.

 

3. DOMANDA

 

     (6) Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda (di seguito denominata: «la domanda») presentata, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, dai produttori comunitari DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (di seguito denominati: «i richiedenti») perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. I produttori comunitari richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET.

     (7) Secondo quanto affermato dai richiedenti nella loro domanda, suffragando le loro affermazioni con sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni verso la Comunità di fogli di PET dall'India, dal Brasile e da Israele ha subito una notevole modificazione. Questa variazione dell’andamento degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi sulle importazioni di fogli di PET dall'India.

     (8) Infine, la domanda presentata dai richiedenti contiene elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi. Essi hanno affermato che le importazioni di fogli di PET originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele. I richiedenti hanno altresì presentato elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che i prezzi dei fogli di PET importati dal Brasile e da Israele erano oggetto di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i fogli di PET originari dell’India.

 

4. APERTURA

 

     (9) Con il regolamento (CE) n. 284/2004 (di seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ha dato disposizioni alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 20 febbraio 2004, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. La Commissione ha informato le autorità dell’India, del Brasile e di Israele dell'apertura dell'inchiesta. Contemporaneamente, con il regolamento (CE) n. 283/2004, la Commissione ha altresì avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. Le conclusioni di tale inchiesta sono illustrate nel regolamento (CE) n. 1976/2004 del Consiglio.

     (10) Le autorità indiane hanno dichiarato di ritenere che le inchieste antielusione non fossero ammissibili a norma dell’accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L’affermazione è stata respinta con la motivazione che le disposizioni antielusione del regolamento di base non sono incompatibili con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 né con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Difatti, l’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contiene una decisione in materia di lotta all’elusione  con cui, in mancanza di un testo specifico concordato, la soluzione della questione è demandata al comitato per le pratiche antidumping. Dal momento che la decisione è stata adottata nella consapevolezza che diversi membri dell’OMC disponevano già di specifiche normative antielusione, secondo l’interpretazione della Comunità europea essa consente ai singoli membri di adottare o di mantenere disposizioni in materia di elusione in attesa dell’adozione di norme concordate a livello multilaterale. Gli stessi principi dovrebbero logicamente applicarsi alle inchieste antisovvenzioni.

 

5. INCHIESTA

 

     (11) Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell’India, del Brasile e di Israele che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, sono menzionati nella domanda o che sono diventati noti alla Commissione in un secondo momento. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori comunitari menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base nonché l'elaborazione di conclusioni che, essendo state raggiunte sulla base dei dati disponibili, possono essere meno favorevoli rispetto alle conclusioni eventualmente raggiunte se la collaborazione fosse stata offerta.

     (12) Al questionario della Commissione hanno risposto cinque produttori esportatori dell’India, un produttore esportatore del Brasile e un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele, per poi esportarli nella Comunità. Un'altra società israeliana si è manifestata presso la Commissione precisando di aver trasformato fogli di PET, ma che i prodotti risultanti da tale processo di trasformazione non erano stati esportati sotto i codici della NC ai quali sono classificati i fogli di PET; per questo motivo, la società in questione non aveva risposto al questionario.

     (13) Cinque importatori della Comunità si sono manifestati presso la Commissione dopo aver ricevuto il questionario. Tre di essi hanno dichiarato di non aver mai importato fogli di PET dal Brasile o da Israele, mentre gli altri due importatori hanno riferito di non aver importato fogli di PET indiani dal Brasile o da Israele nel corso del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, nessuna di queste società importatrici aveva risposto al questionario della Commissione.

     (14) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     Produttore esportatore brasiliano:

     — «Terphane Ltda.» BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (di seguito denominato: «Terphane»). Impresa di trasformazione israeliana:

     — «Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987)», Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504. POB 8380, Israele (di seguito denominata: «Jolybar»).

     Produttori esportatori indiani:

     — «Ester Industries Limited», 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003, India,

     — «Flex Industries Limited», A-1, Sector 60, Noida 201301 (U.P.), India,

     — «Polyplex Corporation Limited», B-37, Sector-1, Noida 201301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India.

 

6. PERIODO DELL'INCHIESTA

 

     (15) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito denominato: «il PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

 

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

 

1. LIVELLO DI COLLABORAZIONE

 

     (16) Come già riferito al considerando (12), cinque produttori esportatori di fogli di PET in India hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario della Commissione. Informazioni sono poi state fornite da un produttore esportatore di fogli di PET in Brasile e da un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele. Queste due società, brasiliana e israeliana, rappresentano una quota minima (rispettivamente, meno dell’1% e intorno al 5%), sia in termini di volume che di valore, delle importazioni totali di fogli di PET nella Comunità durante il PI provenienti da questi paesi, in base ai dati riportati nelle statistiche di Eurostat.

     (17) A seguito dell’apertura dell’inchiesta, le autorità indiane hanno inviato loro osservazioni scritte e fornito dati statistici relativi alle esportazioni di fogli di PET dall’India dirette, tra l’altro, verso la Comunità europea. Dati statistici riguardanti le esportazioni di fogli di PET dal Brasile nella Comunità europea sono stati inoltre forniti alla Commissione dalla banca dati nazionale del Brasile.

 

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     (18) I prodotti in esame sono, secondo la definizione dell’inchiesta iniziale, i fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (di seguito denominati: «i prodotti in esame»).

     (19) Si ritiene che i fogli di PET esportati dall’India nella Comunità e quelli spediti dal Brasile e da Israele nella Comunità presentino le stesse caratteristiche di base e siano destinati alle stesse applicazioni. Sono, pertanto, considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

3. MODIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI SCAMBI

 

India

 

     (20) Durante il periodo 1999-2003 le importazioni dei prodotti in esame rappresentavano il 96,5 % delle importazioni totali dall’India classificate sotto i pertinenti codici NC. Le analisi di mercato sono state quindi effettuate sulla base dei dati delle statistiche di Eurostat a livello di codice NC. Va osservato che, nel 1999, sulle importazioni nella Comunità di fogli di PET originari dell’India erano stati imposti dazi compensativi che avevano già determinato una riduzione in volume di tali importazioni. A ciò ha fatto seguito l'imposizione di misure antidumping nel 2001, che ha comportato un ulteriore calo delle importazioni. Le misure antidumping per quanto riguarda l’India consistono di accordi per impegni relativi ai prezzi conclusi con cinque singoli produttori esportatori e una società con aliquota del dazio antidumping dello 0%. Pertanto, sulle importazioni realizzate dalla maggior parte dei produttori indiani non devono in sostanza essere corrisposti dazi antidumping. Sulle importazioni realizzate da tutti gli altri produttori esportatori è invece applicabile un dazio antidumping residuo del 53,3 %. Nel 2000 le importazioni di fogli di PET originari dell’India verso la Comunità ammontavano a 11 600 tonnellate; dopo essere inizialmente scese a 6 100 tonnellate nel 2001, le importazioni in questione sono poi aumentate fino a 7 700 tonnellate nel 2002, e hanno registrato un ulteriore incremento nel corso del PI fino ad arrivare a 11 500 tonnellate. Dai dati presentati dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta emerge un andamento analogo: un incremento di circa 1 300 tonnellate registrato tra il 2001 e il 2002 e un ulteriore aumento di 3 400 tonnellate tra il 2002 e il 2003. Occorre tener presente, tuttavia, che non tutti i produttori esportatori indiani hanno collaborato all’inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda la modificazione osservata nei volumi delle importazioni tra il 2000 e il 2003, essa dovrebbe essere valutata nel contesto di un notevole incremento delle importazioni realizzate dagli esportatori soggetti alle misure meno elevate.

     (21) Per quel che riguarda la suddetta configurazione degli scambi, si deve osservare che una società aveva un’aliquota cumulativa del dazio notevolmente più bassa di quella degli altri produttori. L’andamento della configurazione degli scambi di questa società risultava spiccatamente diverso rispetto a quello degli altri produttori: l’impresa in questione ha infatti registrato un eccezionale incremento della quota delle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità tra il 2000 e il 2003 (quest’ultimo anno corrisponde al PI), mentre invece la quota di prodotto in esame esportato nella Comunità dai rimanenti produttori indiani ha registrato un nettissimo calo. Se non si tiene conto dell’andamento irregolare di questa società, il volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame è rimasto di gran lunga inferiore a quello registrato prima dell’istituzione delle misure antidumping.

     (22) Le autorità indiane hanno presentato dati statistici sulle esportazioni verso, tra l’altro, la Comunità, precisando di ritenere che, sulla base delle statistiche nazionali ufficiali, non emergeva alcun fenomeno di elusione delle misure antidumping in vigore da parte dei produttori indiani di fogli di PET. Tuttavia, i dati statistici presentati dalle autorità non corrispondono ai dati sulle esportazioni forniti dagli esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta, perlomeno per quel che riguarda le esportazioni in Israele: dai dati degli esportatori risulta infatti che, dopo l’istituzione delle misure, si è registrato un netto incremento delle esportazioni in Israele (passate da circa 40 tonnellate nel 2000 a circa 800 tonnellate nel PI). Per quanto riguarda il Brasile, i dati ufficiali indiani sulle esportazioni per le esportazioni dirette in questo paese danno conto soltanto di un incremento marginale nel corso dello stesso periodo, ma non includono le vendite indirette realizzate attraverso altri paesi intermedi. Anzi, l’unico produttore brasiliano noto di fogli di PET ha collaborato all’inchiesta e le esportazioni di questo produttore nella Comunità rappresentano soltanto una quota trascurabile (0,5 %) delle vendite totali nella Comunità provenienti dal Brasile.

 

Brasile

 

     (23) Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti dal Brasile, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC – e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta – sono aumentate, passando da circa 650 tonnellate nel 2000 (pari allo 0,6% delle importazioni totali) a 1 200 tonnellate (1,4 %) nel 2001 e a poco più di 2 500 tonnellate (3,2 %) nel 2002, cioè l’anno successivo all’istituzione delle misure antidumping, per poi attestarsi poco sopra le 2 000 tonnellate durante il PI (cioè il 2,4% delle importazioni totali di fogli di PET).

     (24) L’unica società brasiliana che ha collaborato all’inchiesta della Commissione, Terphane, è, come già ricordato al considerando (22), il solo produttore noto di fogli di PET in Brasile. Questa impresa ha esportato nella Comunità soltanto un’unica partita di 10,6 tonnellate di fogli di PET durante il PI. A parte un campione venduto nel 2002, per la società si trattava della prima esportazione di fogli di PET nella Comunità: di conseguenza, non sembra che questo produttore sia responsabile dei volumi di fogli di PET penetrati sul mercato comunitario in provenienza dal Brasile nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003 [cfr. il considerando (23)]. La società fabbrica il prodotto in esame, di cui rifornisce la Comunità, in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. Pertanto, nessuna modificazione della configurazione degli scambi è stata constatata per questo produttore.

 

Israele

 

     (25) Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti da Israele, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC – e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta – sono aumentate, passando da 3 000 tonnellate nel 2000 (pari al 3,7% delle importazioni totali di fogli di PET) a 3 400 tonnellate nel 2001 (4,1 %). I volumi hanno continuato ad aumentare fino ad arrivare a poco più di 4 200 tonnellate nel 2002 (5,1 % delle importazioni totali) e a superare le 4 400 tonnellate nel 2003 (5,3 % delle importazioni). In Israele si contano - in numero non rilevante - alcune società di trasformazione di fogli di PET, ma dalle informazioni ricevute entro i termini stabiliti emerge che è improbabile che queste imprese, anche considerate complessivamente, potessero disporre di capacità sufficienti a imputare loro la responsabilità dei volumi di fogli di PET penetrati nella Comunità in provenienza da Israele nel periodo 2000-2003.

     (26) I dati ufficiali indiani sulle esportazioni mostrano esportazioni in crescita costante dall’India verso Israele: 81 tonnellate esportate nel 2000, 395 tonnellate nel 2001, 1 032 tonnellate nel 2002 e, infine, 2 453 tonnellate nel PI.

     (27) L’attività dell’unica società israeliana che ha collaborato all’inchiesta, Jolybar, consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare fogli di PET acquistati, per poi venderli come prodotti che rientrano sotto gli stessi codici NC dei prodotti in esame ma che non sono, generalmente, di origine indiana e non possono, pertanto, essere considerati costituire i prodotti in esame. La società rifornisce di fogli di PET il mercato comunitario fin dagli anni ’90. I quantitativi di fogli di PET esportati dalla Jolybar nella Comunità sono raddoppiati tra il 1999 e il 2003 (il PI). I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dalla Jolybar in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. A prescindere dal fatto se un simile andamento delle esportazioni indichi o meno una modificazione della configurazione degli scambi per questa impresa, la Commissione non ha approfondito ulteriormente la questione dal momento che, in ogni caso, esiste per questo comportamento una precisa giustificazione economica, illustrata più avanti al considerando (31).

     (28) Alla luce di quanto precede, e in particolare data la coincidenza tra l'aumento delle importazioni dal Brasile e da Israele e l'entrata in vigore, nel 2001, delle misure antidumping sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, si è constatata l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni di fogli di PET dall’India, da Israele e dal Brasile.

 

4. INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE O GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

 

Brasile

 

     (29) In mancanza di ogni altra forma di collaborazione e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda il Brasile si è verificata immediatamente dopo l’istituzione dei dazi antidumping, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

Israele

 

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

 

     (30) In mancanza di collaborazione e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi si è verificata immediatamente dopo l’istituzione dei dazi antidumping, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio antidumping e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

Produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta

 

     (31) L’inchiesta ha accertato che la Jolybar svolge già da lungo tempo la sua attività di esportazione nella Comunità e che, inoltre, i fogli di PET esportati dall’impresa nella Comunità vengono fabbricati dall’impresa stessa in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. La società ha spiegato che, di norma, essa non rifornisce di fogli di PET indiani i clienti nella Comunità, dato che questi ultimi preferiscono che la Jolybar utilizzi, come materiale di base da trattare, i tipi e qualità di fogli di PET europei. Eccezionalmente, durante il PI, un quantitativo di circa una tonnellata di fogli di PET indiani è stato spedito a un cliente della Comunità: tale quantitativo faceva parte di una partita più ingente richiesta con urgenza dal cliente. Si conclude, pertanto, che esiste una giustificazione economica sufficiente per l’andamento delle esportazioni della Jolybar, andamento che è in linea con le attività svolte dall’azienda nel mercato comunitario relativamente ai fogli di PET di sua fabbricazione.

 

5. INDEBOLIMENTO DEGLI EFFETTI RIPARATORI DEL DAZIO

IN TERMINI DI PREZZI E/O DI QUANTITATIVI DEL PRODOTTO SIMILE

 

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

 

     (32) È evidente, dalle cifre riportate nei considerando dal (20) al (28), che, dopo l'istituzione delle misure nel 2001, la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subìto una chiara modifica in termini quantitativi. Si è registrato un significativo calo (- 5 500 tonnellate) delle importazioni indiane nella Comunità al momento dell’istituzione delle misure, calo che si è verificato contemporaneamente ad aumenti delle esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele. Dalle statistiche di Eurostat si ricava che, dal 2000 fino alla fine del PI, l’incremento delle importazioni nella Comunità era pari a 1 376 tonnellate per le importazioni dal Brasile e a 1 392 tonnellate per quelle da Israele. Il calo delle esportazioni dall’India verificatosi parallelamente a questi aumenti — se non si tiene conto delle importazioni soggette alle misure meno elevate — equivale a 5 653 tonnellate. Si ritiene, pertanto, che una parte dei flussi di esportazioni dall’India siano stati sostituiti da flussi di esportazioni realizzate attraverso il Brasile e Israele, compromettendo in questo modo gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

     (33) Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in esame spediti dal Brasile e da Israele, considerata la scarsa collaborazione ricevuta, è stato necessario basarsi sui dati di Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili.

     (34) Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET dal Brasile durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 50 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che i fogli di PET spediti dal Brasile hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

     (35) Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET da Israele durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 55 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta antidumping iniziale. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che le importazioni di fogli di PET da Israele hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

     (36) La Commissione ha concluso, pertanto, che le importazioni di fogli di PET dal Brasile e da Israele hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi.

 

6. ELEMENTI DI PROVA DEL DUMPING RISPETTO AI VALORI NORMALI

PRECEDENTEMENTE ACCERTATI PER I PRODOTTI SIMILI O SIMILARI

 

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

 

     (37) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti simili o similari. Come si è già spiegato [cfr. il considerando (16)], tenuto conto della scarsa collaborazione ricevuta, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, al fine di stabilire eventuali prove dell’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele nella Comunità durante il PI, per calcolare i prezzi all'esportazione verso la Comunità sono stati utilizzati i dati di Eurostat. Allo stesso modo, ai fini del confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti spediti dal Brasile e da Israele durante il PI fosse la stessa di quelli spediti dall’India durante l'inchiesta iniziale.

     (38) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

     (39) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale determinata nel corso dell'inchiesta iniziale è stata confrontata con il prezzo all'esportazione medio durante il PI, calcolato come indicato ai considerando (34) e (35). Dal confronto sono emersi margini di dumping approssimativi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 17,5 % per il Brasile e al 14,5 % per Israele.

 

C. RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL’ESTENSIONE DEL DAZIO

 

     (40) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalla registrazione delle importazioni e dalle misure imposte su di esse da parte della Terphane e della Jolybar. Come spiegato ai considerando (24) e (27), le due società hanno collaborato all’inchiesta restituendo il questionario debitamente compilato e accettando una visita di verifica. Con regolamento (CE) n. 1830/2004, la Commissione ha modificato il regolamento di apertura onde porre fine alla registrazione delle importazioni di fogli di PET realizzate dalla Terphane e dalla Jolybar per le quali si è accertato che non hanno eluso i dazi antidumping.

     (41) Dal momento che si è accertato che le due società non hanno eluso i dazi antidumping in vigore, esse dovrebbero altresì essere esentate dall'estensione prevista dei dazi.

 

D. MISURE

 

     (42) Alla luce delle risultanze suesposte, si è accertato che si è verificata un’elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in esame (cioè i fogli di PET originari dell’India) dovrebbero essere estese alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile o da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalla Terphane e dalla Jolybar.

     (43) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di fogli di PET, spediti dal Brasile e da Israele, sottoposte a registrazione al loro ingresso nella Comunità conformemente al regolamento di apertura, fatta eccezione per le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e fabbricati dalla Terphane e per quelle di fogli di PET spediti da Israele e fabbricati dalla Jolybar.

     (44) Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti dalla Jolybar e dalla Terphane rimangono valide, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, a condizione che non venga accertato che l’esenzione era stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata.

     (45) La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità di fogli di PET fabbricati e spediti dalla Terphane e dalla Jolybar è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta; di conseguenza, la non estensione si applica esclusivamente alle importazioni di fogli di PET spediti, rispettivamente, dal Brasile o da Israele e prodotti da tali specifiche persone giuridiche. Le importazioni di fogli di PET fabbricati o spediti da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio.

 

E. PROCEDURA

 

     (46) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite. Le autorità israeliane hanno ripetuto le stesse osservazioni già presentate dal governo indiano e riassunte al considerando (10). Hanno inoltre presentato un elenco di imprese israeliane di trasformazione di fogli di PET che avevano realizzato esportazioni nella Comunità nel corso del 2003 e del 2004. Tuttavia, non avendo queste società collaborato all'inchiesta entro il termine stabilito dalla Commissione, non è stato possibile accertare che esse non avevano eluso le misure. Pertanto, non è stato possibile esentarle dall'estensione delle misure a Israele,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     1. Il dazio antidumping definitivo del 53,3 % istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, State of Pernambuco, Brazil (codice addizionale TARIC A569), da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (codice addizionale TARIC A570) e da Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (codice addizionale TARIC A691) [2]

     2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 284/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per quelle di fogli di PET prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile, e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele.

     3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Per una abrogazione del dazio antidumping di cui al presente regolamento, vedi l’art. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2005.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 101/2006.