§ 20.6.498 - Regolamento 20 gennaio 2006, n. 101.
Regolamento (CE) n. 101/2006 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 che estendono il dazio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:20/01/2006
Numero:101


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.498 - Regolamento 20 gennaio 2006, n. 101.

Regolamento (CE) n. 101/2006 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 che estendono il dazio antidumping e il dazio compensativo definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

(G.U.U.E. 21 gennaio 2006, n. L 17).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 23, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. MISURE IN VIGORE

 

      (1) Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 e (CE) n. 2597/1999 il Consiglio ha istituito rispettivamente un dazio antidumping e un dazio compensativo sui fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India.

      (2) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 il Consiglio ha esteso tali misure ai PET spediti da Israele e dal Brasile («le misure estese»), ad eccezione delle importazioni spedite da una società brasiliana, Terphane Ltd, e da una israeliana, Jolybar Ltd, specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti.

      (3) Il 10 dicembre 2004 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive sulla base dell’articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base. Il mantenimento o l'abrogazione delle misure estese dipende dalle conclusioni dell’inchiesta.

 

B. INCHIESTA ATTUALE

 

     1. Domanda di riesame

      (4) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping e antisovvenzioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base. Tale richiesta è stata presentata dalla società Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel («Hanita»), un produttore di Israele («il paese interessato»).

 

     2. Avvio del riesame

      (5) Dopo aver esaminato le prove presentate da Hanita, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1370/2005, un riesame dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 con riguardo al richiedente.

      (6) Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1975/2004 sulle importazioni del prodotto in esame spedite da Israele da Hanita. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

 

     3. Prodotto in questione

      (7) I prodotti di cui trattasi, definiti nell'inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto in questione»).

      (8) Si ritiene che il prodotto in questione ed i fogli PET spediti da Israele verso la Comunità con i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto oggetto del riesame») abbiano le medesime caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento antisovvenzioni di base.

 

     4. Inchiesta

      (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società Hanita e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni ed informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna richiesta in tal senso.

      (10) La Commissione ha inoltre inviato un questionario ad Hanita e ha ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. Una visita di verifica è stata effettuata presso la sede di Hanita.

 

     5. Periodo dell’inchiesta

      (11) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 giugno 2005 (il «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2001 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella configurazione degli scambi.

 

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

 

      (12) Dalle conclusioni raggiunte risulta che Hanita non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Hanita ha effettuato le prime esportazioni del prodotto in questione dopo l’adozione delle misure estese.

      (13) Inoltre, grazie alle prove documentali presentate, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani o delle società israeliane sottoposti alle misure antidumping e compensative in vigore.

      (14) Come già indicato nel considerando 12, le esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate da Hanita hanno avuto luogo dopo l’adozione delle misure. Hanita trasforma e taglia i fogli PET acquistati e produce una serie di prodotti, alcuni dei quali rientrano negli stessi codici doganali del prodotto in questione. Per i fogli PET lavorati da Hanita ed esportati nella Comunità non viene usato alcun fattore produttivo proveniente dall’India. Si è perciò giunti alla conclusione che questa prassi non costituisce un’elusione.

 

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

 

      (15) Sulla base delle suindicate conclusioni, vale a dire che Hanita non ha eluso le disposizioni in vigore, è necessario escludere detta società dall’applicazione delle misure estese.

      (16) Occorre mettere fine alla registrazione prevista dal regolamento che ha avviato un riesame per le importazioni di fogli PET spedite da Israele da Hanita. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base, che dispone l’applicazione delle misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, non deve essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di fogli PET, spedite da Israele da Hanita, che sono state sottoposte alla registrazione di cui al regolamento che avvia il riesame al loro arrivo sul territorio comunitario.

      (17) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esenzione dalle misure estese concessa per i fogli PET prodotti da Hanita rimane valida purché non emerga che detta esenzione è stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia giustificata.

      (18) L’esenzione dalle misure estese per le importazioni di fogli PET di Hanita è stata decisa sulla base delle conclusioni del presente riesame. Tale esenzione deve essere pertanto applicata esclusivamente alle importazioni di fogli PET spedite da Israele e prodotte da tale persona giuridica. Le importazioni di fogli PET fabbricate o spedite da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con nome e indirizzo all’articolo 1, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e n. 1976/2004, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dai regolamenti (CE) n. 1676/2001 e n. 2597/1999.

 

E. PROCEDURA

 

      (19) La Commissione ha informato Hanita e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere l’esenzione dalle misure estese per Hanita, ma non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1975/2004 è sostituito dal seguente:

     «1. Il dazio antidumping definitivo del 53,3 % istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, State of Pernambuco, Brazil (codice addizionale TARIC A569), da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (codice addizionale TARIC A570) e da Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (codice addizionale TARIC A691)».

     2. L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1976/2004 è sostituito dal seguente:

     «1. Il dazio compensativo definitivo del 19,1 % istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92) fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, State of Pernambuco, Brazil (codice addizionale TARIC A569), da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (codice addizionale TARIC A570) e da Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (codice addizionale TARIC A691)».

 

          Art. 2.

     Alla registrazione delle importazioni di fogli di PET imposta dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2005 è posto termine senza procedere alla riscossione dei dazi antidumping.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.