§ 20.6.217 - Decisione 22 agosto 2001, n. 645.
Decisione n. 2001/645/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:22/08/2001
Numero:645


Sommario
Art. 1.      Sono accettati gli impegni offerti dai produttori in appresso elencati in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie [...]
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.6.217 - Decisione 22 agosto 2001, n. 645. [1]

Decisione n. 2001/645/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

(G.U.C.E. 23 agosto 2001, n. L 227).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare gli articoli 8 e 9,

     sentito il comitato consultivo,

     CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

 

     A. Procedura

     (1) Con il regolamento (CE) n. 367/2001, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

     (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea.

     (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie di dumping pregiudizievole riguardo alle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

 

     B. Impegni

     (4) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, cinque produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base"). In questo modo essi hanno accettato di vendere il prodotto in esame a prezzi uguali o superiori in modo da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

     (5) Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire riguardo alle proprie vendite, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questi produttori esportatori è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni sarebbe limitato.

     (6) In considerazione di quanto sopra, gli impegni sono stati considerati accettabili.

     (7) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida emessa dai produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1676/2001. Questo livello di informazione è anche necessario per consentire ai servizi doganali di accertare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

     (8) In caso di violazione, revoca degli impegni o di una sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Sono accettati gli impegni offerti dai produttori in appresso elencati in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

 

Paese

Società

Codice Addizionale TARIC

India

Ester Industries Limited

A026

 

75-76, Amrit Nagar, Behind South

 

 

Extension Part - I

 

 

Nuova Delhi - 110 003 India

 

India

Flex Industries Limited

A027

 

A-1, Sector 60, NOIDA

 

 

201 301 (UP) India

 

India

Garware Polyester Limited

A028

 

Garware House,

 

 

50-A, Swami Nityanand Marg

 

 

Vile Parle (East)

 

 

Bombai 400 057 - India

 

India

MTZ Polyesters Limited

A031

 

Sarnath Centre, Upvan Area

 

 

Govind Nagar, Malad (E),

 

 

Bombay 400 097 - India

 

India

Polyplex Corporation Limited

A032

 

B-37, Sector-1

 

 

Noida-201 301

 

 

Dist. Gautam Budh Nagar

 

 

Uttar Pradesh - India

 

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2006/173/CE.