§ 20.6.507 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 367.
Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:27/02/2006
Numero:367


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.507 - Regolamento 27 febbraio 2006, n. 367.

Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97

(G.U.U.E. 8 marzo 2006, n. L 68).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDIMENTO

 

1. MISURE ESISTENTI E INDAGINI CONCLUSE RIGUARDANTI LO STESSO PRODOTTO

 

      (1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato («PET») classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 e originari dell’India (di seguito «le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutte le altre società.

      (2) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India e della Repubblica di Corea. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India (di seguito «le misure antidumping definitive»), fatta eccezione per le importazioni provenienti da cinque società indiane (Ester Industries Limited (di seguito «Ester»), Flex Industries Limited (di seguito «Flex»), Garware Polyester Limited (di seguito «Garware»), MTZ Polyesters Limited (di seguito «MTZ») e Polyplex Corporation Limited (di seguito «Polyplex»), dalle quali sono stati accettati impegni con la decisione 2001/645/CE della Commissione.

      (3) Si prende atto del fatto che la società già nota come MTZ Polyesters Limited ha cambiato nome nel dicembre 2000 ed è ora denominata MTZ Polyfilms Limited. Questo cambiamento di nome non ha inciso in alcun modo sui risultati del regolamento (CE) n. 2597/1999 e sul diritto della società a beneficiare dell’aliquota del dazio individuale concessale sotto il precedente nome. La Commissione ha annunciato il cambiamento di nome di MTZ il 17 febbraio 2005 con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. MTZ ha inoltre cambiato indirizzo con effetto dal luglio 2005, senza peraltro che siano intervenuti altri mutamenti nell’assetto proprietario, nella struttura o nel funzionamento della società. Occorre pertanto modificare l’indirizzo della società.

      (4) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 il Consiglio ha esteso le misure compensative e antidumping definitive sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele.

      (5) Il 28 giugno 2002 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure compensative definitive e in particolare all’esame dell’accettabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore indiano, conformemente all’articolo 19 del regolamento di base. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 del Consiglio.

      (6) Il 22 novembre 2003, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006.

      (7) Il 4 gennaio 2005, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al livello delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 che ha modificato il livello delle misure antidumping definitive.

      (8) Il 23 agosto 2005 la Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 per tener conto della domanda di un produttore israeliano di esenzione dalle misure estese. Il riesame si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 101/2006 del Consiglio.

 

2. RICHIESTA DI UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

 

      (9) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avvio di un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio, conformemente a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, proveniente dai produttori comunitari del prodotto simile, ossia DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe (di seguito i richiedenti). I richiedenti rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di fogli di PET.

      (10) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione della sovvenzione e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

      (11) Prima di avviare il riesame, e a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’India (di seguito «il GOI») di aver ricevuto una richiesta di riesame debitamente documentata e lo ha invitato a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e a giungere ad una soluzione concordata. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto risposta dal GOI per quanto riguarda la sua offerta di consultazione.

 

3. APERTURA DI UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

 

      (12) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai richiedenti e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

4. PERIODO DELL’INCHIESTA

 

      (13) L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (di seguito «il periodo in esame»).

 

5. PARTI INTERESSATE DALL’INCHIESTA

 

      (14) La Commissione ha formalmente informato i richiedenti, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori, nonché il GOI dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

      (15) Considerato il numero elevato di produttori esportatori indiani del prodotto in esame elencati nella richiesta, nell’avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere, nel quadro dell’inchiesta sulle sovvenzioni, al campionamento, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il PI. Dopo aver esaminato le informazioni presentate e dato l’alto numero di produttori esportatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso di procedere al campionamento.

      (16) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate o che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono state ricevute risposte da quattro produttori comunitari, otto produttori esportatori, un importatore/utilizzatore, un fornitore e dal GOI.

      (17) Tra gli otto produttori esportatori indiani sono state selezionate per il campione quattro società: Ester, Flex, Garware e Jindal Poly Films Limited (di seguito «Jindal»). Si è constatato che queste società erano le più rappresentative in termini di volume della produzione, vendite ed esportazioni nella Comunità di fogli di PET; detti elementi potevano ragionevolmente essere esaminati nell’arco di tempo a disposizione, a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base.

      (18) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Commissione ha annunciato che la società già nota come Jindal Polyester Limited ha cambiato indirizzo. Occorre pertanto modificare l’indirizzo della società.

      (19) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Commissione ha annunciato che la società già nota come Jindal Polyester Limited ha cambiato denominazione e si chiama ora Jindal Poly Films Limited. Occorre pertanto modificare il nome della società.

      (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie alla determinazione delle pratiche di sovvenzionamento, del pregiudizio, della probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche di sovvenzionamento e del pregiudizio e della possibilità che la proroga delle misure sia contraria all’interesse della Comunità ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate.

     a) Produttori comunitari

     DuPont Teijin Films, Lussemburgo e Middlesbrough, Regno Unito

     Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden, Germania

     Nuroll SpA, Pignataro Maggiore, Italia

     Toray Plastics Europe, Miribel, Francia

     b) Governo dell’India

     Ministero del Commercio, New Delhi

     c) Produttori esportatori indiani

     Ester Industries Limited, Nuova Delhi

     Flex Industries Limited, Nuova Delhi

     Garware Polyester Limited, Aurangabad

     Jindal Poly Films Limited, Nuova Delhi

     d) Importatore/utilizzatore

     Coveme Spa, San Lazzaro di Savena, Italia

     e) Fornitore

     Oxxynova GmbH, Marl, Germania.

 

6. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

 

      (21) Il GOI e le altre parti interessate sono state informate, a norma dell’articolo 30 del regolamento di base, dei fatti e della considerazioni principali in base ai quali si intende proporre la proroga delle misure ed hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Alcune parti hanno presentato commenti per iscritto. Il GOI ha inoltre accettato la proposta di consultazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, del regolamento di base. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

      (22) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio, costituito dai fogli di PET classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 originari dell’India (di seguito «il prodotto in esame»).

      (23) Come nel procedimento iniziale, l’inchiesta ha confermato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno in India, come pure i fogli di PET prodotti e venduti nella Comunità dai produttori comunitari avevano le stesse caratteristiche fisiche di base ed erano destinati agli stessi usi del prodotto in esame e costituivano pertanto un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

 

C. SOVVENZIONI

 

1. INTRODUZIONE

 

      (24) Sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di riesame e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comporterebbero la concessione di sovvenzioni.

 

     1.1. Sistemi nazionali

     a) Sistema di licenze preventive «Advance Release Orders»

     b) Credito sui dazi d’importazione

     c) Sistema delle zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme)/Sistema delle unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme)

     d) Esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods EPCG)

     e) Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate DFRC)

     f) Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption ITES)

     g) Credito all’esportazione

     Pre-esportazione

     Post-esportazione

     h) Iniezioni di capitale.

      (25) I sistemi da a) a e) si basano sulla legge del 1992 relativa allo sviluppo e alla regolamentazione del commercio estero (legge n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «legge sul commercio estero»), che autorizza le autorità indiane ad emettere comunicazioni sulle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzate nei «Documenti di politica in materia di esportazione e importazione» pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e regolarmente aggiornati. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in oggetto è il piano quinquennale relativo al periodo 1° aprile 2002-31 marzo 2007 (di seguito «politiche import-export 2002-2007»). Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche import-export 2002-2007, pubblicandole nel manuale di procedura 1° aprile 2002- 31 marzo 2007, volume I (di seguito «manuale di procedura 2002-2007, volume 1»). Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

      (26) Il sistema f) è basato sulla legge relativa all’imposta sul reddito del 1961, che è modificata annualmente dalla legge finanziaria.

      (27) Il sistema g) è basato sulle sezioni 21 e 35 A della legge indiana di regolamentazione bancaria (Indian Banking Regulation Act) del 1949, che consente alla Banca centrale indiana (di seguito «Reserve Bank of India») di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione.

      (28) Il sistema h) è una sovvenzione ad hoc che non ha potuto essere ricondotta ad alcuna base giuridica all’interno della legislazione indiana.

 

     1.2. Regimi regionali

      (29) La Commissione ha esaminato alcuni sistemi che, secondo le informazioni contenute nella richiesta di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, le amministrazioni regionali concedono in alcuni stati indiani.

     a) Stato dell’Uttar Pradesh

     I sistemi sono basati sulla legge sull’imposta commerciale del 1948 del governo dell’Uttar Pradesh (di seguito «GOUP»).

     b) Stato del Maharashtra

     Sistema d’incentivi del governo del Maharashtra (Package Scheme of Incentives of the Government of Maharashtra) del 1993. Tale sistema si basa sulle decisioni del dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.

 

2. SISTEMI NAZIONALI

 

     2.1. Sistema di licenze preventive (di seguito «ALS»)/«Advance Release Orders» (di seguito «ARO»).

 

     a) Base giuridica

      (30) La descrizione dettagliata del sistema si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche import-export 2002-2007 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura 2002-2007, volume I.

 

     b) Ammissibilità

      (31) L’ALS consiste di sei sottosistemi diversi, descritti più dettagliatamente al considerando 32, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’ALS per esportazioni fisiche e dell’ALS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’ALS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’ALS per le esportazioni presunte i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 2002- 2007, per esempio i fornitori delle unità orientate all’esportazione (di seguito «EOU»). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottosistema ARO e della «back to back inland letter of credit».

 

     c) Attuazione pratica

      (32) Le licenze preliminari possono essere rilasciate per:

     i) Esportazioni fisiche. È il sottosistema principale e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisica» indica che il prodotto da esportare deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nella licenza.

     ii) Fabbisogno annuo. Questo tipo di licenza non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (per esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio fino ad una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano in tale categoria.

     iii) Forniture intermedie. Questo sistema riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’ALS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito.

     iv) Esportazioni presunte. Questo sistema permette ad un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f), g), i) e j), delle politiche import-export 2002-2007. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (di seguito «SEZ»).

     v) ARO. Il titolare della licenza che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. Le licenze preliminari vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell’ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 2002-2007 (sistema di licenze preventive per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.

     vi) Back to back in land letter of credit.

     Anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali ad un titolare di licenza preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà la licenza per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 2002-2007 (ALS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

      (33) Dei quattro produttori esportatori selezionati per il campione, soltanto uno ha utilizzato ALS durante il PI; più precisamente ha utilizzato i due sottosistemi descritti ai precedenti punti i) e ii). Questa società ha spiegato che nel 1999, quando sono state istituite le misure antisovvenzione definitive, faceva uso del sistema Duty Entitlement Passbook (di seguito «DEPB»), ma che nel frattempo ha deciso di cambiare regime passando a ALS.

      (34) Per poter procedere alle verifiche, le autorità indiane obbligano il titolare della licenza a tenere, nel formato richiesto, una contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo di beni importati sulla base di licenze (capitolo 4.30 del manuale di procedura 2002-2007, volume I) (di seguito «registro del consumo»). La verifica ha permesso di constatare che la società mantiene debitamente un registro del consumo.

      (35) Per quanto riguarda il sottosistema i) di cui sopra, sia le importazioni ammesse che le esportazioni obbligatorie (comprese le presunte esportazioni) sono fissate per volume e valore dal GOI e specificate sulla licenza. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni sono trascritte sulla licenza da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dal GOI sulla base delle Standard Input-Output Norms (di seguito «SION»). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura 2002-2007, volume I.

      (36) Per quanto riguarda il sottosistema ii), di cui al considerando 32 (ALS per il fabbisogno annuo), sulla licenza viene riportato solamente il valore delle importazioni permesse. Il titolare della licenza è tenuto a mantenere una traccia del collegamento tra i fattori produttivi importati e il prodotto risultante [paragrafo 4.24A, lettera c), del manuale di procedura 2002-2007, volume I].

      (37) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere rispettato entro un periodo di tempo prescritto dopo il rilascio della licenza (18 mesi, con due proroghe possibili di 6 mesi ciascuna).

      (38) Dalla verifica è emerso che il tasso di consumo effettivo, da parte della società, della principale materia prima necessaria per produrre un chilogrammo di fogli di PET era, come riportato nel registro del consumo, più basso delle corrispondenti SION. In altre parole, l’esportatore che ha cooperato era autorizzato ad importare in esenzione da dazio, ai sensi di tali norme, quantitativi di materia prima superiori a quelli effettivamente richiesti dal suo processo di fabbricazione. La società ha sostenuto che il GOI procederà ad una rettifica del guadagno in eccesso quando le licenze saranno scadute, vale a dire dopo 30 mesi dall’emissione della licenza (come indicato al considerando 37), dato che è pratica corrente utilizzare le due proroghe ammesse di 6 mesi ciascuna. Tuttavia, la prima licenza è stata rilasciata alla società il 31 gennaio 2003 e la società non ha potuto provare la sua affermazione durante la verifica in loco effettuata dai servizi della Commissione nel mese di maggio 2005. Anche quando, nel dicembre 2005, ha trasmesso le sue osservazioni sulle informazioni comunicate, la società non ha fornito alcuna prova di una rettifica delle restituzioni eccessive. Le SION determinano chiaramente una restituzione eccessiva del dazio. Il GOI non ha fornito alcuna prova indicante che ha rettificato sistematicamente le restituzioni in eccesso alla scadenza delle licenze, né che esiste un sistema efficace di rettifica delle restituzioni eccessive.

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (39) In seguito alla comunicazione di informazioni il GOI ha asserito di aver modificato a tre riprese nel 2005 il sistema ALS, tra le altre ragioni per controllare meglio il ricorso al sistema da parte dei produttori esportatori, precisando che le modifiche, unitamente al miglioramento dei metodi di controllo, avrebbero evitato la compensazione eccessiva. Esse sostengono pertanto che le eventuali sovvenzioni generate dall’ALS e incluse nel calcolo non devono essere oggetto di compensazione.

      (40) Va osservato in proposito che le modifiche apportate all’ALS sono divenute effettive dopo il PI e dopo la visita di verifica dei servizi della Commissione, cosicché risultava impossibile verificarne l’applicazione pratica. Inoltre, con un avviso pubblicato il 10 ottobre 2005, il paragrafo 4.26 del manuale di procedura 2002-2007, volume I, è stato integrato nel modo seguente: «L’autorità che rilascia la licenza adotta inoltre provvedimenti contro il licenziatario se questi non presenta, debitamente compilato, il documento di cui all’appendice 23 (altra denominazione del registro del consumo)». Non viene indicato però in che cosa possa consistere un eventuale provvedimento.

      (41) Si prende atto pertanto del fatto che le suddette modifiche apportate dalle autorità indiane non sono state verificate nella loro applicazione pratica e specialmente che le conseguenze di una mancata presentazione del registro del consumo non sono indicate. Le conclusioni che seguono si basano, di conseguenza, sulle risultanze determinate durante il PI.

 

     e) Conclusioni

      (42) L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverosia un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

      (43) Inoltre, le licenze preventive relative a esportazioni fisiche e fabbisogno annuo sono chiaramente condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell’ALS, avere diritto ad alcun beneficio.

      (44) Nessuno dei quattro sottosistemi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le SION relative al prodotto non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale, poiché, essendo eccessivamente generose, non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione. Inoltre, il GOI non procede ad un controllo efficace della corretta tenuta del registro del consumo.

      (45) I sottosistemi sono pertanto compensabili.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (46) L’importo della sovvenzione per l’esportatore che ha utilizzato il sistema ALS è stato calcolato come segue. Si è preso come numeratore l’ammontare dei dazi non riscossi (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) sui materiali importati ai sensi del sottosistema ALS utilizzato per il prodotto in esame durante il PI. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si è preso come denominatore il fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PI.

      (47) La società che ha utilizzato questo sistema durante il PI ha ottenuto una sovvenzione del 6,0 %.

 

     2.2. Credito sui dazi d’importazione («DEPB»)

 

     a) Base giuridica

      (48) La descrizione dettagliata del sistema si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 2002-2007 e al capitolo 4 del manuale di procedura 2002-2007, volume I. All’epoca dell’inchiesta iniziale, esistevano due forme di DEPB: un credito preliminare all’esportazione e uno successivo all’esportazione. Nell’aprile 2000 la forma di credito pre-esportazione è stata revocata; l’inchiesta ha esaminato perciò solo la forma post-esportazione della presunta sovvenzione.

 

     b) Ammissibilità

      (49) Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema. Si è constatato che tre società hanno beneficiato di questo sistema durante il PI.

 

     c) Attuazione pratica del DEPB

      (50) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPB, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPB sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le SION, che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

      (51) Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell’ambito di tale sistema, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPB. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPB che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPB. L’aliquota DEPB che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione e non c’è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato.

      (52) È inoltre emerso che, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili in uso in India, i crediti DEPB possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali. I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti DEPB sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio.

      (53) Una richiesta di crediti DEPB può coprire fino a 25 operazioni di esportazione o, se registrata elettronicamente, un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica, non esistono scadenze rigide per la domanda, in quanto i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura 2002-2007, volume I, sono sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente che figura nella domanda di DEPB.

      (54) Il GOI e un esportatore hanno comunicato ai servizi della Commissione che questo sistema sarà presto revocato e sostituito, secondo le loro affermazioni, da un sistema «compatibile con l’OMC». Il DEPB doveva scadere originariamente il 1° aprile 2005, ma, poiché il regime sostitutivo non era ancora pronto per l’applicazione, è stato prorogato fino al 1° aprile 2006. Qualora il nuovo sistema non sia pronto per l’entrata in vigore entro tale data, il DEPB rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario.

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (55) In seguito alla comunicazione di informazioni il GOI e due esportatori che avevano beneficiato del sistema hanno formulato osservazioni sull’analisi del DEPB sopra esposta. Essi hanno asserito quanto segue: i) i crediti DEPB possono essere ottenuti solo se le merci esportate sono soggette al pagamento di dazi all’importazione sui materiali utilizzati nella loro produzione; ii) non è accettabile il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione basato sulla contabilità per competenza invece che sul metodo dei pagamenti reali già impiegato nel procedimento iniziale del 1999 che ha introdotto le misure di compensazione definitive; iii) il procedimento concernente il sistema DEPB deve essere immediatamente chiuso sulla base dell’annuncio del GOI della sua soppressione dal 1° aprile 2006; iv) non escludere questo regime dal calcolo rappresenterebbe una violazione delle disposizioni a favore dei paesi in via di sviluppo dell’articolo 27 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

      (56) Né il GOI né gli esportatori hanno suffragato con prove l’affermazione i), che è contraddetta dalle risultanze dell’inchiesta indicate ai considerando da 50 a 53. L’affermazione è pertanto respinta.

      (57) Per quanto riguarda l’argomento ii), il metodo utilizzato nella presente inchiesta è inteso a definire meglio l’incidenza della sovvenzione sulla situazione finanziaria degli esportatori che hanno cooperato in un determinato periodo di inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. Questa circostanza è confermata, tra l’altro, dalla registrazione dei crediti DEPB in base alla contabilità per competenza conformemente ai principi contabili indiani. Questo metodo è stato peraltro già utilizzato varie volte dai servizi della Commissione, in particolare nel caso delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite, e non comporta una nuova valutazione completa del regime, il quale è sempre stato considerato passibile di compensazione. L’affermazione è pertanto respinta.

      (58) Quanto alla richiesta iii), si è effettivamente constatato che il GOI ha annunciato in passato la soppressione del sistema DEPB. Esso doveva cessare il 31 marzo 2005, ma il GOI lo ha prorogato, prima fino al 30 settembre 2005 e poi fino al 1° aprile 2006. In queste circostanze, non è tuttora certo che il DEPB sarà effettivamente soppresso dal 1° aprile 2006 (cfr. il considerando 123).

      (59) Per quanto riguarda l’asserzione iv), non sussiste alcuna violazione delle disposizioni relative ai paesi in via di sviluppo dell’articolo 27 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale articolo non impedisce infatti ad un membro dell’OMC di adottare misure compensative contro gli effetti pregiudizievoli di sovvenzioni applicate da un altro membro. Poiché si è constatato che il DEPB è passibile di compensazione, questa affermazione è pertanto respinta.

 

     e) Conclusioni sul DEPB

      (60) I crediti DEPB costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Essi rappresentano un contributo fiscale concesso dal GOI, in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Oltre a ciò, il credito DEPB attribuisce un vantaggio all’esportatore, perché migliora la liquidità della società.

      (61) Inoltre, il DEPB è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

      (62) Tale sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del sistema è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPB.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (63) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In tale momento, il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario.

      (64) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del sistema DEPB corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell’inchiesta.

      (65) Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

      (66) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Tre società hanno beneficiato del sistema durante il PI e ottenuto sovvenzioni comprese tra il 9,0 % e l’11,0 %.

 

     2.3. Sistema delle unità orientate all’esportazione (di seguito «EOU»)/Sistema delle zone economiche speciali (di seguito «SEZ»)

 

     a) Base giuridica

      (67) I dettagli relativi a tali sistemi sono presentati nei capitoli 6 (EOU) e 7 (SEZ) rispettivamente delle politiche importexport 2002-2007 e del manuale di procedura 2002- 2007, volume I.

 

     b) Ammissibilità

      (68) Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che intendono esportare l’intera produzione di beni e servizi possono essere costituite nel quadro di un SEZ o di un EOU. Si è accertato che una società ha beneficiato del sistema EOU durante il PI.

 

     c) Attuazione pratica

      (69) Le SEZ sono territori ben delimitati in cui vige l’esenzione dai dazi, che, conformemente alle politiche import-export 2002-2007, sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali.

      (70) Le EOU, invece, sono zone più «flessibili» dal punto di vista geografico e possono essere create ovunque sul territorio indiano. Il sistema EOU è complementare al sistema SEZ.

      (71) La domanda relativa ai sistemi EOU e SEZ deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società di una zona SEZ o come unità EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

      (72) Una condizione fondamentale per beneficiare dei sistemi EOU e SEZ prevista dalle politiche import-export 2002- 2007 è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera (di seguito «NFE»): vale a dire che nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

      (73) Le EOU/SEZ beneficiano dei seguenti vantaggi:

     i) esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o collegati a tali attività;

     ii) esenzione dalle accise sui beni acquistati da fonti locali;

     iii) rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale;

     iv) possibilità di vendere una quota della produzione sul mercato interno, dietro pagamento dei dazi applicabili al prodotto finito, in deroga all’obbligo generale di esportare la totalità della produzione;

     v) esenzione dell’imposta sul reddito normalmente prevista per le vendite destinate all’esportazione, conformemente al capitolo 10A e 10B della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle attività e non oltre il 2010;

     vi) possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.

      (74) Conformemente al capitolo 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali. Esse hanno l’obbligo legale di tenere una contabilità accurata, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati e alle esportazioni effettuate. Tali documenti dovrebbero essere presentati periodicamente alle autorità competenti, su richiesta [relazioni trimestrali e annuali (quarterly and annual progress reports)]. Tuttavia, il paragrafo 10.2 dell’appendice 14-I e il paragrafo 13.2 dell’appendice 14-II del manuale di procedura 2002-2007, volume I, prevedono che alle EOU e alle SEZ non sarà mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte.

      (75) Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate sulla base di autocertificazione. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale di stanza permanente presso l’unità.

      (76) Nel caso in questione il sistema EOU è stato utilizzato, durante parte del PI, soltanto da uno degli esportatori che hanno cooperato. Poiché il sistema SEZ non è stato utilizzato, non è necessario analizzare la compensabilità di tale regime. L’esportatore che ha beneficiato dell’EOU ha utilizzato il sistema per importare beni strumentali in esenzione da dazi all’importazione e ottenere il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sulle merci acquistate a livello locale. Questo esportatore non ha fatto ricorso all’esenzione dai dazi all’importazione per importare materie prime in quanto, per produrre fogli di PET, utilizza i trucioli di PET, i quali vengono prodotti in un’altra unità della società a partire da materie prime acquistate beneficiando del sistema ALS. Pertanto, la società si è avvalsa dei vantaggi di cui al considerando 73, punti i) e iii).

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (77) Una società che si è avvalsa dei vantaggi concessi dal sistema EOU ha formulato osservazioni su taluni particolari del calcolo dei corrispondenti margini di sovvenzione. Là dove si è constatato che le osservazioni erano fondate, i calcoli sono stati adeguati di conseguenza.

 

     e) Conclusioni sul sistema EOU

      (78) L’esenzione di cui beneficiano le EOU da due tipi di dazi sulle importazioni (di seguito «dazi doganali di base» e «dazi doganali speciali supplementari») e il rimborso delle imposte centrali sulle vendite rappresentano, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, un contributo finanziario concesso dal GOI. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio alla EOU, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto la EOU risparmia liquidità, non dovendo versare i dazi obbligatori.

      (79) A norma dell’articolo 2 del regolamento di base, l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali speciali supplementari e il rimborso delle imposte sulle vendite costituiscono sovvenzioni. Inoltre, tali provvedimenti sono condizionati di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di una EOU, di cui al paragrafo 6.1 delle politiche import-export 2002- 2007 è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

      (80) Inoltre, è stato confermato che il GOI non dispone di un sistema o di un procedimento di verifica efficaci per confermare se e per quale importo i fattori di produzione acquistati in esenzione dal dazio o dall’imposta sulle vendite siano stati impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Inoltre, l’esenzione dai dazi sui beni strumentali è chiaramente un sistema di restituzione del dazio non ammissibile.

      (81) Il GOI non ha effettuato esami ulteriori, previsti ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né è riuscito a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione eccessiva.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (82) Di conseguenza, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione della totalità dei dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) normalmente dovuti al momento dell’importazione e al rimborso dell’imposta sulle vendite, entrambi nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

     i) Rimborso dell’imposta centrale sulle vendite relativa ai beni di consumo

      (83) Il numeratore è stato stabilito come segue. L’ammontare della sovvenzione per l’esportatore che ha utilizzato questo sistema è stato calcolato sulla base dell’imposta sulle vendite rimborsata sugli acquisti effettuati, durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, per il settore della produzione, ossia tra l’altro per componenti e materiali da imballaggio. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

      (84) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato generato da tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari allo 0,02 %.

     ii) Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) e rimborso dell’imposta centrale sulle vendite relativamente ai beni strumentali

      (85) A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito alla società che ha beneficiato di questo sistema è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati e all’ammontare delle imposte sulle vendite rimborsate all’acquisto di beni strumentali, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. L’importo in tal modo calcolato, imputabile al PI, è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il PI, per rispecchiare il valore del vantaggio nel tempo e determinare così l’intero vantaggio conferito al beneficiario da questo sistema. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni generato dal settore durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 5,0 %.

      (86) Pertanto, il margine di sovvenzione complessivo di cui ha beneficiato la società nel quadro del sistema EOU è risultato pari al 5,0 %.

 

     2.4. Esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme di seguito «EPCG»)

 

     a) Base giuridica

      (87) La descrizione dettagliata dell’EPCG si trova al paragrafo 5 delle politiche import-export 2002-2007 e al capitolo 5 del manuale di procedura 2002-2007, volume I.

 

     b) Ammissibilità

      (88) Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi. Si è constatato che le quattro società selezionate per il campione beneficiavano di questo sistema durante il PI.

 

     c) Attuazione pratica

      (89) A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCG. Dall’aprile 2000, il sistema prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro di tale sistema. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (90) In seguito alla comunicazione di informazioni il GOI ha asserito che non si potevano aggiungere gli interessi nel calcolo dell’ammontare completo del vantaggio, poiché non vi era motivo di ritenere che una società avrebbe finanziato l’intero ammontare dei dazi supplementari con prestiti e che invece si doveva tener conto del tasso di indebitamento di ciascuna società nel periodo dell’inchiesta e utilizzare per il calcolo solo un importo proporzionale.

      (91) Si ritiene che una società, indipendentemente dal fatto se contragga un prestito o utilizzi fondi propri per pagare i dazi dovuti, deve comunque sostenere una spesa. Nel caso di un prestito, la spesa è rappresentata dagli interessi su esso dovuti. Nel caso dei fondi propri, essa è costituita dalla perdita degli interessi sul capitale investito. L’argomento è stato pertanto respinto.

      (92) Tre società che si sono avvalse dei vantaggi concessi dal sistema EPCG hanno formulato osservazioni di modesto rilievo su taluni particolari del calcolo dei corrispondenti margini di sovvenzione. Là dove si è constatato che le osservazioni erano fondate, i calcoli sono stati adeguati di conseguenza.

 

     e) Conclusioni sul sistema EPCG

      (93) I crediti EPCG costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalle autorità indiane, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la sua liquidità.

      (94) Il sistema EPCG, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Per questo motivo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e passibile di compensazione.

      (95) Tale sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (96) Il numeratore è stato stabilito come segue. A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al periodo di ammortamento di tali beni strumentali considerato normale nell’industria dei fogli di PET. A tale importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

      (97) A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni realizzato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni. Le sovvenzioni ottenute dalle quattro società selezionate per il campione variavano tra l’1,3 % e il 2,7 %.

 

     2.5. Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate di seguito «DFRC»)

 

     a) Base giuridica

      (98) La base giuridica di questo sistema si trova ai paragrafi da 4.2.1 a 4.2.7 delle politiche import-export 2002-2007 e ai paragrafi da 4.31 a 4.36 del manuale di procedura 2002- 2007, volume I.

 

     b) Attuazione pratica

      (99) Poiché nessuna delle quattro società selezionate per il campione si è avvalsa di questo sistema, non è necessario analizzare ulteriormente la compensabilità del DFRC.

 

     2.6. Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption scheme di seguito «ITES»)

 

     a) Base giuridica

      (100) La base giuridica di questo sistema si trova nella legge relativa all’imposta sul reddito (di seguito «ITA») del 1961, che è modificata annualmente dalla legge finanziaria. Quest’ultima stabilisce ogni anno la base per la riscossione delle imposte come pure le varie esenzioni e deduzioni che è possibile chiedere. Le società esportatrici possono chiedere esenzioni dall’ITA ai sensi delle sezioni 10A, 10B, e 80HHC.

 

     b) Attuazione pratica

      (101) Poiché nessuna delle quattro società selezionate per il campione si è avvalsa dei vantaggi previsti dalle sezioni 10A e 10B, non è necessario analizzare ulteriormente la compensabilità di queste sezioni della legge.

      (102) Due degli esportatori oggetto dell’inchiesta hanno dichiarato di aver beneficiato di una esenzione parziale dell’imposta sul reddito, ai sensi della sezione 80HHC della legge, relativamente agli utili derivanti dalle esportazioni effettuate durante il PI. Tuttavia, questa disposizione della legge, essendo stata soppressa a partire dall’esercizio finanziario decorrente dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005, non ha conferito alcun vantaggio al richiedente dopo il 31 marzo 2004. I vantaggi ottenuti ai sensi della sezione 80HHC della legge non saranno pertanto compensati, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

     2.7. Crediti all’esportazione (Export Credit Scheme di seguito «ECS»)

 

     a) Base giuridica

      (103) I dettagli relativi a tale sistema si trovano nella Master Circular IECD n. 5/04.02.01/2002-03 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 10/04.02.01/2003-04 (crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (di seguito «RBI») e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

 

     b) Ammissibilità

      (104) Possono beneficiare di tale sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. Si è constatato che tre società hanno beneficiato di questo sistema durante il PI.

 

     c) Attuazione pratica

      (105) Nel quadro di questo sistema, la RBI fissa ufficialmente i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione in valuta estera ed in rupie che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, allo scopo di rendere loro accessibile il credito a tassi competitivi a livello internazionale. Il sistema ECS consiste di due sottosistemi, il sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, «packing credit»), che riguarda i crediti forniti ad un esportatore per l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione di beni prima dell’esportazione, e il sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine relativi alle esportazioni. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del credito netto al finanziamento delle esportazioni.

      (106) Grazie a quanto previsto dalle suddette Master Circulars, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse migliori rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a condizioni di mercato.

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (107) Due società che si sono avvalse dei vantaggi concessi dal sistema ECS hanno formulato osservazioni di modesto rilievo su taluni particolari del calcolo dei corrispondenti margini di sovvenzione. Là dove si è constatato che le osservazioni erano fondate, i calcoli sono stati adeguati di conseguenza.

 

     e) Conclusioni sul sistema ECS

      (108) Innanzitutto, diminuendo i costi di finanziamento rispetto ai finanziamenti ai tassi d’interesse del mercato, i tassi d’interesse agevolati di cui sopra conferiscono all’esportatore un vantaggio a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Nonostante il fatto che i crediti agevolati del sistema di crediti all’esportazione siano concessi da banche commerciali, il vantaggio è un contributo finanziario accordato da una pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base. La RBI è un organismo pubblico, che rientra pertanto nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, e dà istruzioni alle banche commerciali relativamente alla concessione di finanziamenti agevolati alle società esportatrici. Questi finanziamenti agevolati equivalgono ad una sovvenzione, che è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono condizionati all’andamento delle esportazioni, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (109) L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo dell’inchiesta e l’importo che sarebbe stato pagato se fossero stati applicati i tassi di interesse dei normali crediti commerciali utilizzati dalle varie società. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Le quattro società selezionate per il campione si sono avvalse del sistema ECS. Esse hanno ottenuto sovvenzioni varianti tra lo 0,01 % e l’1,3 %.

 

     2.8. Iniezioni di capitale

      (110) Poiché nessuna delle quattro società selezionate per il campione si è avvalsa di questo sistema, non è necessario analizzare ulteriormente la sua compensabilità.

 

3. SISTEMI REGIONALI

 

     3.1. Sistema di incentivi dello Stato dell’Uttar Pradesh

      (111) Si è constatato che nessuno dei produttori esportatori ha fatto ricorso al sistema di incentivi dello Stato dell’Uttar Pradesh.

 

     3.2. Sistema d’incentivi (Package Scheme of Incentives «PSI») del governo del Maharashtra («GOM»)

 

     a) Base giuridica

      (112) Al fine di incoraggiare l’industrializzazione delle aree meno sviluppate dello Stato, fin dal 1964 il GOM accorda una serie di incentivi alle unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «sistema d’incentivi» (Package Scheme of Incentives). Dall’anno della sua introduzione il sistema è stato modificato diverse volte. Il «sistema del 1993» è rimasto operativo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 2001, mentre l’ultima versione del 2001 è stata introdotta il 31 marzo 2001 e resterà operativa fino al 31 marzo 2006. Il sistema di incentivi dello Stato del Maharashtra è composto da vari sottosistemi dei quali i principali sono: i) l’esenzione dall’imposta locale sulle vendite; e ii) il rimborso dell’imposta sul consumo.

 

     b) Ammissibilità

      (113) Per poter beneficiare del sistema, le società devono investire nelle aree meno sviluppate installandovi un nuovo stabilimento industriale o realizzando investimenti di capitale su larga scala per permettere l’espansione o la diversificazione di uno stabilimento già esistente. Le aree in questione vengono classificate in varie categorie sulla base del loro diverso grado di sviluppo economico. I criteri principali per determinare l’importo degli incentivi sono l’area in cui l’impresa è o sarà situata e l’entità degli investimenti che intende realizzarvi.

 

     c) Attuazione pratica

      (114) Esenzione dall’imposta locale sulle vendite Le merci sono normalmente soggette all’imposta centrale sulle vendite (per le vendite tra uno Stato e l’altro) o all’imposta statale sulle vendite (per le vendite all’interno dello Stato), che presentano aliquote varie a seconda dello Stato o degli Stati nei quali avvengono le transazioni. Le importazioni o esportazioni di merci non sono soggette a imposte sulle vendite, mentre le vendite sul mercato interno sono soggette a un’imposta alle aliquote applicabili. Nell’ambito del sistema di esenzione in questione, le unità designate non sono tenute a riscuotere l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal pagamento dell’imposta locale sulle vendite relativa ai loro acquisti di merci da un fornitore ammissibile a beneficiare del sistema. L’operazione di vendita non conferisce alcun vantaggio all’unità di vendita designata, ma l’operazione di acquisto le conferisce un vantaggio. Due delle quattro società selezionate per il campione avevano ciascuna un’unità ammissibile a beneficiare del sistema di incentivi del GOM durante il PI. Nell’ambito del sistema, queste due unità sono state esentate dall’imposta sulle vendite relativa ad alcuni dei loro acquisti nazionali eseguiti presso fornitori ammissibili a beneficiare del sistema di esenzione.

      (115) Rimborso dell’imposta sul consumo Si tratta di un’imposta percepita in India dai governi locali, tra cui il GOM, sulle merci che varcano i limiti territoriali di una città o di un distretto. Le imprese industriali sono autorizzate ad un rimborso dell’imposta sul consumo da parte del GOM se i loro impianti sono situati in certe città e in distretti precisi del territorio dello stato. L’importo globale rimborsabile è limitato a 100 % dell’investimento in capitale fisso. Si è constatato che delle due società che avevano un’unità ammissibile a beneficiare del sistema durante il PI, soltanto una ha beneficiato del rimborso dell’imposta sul consumo da parte del GOM.

 

     d) Commenti sulle informazioni comunicate

      (116) Una società che si è avvalsa dei vantaggi concessi dal sistema di incentivi del GOM ha formulato osservazioni di modesto rilievo su taluni particolari del calcolo dei corrispondenti margini di sovvenzione. Là dove si è constatato che le osservazioni erano fondate, i calcoli sono stati adeguati di conseguenza.

 

     e) Conclusioni sul sistema di incentivi del GOM

      (117) Il sistema di incentivi del GOM costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I due sottosistemi esaminati sopra costituiscono un contributo finanziario del GOM, poiché questa concessione riduce le entrate del governo che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, l’esenzione/rimborso in questione conferisce un vantaggio alla società poiché migliora la sua liquidità.

      (118) Possono beneficiare del sistema soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Le società situate al di fuori di queste aree non sono ammissibili al regime. L’entità del vantaggio varia a seconda dell’area interessata. Il sistema è specifico a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

 

     f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

      (119) Riguardo all’esenzione dall’imposta sulle vendite, l’ammontare della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo dell’imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame e non pagata grazie al sistema di esenzione. Analogamente, per quanto riguarda l’imposta sul consumo, il vantaggio per l’esportatore è stato calcolato sotto forma di importo dell’imposta sul consumo rimborsata durante il PI. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al totale delle vendite effettuate durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Nel periodo in questione, due società hanno beneficiato dei sistemi, ottenendo entrambe vantaggi pari all’1,6 %.

 

4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

 

      (120) Per i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, determinato ai sensi delle disposizioni del regolamento di base, varia tra l’11,7 % e il 15,2 %. Questi importi di sovvenzione superano la soglia de minimis indicata all’articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento di base.

      (121) Si ritiene pertanto che, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la sovvenzione sia continuata durante il PI.

     (Omissis)

 

D. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

 

      (122) A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.

      (123) È stato accertato che durante il PI gli esportatori indiani del prodotto in esame selezionati per il campione continuavano a beneficiare della sovvenzione compensabile concessa dalle autorità indiane. Ad eccezione di una società, i margini di sovvenzione constatati durante il riesame sono più alti di quelli determinati durante l’inchiesta originaria. Mentre alcuni programmi che erano stati oggetto di misure di compensazione nel 1999 (come il sistema DEPB preesportazione) sono stati abrogati, altri programmi che non esistevano nel 1999 (come il sistema ALS) sono stati individuati come passibili di compensazione nel corso del presente riesame. I sistemi di sovvenzioni analizzati sopra conferiscono vantaggi ricorrenti. Ad eccezione del DEPB (cfr. il considerando 54), non vi è alcuna indicazione che questi programmi saranno soppressi in un prossimo futuro. Secondo le autorità indiane, il sistema di sostituzione del DEPB dovrebbe entrare in vigore non prima del 1° aprile 2006. La situazione risultante dalla sostituzione del DEPB con un sistema asserito «compatibile con l’OMC», sul quale la Commissione non ha alcuna informazione, dovrà essere valutata a tempo debito. Si nota inoltre che uno degli esportatori che hanno cooperato e che beneficiava precedentemente dei vantaggi concessi dal sistema DEPB ha cessato di usufruirne nel PI della presente inchiesta (cfr. il considerando 33), ma ha beneficiato comunque del regime ALS, che rappresenta ugualmente un sistema di restituzione del dazio. Qualora il DEPB venga soppresso dal 1° aprile 2006 e non sia più possibile conferire vantaggi agli esportatori oltre tale data, si ritiene probabile il persistere di livelli di sovvenzionamento prossimi a quelli del DEPB grazie all’esistenza di un regime alternativo di sovvenzioni passibili di compensazione (il sistema ALS). Nel frattempo, gli esportatori del prodotto in esame continueranno a ricevere sovvenzioni passibili di compensazione. Si ricorda inoltre che tutti gli esportatori del prodotto in esame sono ammissibili a beneficiare di una serie dei programmi oggetto dell’inchiesta. Tenuto conto della situazione, la Commissione ha ritenuto ragionevole concludere che è probabile che le sovvenzioni continueranno in futuro.

      (124) Poiché è stato dimostrato che le sovvenzioni sono persistite durante il periodo del riesame e che con ogni probabilità persisteranno in futuro, la questione della probabilità della reiterazione delle sovvenzioni è irrilevante.

 

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

 

1. PRODUZIONE COMUNITARIA

 

      (125) All’interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da 10 produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

2. INDUSTRIA COMUNITARIA

 

      (126) Nell’inchiesta iniziale l’industria comunitaria risultava composta da otto produttori. I due nuovi produttori hanno sede nei nuovi Stati membri. Sei delle società non hanno sostenuto la domanda di riesame e non hanno cooperato all’inchiesta ai fini del riesame. I seguenti quattro produttori hanno sostenuto la domanda di riesame e hanno accettato di cooperare:

     DuPont Teijin Films,

     Mitsubishi Polyester Film GmbH,

     Nuroll SpA,

     Toray Plastics Europe.

      (127) Queste società hanno cooperato completamente all’inchiesta. Esse rappresentavano l’86 % della produzione comunitaria totale durante il PI.

      (128) I suddetti quattro produttori comunitari rappresentano pertanto una quota maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria».

 

F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

 

1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

 

      (129) Le tendenze relative ai prezzi indicate di seguito sono basate sui prezzi all’importazione indicati da Eurostat e comprendono, ove di applicazione, sia i dazi doganali tradizionali che i dazi antidumping, nonché i costi postimportazione stimati.

 

2. CONSUMO SUL MERCATO COMUNITARIO

 

      (130) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, ai dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea e al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario.

      (131) Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il consumo comunitario è diminuito del 7 %. Più precisamente, è rimasto largamente stabile tra il 2001 e il 2002, è sceso di 6 punti percentuali tra il 2002 e il 2003 ed è infine diminuito di un punto percentuale nel PI.

 

 

2001

2002

2003

IP

Consumo totale CE (tonnellate)

271 417

271 787

253 890

251 491

Indice (2001=100)

100

100

94

93

 

3. IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

 

      (132) Il volume delle importazioni originarie del paese interessato è aumentato del 107 % durante il periodo in esame e ha raggiunto il livello di 12 679 tonnellate durante il PI, corrispondente ad una quota di mercato del 5,0 %. Durante il PI dell’inchiesta iniziale la quota di mercato del paese interessato era del 9,6 %, ma era scesa al 2,3 % nel 2001 in seguito all’istituzione delle misure.

      (133) I prezzi delle importazioni provenienti dal paese interessato sono lievemente aumentati (2 punti percentuali) tra il 2001 e il 2003, cioè dopo l’istituzione delle misure di compensazione definitive, ma sono poi diminuiti di 5 punti percentuali nel PI.

      (134) In base ad un confronto modello per modello, l’inchiesta ha rivelato che le importazioni dal paese in questione venivano effettuate nel PI a prezzi che sottoquotavano quelli dell’industria comunitaria di una percentuale variante tra il 2 % e il 21 % a seconda degli esportatori. Il confronto è stato effettuato in base ai prezzi effettivi praticati dagli esportatori che hanno cooperato all’esportazione nella Comunità. Le inchieste di cui ai considerando 5, 6 e 7 hanno messo in evidenza che gran parte dei prezzi all’esportazione nella Comunità era fissata ad un livello appena superiore ai prezzi d’importazione minimi (di seguito «MIP») stabiliti negli impegni accettati nel contesto delle misure antidumping definitive (cfr. il considerando 2) e che i prezzi di esportazione indiani in altri paesi terzi erano sostanzialmente inferiori ai prezzi all’esportazione nella Comunità. Di conseguenza, se il calcolo della sottoquotazione fosse stato eseguito in base ai prezzi di esportazione in altri paesi terzi, i relativi margini sarebbero risultati più ampi di quelli sopra indicati.

 

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni dal paese interessato (t)

6 129

7 738

11 520

12 679

Indice (2001 = 100)

100

126

188

207

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

2,3 %

2,8 %

4,5 %

5,0 %

Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/t)

2 010

2 025

2 060

1 952

Indice (2001 = 100)

100

101

102

97

 

      (135) L’inchiesta di cui al considerando 6 è giunta alla conclusione che gli impegni non si adattavano al prodotto in esame e dovevano essere ritirati. Questi elementi spiegano in larga misura le tendenze osservate sopra per quanto riguarda le importazioni provenienti dall’India e anche la ragione per la quale l’industria comunitaria non si sia interamente ripresa dalle sovvenzioni precedenti (cfr. il considerando 161).

 

4. IMPORTAZIONI CON CUI SONO STATE ELUSE LE MISURE

 

      (136) Come indicato al considerando 4, si è constatato inoltre che le misure iniziali relative alle importazioni dall’India venivano eluse attraverso il Brasile e Israele. Di conseguenza, le misure istituite sulle importazioni originarie dell’India sono state estese, nel novembre 2004, alle importazioni degli stessi fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che fossero o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele, ad eccezione di quelli prodotti da un vero produttore brasiliano e da un vero produttore israeliano. Come indicato al considerando 8, è stato poi esentato dall’applicazione delle misure estese un secondo produttore israeliano. I due procedimenti di cui sopra hanno dimostrato che nel 2003 solo un volume molto limitato di importazioni dal Brasile (intorno a 10 tonnellate) e da Israele (intorno a 180 tonnellate) nella Comunità era attribuibile a veri produttori brasiliani e israeliani. Va ricordato che la data della suddetta estensione delle misure antidumping e compensative è posteriore alle tendenze descritte ai considerando 137 e 138.

 

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni dal Brasile (t)

1 231

2 533

2 159

1 225

Quota di mercato delle importazioni dal Brasile

0,5 %

0,9 %

0,9 %

0,5 %

Prezzo delle importazioni dal Brasile (EUR/t)

776

1 612

1 628

1 758

Indice (2001 = 100)

100

208

210

226

Volume delle importazioni da Israele (t)

3 561

4 338

4 620

4 788

Quota di mercato delle importazioni da Israele

1,3 %

1,6 %

1,8 %

1,9 %

Prezzo delle importazioni da Israele (EUR/t)

2 052

1 821

1 678

1 790

Indice (2001 = 100)

100

89

82

87

 

      (137) Il volume delle importazioni dal Brasile è raddoppiato tra il 2001 ed il 2002, è diminuito leggermente nel 2003 per calare infine ancora nel PI raggiungendo un livello vicino a quello del 2001, probabilmente in seguito all’apertura della suddetta inchiesta antielusione nel corso del 2004. Analogamente, la quota di mercato detenuta dalle importazioni dal Brasile è aumentata dallo 0,5 % nel 2001 allo 0,9 % nel 2002 prima di tornare allo 0,5 % durante il PI. I prezzi delle importazioni dal Brasile erano molto bassi nel 2001 e sono aumentati per tutto il periodo in esame fino a raggiungere il livello di 1 800 EUR/t circa, che è leggermente inferiore ai prezzi delle importazioni dall’India.

      (138) Il volume delle importazioni provenienti da Israele è aumentato costantemente da circa 3 600 tonnellate nel 2001 a circa 4 800 tonnellate nel PI. La quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti da Israele è aumentata dall’1,3 % nel 2001 all’1,9 % nel PI. I prezzi delle importazioni da Israele sono diminuiti da circa 2000 EUR/t nel 2001 a circa 1 800 EUR/t nel PI. Ancora una volta, il prezzo di esportazione israeliano durante il PI è leggermente inferiore ai prezzi d’importazione dall’India.

 

5. IMPORTAZIONI PROVENIENTI DALLA REPUBBLICA DI COREA

 

      (139) Come indicato al considerando 2, nel 2001 il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di fogli di PET originari della Repubblica di Corea sotto forma di dazi ad valorem varianti tra 0 e 13,4 %. Le quantità di fogli di PET importate nella Comunità dalla Repubblica di Corea sono diminuite da circa 34 000 tonnellate nel 2001 a circa 23 200 tonnellate nel PI, dopo l’imposizione delle suddette misure. Anche la quota di mercato detenuta dai prodotti coreani è diminuita di circa 3 punti percentuali tra il 2001 e il PI. I prezzi dei prodotti coreani sono diminuiti del 7 % tra il 2001 e il 2002, per poi aumentare di 3 punti percentuali nel 2003 e di un ulteriore punto percentuale nel PI. Secondo le statistiche Eurostat, i prezzi di esportazione coreani si sono sempre mantenuti al di sopra dei prezzi di esportazione indiani, ma al di sotto dei prezzi dell’industria comunitaria.

 

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni dalla Corea del Sud (t)

34 002

30 187

25 631

23 166

Quota di mercato delle importazioni dalla Corea del Sud

12,5 %

11,1 %

10,1 %

9,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Corea del Sud (EUR/t)

2 514

2 339

2 422

2 434

Indice (2001 = 100)

100

93

96

97

 

6. IMPORTAZIONI DA ALTRI PAESI

 

      (140) Il volume delle importazioni da paesi terzi diversi da quelli sopra menzionati è diminuito, passando da 41 000 tonnellate circa nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 15 %, a 40 000 tonnellate circa nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato del 16 %. La quota di mercato risulta aumentata perché il consumo (denominatore) è diminuito più di quanto siano diminuite queste importazioni (numeratore). Il prezzo medio delle importazioni dai rimanenti paesi terzi è prima aumentato da 5 300 EUR/t circa nel 2001 a 6 000 EUR/t circa nel 2002 e poi diminuito a 4 800 EUR/t durante il periodo dell’inchiesta. Tali prezzi sono sostanzialmente superiori sia ai prezzi indiani che a quelli dell’industria comunitaria. Fra questi paesi terzi il principale paese esportatore nella Comunità erano gli Stati Uniti, con un volume di esportazioni di circa 17 500 tonnellate durante il PI. I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti nella Comunità (intorno a 6 700 EUR/t nel PI) erano inoltre sensibilmente superiori a quelli delle importazioni dal paese interessato nonché ai prezzi dell’industria comunitaria durante il PI.

 

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni da paesi non indicati sopra (t)

41 098

31 324

35 093

39 869

Quota di mercato delle importazioni da paesi non menzionati sopra

15 %

12 %

14 %

16 %

Prezzo delle importazioni da paesi non menzionati sopra (EUR/t)

5 312

6 000

5 125

4 803

Indice (2001 = 100)

100

113

96

90

 

G. SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

 

      (141) A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

 

1. PRODUZIONE

 

      (142) La produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 10 % nel 2002 rispetto al 2001, prima di diminuire e rimanere al livello del 2001 durante gli anni successivi.

 

 

2001

2002

2003

PI

Produzione (t)

171 142

187 620

171 975

169 288

Indice (2001 = 100)

100

110

100

99

 

2. CAPACITÀ E TASSI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

      (143) Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta la capacità produttiva ha registrato un leggero calo (3 %). Poiché la produzione è rimasta stabile mentre la capacità è diminuita leggermente, l’utilizzazione degli impianti risulta lievemente aumentata.

 

 

2001

2002

2003

PI

Capacità di produzione (t)

200 037

202 542

190 393

193 888

Indice (2001 = 100)

100

101

95

97

Utilizzo della capacità

86 %

93 %

90 %

87 %

Indice (2001 = 100)

100

108

106

102

 

3. SCORTE

 

      (144) Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria, dopo un considerevole aumento nel 2002 rispetto al 2001, è costantemente diminuito. Nel periodo dell’inchiesta, il livello delle scorte era inferiore del 28 % a quello registrato nel 2001. Tuttavia, poiché il prodotto simile è generalmente fabbricato su ordinazione, il livello delle scorte non è molto significativo.

 

 

2001

2002

2003

PI

Scorte finali (t)

22 322

31 479

23 676

16 090

Indice (2001 = 100)

100

141

106

72

 

4. VOLUME DELLE VENDITE

 

      (145) Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità ad acquirenti indipendenti sono prima aumentate nel 2002, dopo l’istituzione delle misure, ma poi sono diminuite di 12 punti percentuali tra il 2002 e il PI.

 

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (t)

142 173

156 716

141 959

139 874

Indice (2001 = 100)

100

110

100

98

 

5. QUOTA DI MERCATO

 

      (146) La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è diminuita di circa 2 punti percentuali tra il 2001 e il PI. Più precisamente, l’industria comunitaria ha guadagnato circa 4 punti percentuali nel 2002, dopo l’istituzione di misure di compensazione e antidumping, ha perso quasi 5 punti percentuali nel 2003 e infine ha perso 1 ulteriore punto percentuale nel PI. La tendenza ed il livello raggiunto rivelano un certo miglioramento rispetto a quelli osservati prima dell’istituzione delle misure di compensazione, quando la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria era scesa dal 57 % circa al 50 % circa.

 

 

2001

2002

2003

PI

Quota di mercato dell’industria comunitaria

61,6 %

65,3 %

60,6 %

59,5 %

Indice (2001 = 100)

100

106

98

97

 

6. CRESCITA

 

      (147) Tra il 2001 e il PI il consumo comunitario è diminuito del 7 %. L’industria comunitaria ha perso 2 punti percentuali della sua quota di mercato, mentre le importazioni in questione hanno aumentato la propria di 2,7 punti percentuali.

 

7. OCCUPAZIONE

 

      (148) Tra il 2001 e il PI il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito dell’8 %.

 

 

2001

2002

2003

PI

Occupati nella produzione del prodotto in esame

2 323

2 310

2 235

2 134

Indice (2001 = 100)

100

99

96

92

 

8. PRODUTTIVITÀ

 

      (149) La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, in termini di produzione annua per lavoratore, è aumentata dell’8 % tra il 2001 e il PI.

 

 

2001

2002

2003

PI

Produttività (tonnellate per addetto)

74

81

77

79

Indice (2001 = 100)

100

110

104

108

 

9. PREZZI DI VENDITA E FATTORI CHE INCIDONO SUI PREZZI DEL MERCATO INTERNO

 

      (150) I prezzi di vendita unitari dell’industria comunitaria sono aumentati del 4 % tra il 2001 e il PI. Questo andamento dei prezzi è grosso modo in linea con quello dei costi della produzione e della principale materia prima, che hanno anch’essi registrato un aumento durante il periodo in esame.

 

 

2001

2002

2003

PI

Prezzo unitario sul mercato CE (EUR/t)

3 010

3 009

3 130

3 118

Indice (2001 = 100)

100

100

104

104

 

10. SALARI

 

      (151) Tra il 2001 e il PI il salario medio per addetto è aumentato del 12 %, una percentuale superiore al tasso medio di crescita del costo nominale unitario della manodopera (6 %) registrato in generale al livello dell’economia comunitaria.

 

 

2001

2002

2003

PI

Costo del lavoro annuo per addetto (000 EUR)

56

60

62

63

Indice (2001 = 100)

100

107

110

112

 

11. INVESTIMENTI

 

      (152) Il flusso annuo di investimenti dell’industria comunitaria nel prodotto interessato è costantemente diminuito dal 2002. L’incremento del 2002 è dovuto ad investimenti negli impianti e nei macchinari effettuati da un produttore e da investimenti per agevolare la chiusura di alcune linee di produzione da parte di un altro produttore.

 

 

2001

2002

2003

PI

Investimenti netti (000 EUR)

334 426

38 326

34 979

29 341

Indice (2001 = 100)

100

115

105

88

 

12. REDDITIVITÀ E UTILE SUL CAPITALE INVESTITO

 

      (153) La redditività dell’industria comunitaria ha evidenziato un graduale miglioramento nel periodo in esame, ma è rimasta negativa tra il 2001 (- 5,2 %) e il periodo dell’inchiesta (- 2,5 %). L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso il trend della redditività nel periodo in esame.

 

 

2001

2002

2003

PI

Redditività delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (% vendite nette)

5,2 %

1,9 %

2,7 %

2,5 %

Utile sul capitale investito (utile in % valore contabile netto degli investimenti)

4,6 %

1,9 %

2,9 %

2,9 %

 

13. MOVIMENTO DI CASSA E CAPACITÀ DI OTTENERE CAPITALI

 

      (154) La situazione del movimento di cassa si è deteriorata tra il 2001 e il PI, soprattutto a causa di altre voci non contanti come l’ammortamento degli attivi e i movimenti dell’inventario.

 

 

2001

2002

2003

PI

Movimento di cassa (000 EUR)

44 503

42 047

49 486

32 150

Indice (2001 = 100)

100

94

111

72

 

      (155) Dall’inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali dei produttori comunitari ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Benché numerose di queste imprese appartengano a grandi società, il loro fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all’interno dei gruppi le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità che generano gli utili maggiori. Questa relativa incapacità a ottenere capitali può essere collegata al calo degli investimenti di cui al considerando 152.

 

14. ENTITÀ DEL MARGINE DI SOVVENZIONE

 

      (156) Per quanto riguarda l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di sovvenzione effettivo, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’incidenza non può essere considerata trascurabile, specialmente in un mercato trasparente ed estremamente sensibile ai prezzi come quello del prodotto in esame.

 

15. RIPRESA DAGLI EFFETTI NEGATIVI DI SOVVENZIONI E DUMPING PRECEDENTI

 

      (157) Gli indicatori sopra esaminati mostrano un certo miglioramento nella situazione economica e finanziaria dell’industria comunitaria, in seguito all’istituzione di misure compensative definitive nel 1999 e di misure antidumping nel 2001, ma rivelano anche che l’industria comunitaria è ancora fragile e vulnerabile.

 

16. CONCLUSIONI

 

      (158) Come illustrato ai considerando 132-135, il volume delle importazioni dal paese in questione è raddoppiato tra il 2001 e il PI. Poiché il consumo è diminuito del 7 % durante lo stesso periodo, si è registrato un forte incremento della quota di mercato detenuta dagli esportatori indiani, che è passata dal 2,3 % nel 2001 al 5,0 % durante il PI. Allo stesso tempo, i prezzi di esportazione indiani nella Comunità sono rimasti relativamente stabili al livello di 2 000 EUR/t, sottoquotando perciò in modo sostanziale i prezzi dell’industria comunitaria.

      (159) Tra il 2001 e il PI i seguenti indicatori hanno registrato un andamento positivo: l’utilizzazione degli impianti e la produttività dell’industria comunitaria sono aumentate e le scorte finali sono diminuite; i prezzi di vendita unitari sono aumentati in linea con il costo della materia prima tra il 2001 e il PI, la redditività è migliorata ma è rimasta negativa, come pure l’utile sul capitale investito, durante il PI; i salari hanno avuto uno sviluppo positivo.

      (160) Invece, i seguenti indicatori hanno registrato un andamento negativo: la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è diminuita lievemente, la produzione e la capacità di produzione sono scese, i volumi di vendita sono diminuiti e l’occupazione, il movimento totale di cassa e gli investimenti sono calati. Pertanto, l’industria comunitaria ha presentato tendenze ineguali dal 2001: alcuni indicatori seguono un andamento positivo, mentre altri un trend negativo.

      (161) Se si confrontano le suddette tendenze con quelle descritte nei regolamenti che hanno istituito le misure di compensazione provvisorie e definitive, il quadro si presenta nuovamente misto. Per quanto riguarda la quota di mercato, l’industria comunitaria ha perso circa 2 punti percentuali tra il 2001 e il PI, mentre aveva perso quasi 7 punti percentuali nei quattro anni precedenti l’adozione delle misure compensative definitive. Si può pertanto considerare che le misure abbiano raggiunto uno dei loro scopi, ossia rallentare il deterioramento della quota di mercato. D’altra parte, la redditività dell’industria comunitaria risulta peggiore durante il PI che prima dell’istituzione di misure compensative definitive. Se le misure non fossero state eluse attraverso le importazioni dal Brasile e da Israele, la situazione avrebbe potuto essere migliore. Si ricorda inoltre che l’efficacia delle misure, e di conseguenza il loro effetto riparatore sulla situazione pregiudizievole per l’industria comunitaria, è stata gravemente compromessa dal fatto che gli impegni non hanno funzionato correttamente, come si è indicato al considerando 135.

      (162) Si conclude pertanto che la situazione dell’industria comunitaria non è migliorata nella misura sperata dopo l’imposizione delle misure di compensazione e antidumping definitive. L’industria comunitaria è dunque ancora in una condizione di fragilità.

      (163) I servizi della Commissione hanno analizzato se, oltre all’elusione delle misure iniziali e al fatto che gli impegni non hanno prodotto l’effetto desiderato, vi fossero altri fattori, come per esempio importazioni da altri paesi o una ipotetica inefficienza dell’industria comunitaria, all’origine della persistente difficile situazione finanziaria di quest’ultima. A tale riguardo si è constatato che non si può escludere che le importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e la diminuzione del consumo abbiano in una certa misura inciso sulla situazione fragile dell’industria comunitaria. Ma questi due fattori non spiegano di per sé la sua attuale situazione. Inoltre, ciò che conta in ultima analisi è come l’industria comunitaria si svilupperebbe in assenza di misure di compensazione e se vi è la probabilità di una reiterazione del pregiudizio. Questo aspetto della questione è esaminato nella successiva sezione.

      (164) In seguito alla comunicazione di informazioni due produttori esportatori hanno affermato che le importazioni dagli Stati Uniti, l’incremento dei salari nell’industria comunitaria e la flessione del consumo nella Comunità erano fattori che avevano avuto effetti sensibili sulla fragile situazione dell’industria comunitaria. Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti, si ricorda (cfr. considerando 140) che i prezzi di tali importazioni erano in media sostanzialmente superiori a quelli delle importazioni dal paese in questione e persino a quelli dell’industria comunitaria durante il PI. Inoltre, si è accertato che i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti erano sostanzialmente superiori a quelli indicati sopra in relazione all’intero periodo in esame. Si può pertanto ragionevolmente concludere che questo fattore non ha avuto alcun effetto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria. A proposito dell’incremento del salario per dipendente durante il periodo in esame (12 %), va notato che ogni eventuale effetto negativo di questo fattore sulla situazione dell’industria comunitaria è stato in gran parte compensato dal parallelo calo del livello di occupazione durante il periodo in esame, cosicché il costo dei salari è risultato aumentare solo del 3,3 %. Di conseguenza, l’affermazione secondo cui questo fattore avrebbe inciso sensibilmente sulla situazione dell’industria comunitaria non può essere accettata. La flessione dei consumi è stata invece riconosciuta come un fattore che può aver avuto un certo impatto sulla fragile situazione dell’industria comunitaria. Tuttavia, esso non può essere considerato significativo dato che il volume delle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti è sceso solo del 2 % mentre il consumo è diminuito del 7 %. Alla luce delle risultanze descritte nelle sezioni F e G e delle considerazioni sopra esposte, si conclude che le importazioni dagli Stati Uniti non possono aver avuto un effetto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria e che gli altri due fattori possono al massimo aver avuto un’incidenza secondaria.

 

H. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

 

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

 

      (165) Come si è visto, l’istituzione di misure compensative ha permesso soltanto fino a un certo punto all’industria comunitaria di rimettersi dal pregiudizio subito. A causa di diversi elementi già menzionati, essa è ancora in una situazione fragile e vulnerabile. Sono stati perciò esaminati vari fattori al fine di stabilire la probabile evoluzione della situazione dell’industria comunitaria in assenza di una proroga delle misure in vigore, ossia se essa resterà invariata, migliorerà o peggiorerà.

      (166) L’esame relativo al rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure si è basato in particolare sulle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno cooperato. Sono state prese in considerazione anche le informazioni, basate su dati Eurostat, relative ai prezzi all’importazione praticati dagli esportatori diversi dall’esportatore che ha collaborato. Sono stati esaminati inoltre la politica in materia di prezzi seguita su altri mercati di esportazione dai produttori esportatori che hanno cooperato, i prezzi all’esportazione nella Comunità, le capacità di produzione e le scorte. Infine, è stato valutato il probabile effetto di una revoca delle misure sui prezzi di altre importazioni.

 

2. RAPPORTO TRA I VOLUMI E I PREZZI DI ESPORTAZIONE NEI

PAESI TERZI E I VOLUMI E I PREZZI DI ESPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ

 

      (167) Si è constatato che il prezzo di vendita medio dei prodotti indiani all’esportazione nei paesi diversi dall’UE era significativamente inferiore al prezzo medio di esportazione nella Comunità ed anche inferiore ai prezzi sul mercato interno. Le vendite indiane all’esportazione nei paesi non UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti al 73 % di tutte le vendite all’esportazione. Si è considerato pertanto che, se venissero a mancare le misure in vigore, gli esportatori indiani avrebbero un incentivo a spostare quantità significative di esportazioni da altri paesi terzi verso il più attraente mercato della Comunità, praticando livelli di prezzi, che, anche se aumentassero, probabilmente sarebbero ancora più bassi degli attuali prezzi di esportazione verso la Comunità.

 

3. CAPACITÀ PRODUTTIVA INUTILIZZATA E SCORTE

 

      (168) In media, i produttori indiani che hanno cooperato disponevano, durante il PI, di consistenti capacità inutilizzate, pari a quasi tre volte la quantità delle esportazioni nella Comunità. Analogamente, le giacenze medie di prodotti finiti erano significative e rappresentavano, alla fine del PI, il 16 % del volume esportato verso la Comunità. Esiste pertanto la possibilità di aumentare in misura significativa le esportazioni verso la Comunità europea, anche perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione. A questo proposito si dovrebbe notare che è molto improbabile, per la presenza di almeno altri quattro produttori concorrenti, che il mercato interno indiano possa assorbire tutta la capacità inutilizzata dei quattro produttori esportatori che hanno cooperato.

 

4. CONCLUSIONI

 

      (169) I produttori del paese interessato dispongono pertanto del potenziale per aumentare e/o riorientare i volumi delle loro esportazione nel mercato della Comunità. L’inchiesta ha mostrato che, partendo da tipi di prodotto comparabili, i produttori esportatori che hanno cooperato hanno venduto il prodotto in esame ad un prezzo più basso che l’industria comunitaria (i margini di sottoquotazione variano tra il 2 % e il 21 %). Molto probabilmente questi prezzi bassi continueranno ad essere praticati o diminuiranno ancora, in linea con i prezzi più bassi applicati all’esportazione nel resto del mondo, come indicato al considerando 134, anche per riconquistare il livello di quote di mercato detenuto prima dell’istituzione delle misure. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori del paese interessato di inviare nella Comunità elevati quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza del mercato alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

      (170) Come si è dimostrato sopra, la situazione dell’industria comunitaria rimane vulnerabile e fragile. Se l’industria comunitaria fosse confrontata ad un aumento dei volumi delle importazioni dal paese interessato a prezzi sovvenzionati, è probabile che si assisterebbe ad un deterioramento delle sue vendite, quote di mercato, prezzi di vendita nonché al conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria fino ai livelli constatati nell’inchiesta iniziale. In base a queste considerazioni, si conclude pertanto che l’abrogazione delle misure in vigore determinerebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione già fragile dell’industria comunitaria nonché la reiterazione di condizioni ancora più pregiudizievoli.

 

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

1. INTRODUZIONE

 

      (171) A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure compensative attualmente in vigore possa essere contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

      (172) Va ricordato che nell’inchiesta iniziale, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure compensative sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo di tali misure sulle parti coinvolte.

      (173) La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni pregiudizievoli, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

 

2. INTERESSE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

 

      (174) L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida. Questo dato è stato confermato dalle sue vendite all’esportazione, che si sono costantemente mantenute ad un livello elevato dopo il 2001, e dallo sviluppo positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione di misure compensative nel 1999. In particolare, il fatto che, negli anni prima del periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria abbia praticamente arrestato la perdita di quote di mercato contrasta nettamente con la situazione precedente all’istituzione delle misure. Inoltre, l’industria comunitaria ha visto le sue perdite diminuire tra il 2001 e il PI. Si ricorda inoltre che è stata constatata un’elusione delle misure attraverso importazioni provenienti dal Brasile e da Israele e che gli impegni non hanno funzionato come auspicato. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’industria comunitaria sarebbe migliore.

      (175) È lecito aspettarsi che l’industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, probabilmente riguadagnando quote di mercato e migliorando la sua redditività. Qualora le misure non siano mantenute, è probabile che l’industria comunitaria subisca un maggiore pregiudizio, a causa dell’aumento di importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato, e che la sua situazione finanziaria, attualmente difficile, si deteriori ulteriormente.

 

3. INTERESSE DI IMPORTATORI/UTILIZZATORI

 

      (176) Come indicato al considerando 20, soltanto una società di importazione, che è anche un utilizzatore del prodotto in esame, ha cooperato totalmente all’inchiesta. Per ragioni di riservatezza, le cifre esatte relative a questo importatore/utilizzatore non possono essere divulgate. Tuttavia, questa società è considerata rappresentativa della situazione di altri importatori/utilizzatori nella Comunità a causa del suo fatturato totale relativamente elevato. Essa acquista i fogli di PET da varie fonti, tra cui i produttori indiani e l’industria comunitaria. Le rivendite del prodotto in esame originario dell’India da parte di questa società hanno rappresentato meno del 20 % del suo fatturato durante il PI e la sua redditività si è situata tra il 5 % e il 10 % del fatturato.

      (177) Si ricorda inoltre che, nell’inchiesta originale si era accertato che l’impatto dell’istituzione di misure non sarebbe stato significativo per gli importatori, né per gli utilizzatori. Nonostante le misure siano in vigore da cinque anni, gli importatori/utilizzatori della Comunità hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Non è stata del resto fornita alcuna indicazione dell’esistenza di eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Per quanto riguarda gli effetti dell’istituzione di misure sugli utilizzatori, nell’inchiesta iniziale si era concluso che, data l’incidenza trascurabile del costo dei fogli di PET sulle industrie utilizzatrici, era improbabile che un aumento dei costi avesse su di loro un effetto significativo. Nessuna indicazione contraria è stata rilevata dopo l’istituzione delle misure. Si conclude pertanto che con ogni probabilità il mantenimento delle misure compensative non avrà un effetto sensibile sugli importatori/utilizzatori della Comunità.

 

4. INTERESSE DEI FORNITORI

 

      (178) L’inchiesta iniziale aveva concluso che i fornitori dell’industria comunitaria avrebbero tratto beneficio dall’istituzione di misure compensative. Questo dato è confermato dall’unico fornitore che ha cooperato all’inchiesta, il quale rifornisce quasi soltanto i produttori comunitari e subirebbe le conseguenze di un deterioramento della loro situazione finanziaria. Si ritiene pertanto che il mantenimento delle misure continuerebbe ad avere un impatto positivo sui fornitori.

 

5. CONCLUSIONI

 

      (179) In considerazione di quanto precede, si conclude che l’interesse della Comunità non fornisce motivi validi e convincenti per non mantenere le attuali misure compensative.

 

J. MISURE COMPENSATIVE

 

      (180) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre loro concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni.

      (181) Si deduce da quanto sopra esposto che, come previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di PET originarie dell’India. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem.

      (182) Come indicato al considerando 4, i dazi compensativi in vigore sono stati estesi anche alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele. Le misure compensative da mantenere sulle importazioni del prodotto in esame, come indicato al considerando 181, dovrebbero essere le misure estese alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele. I produttori esportatori brasiliani e israeliani che sono stati esentati dalle misure estese dal regolamento (CE) n. 1976/2004 e modificate dal regolamento (CE) n. 101/2006 del Consiglio devono essere esentati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

      (183) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame relativa agli esportatori che hanno collaborato. Pertanto, esse si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

      (184) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (1) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(1) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione B, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

      (185) Per assicurare la corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno applicare il livello del dazio residuo, non solo agli esportatori che non hanno cooperato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Tuttavia, queste società sono invitate, se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 del regolamento di base, a presentare una richiesta di riesame conformemente a tale articolo, perché la loro situazione sia analizzata individualmente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 (codici TARIC 3920 62 19 03, 3920 62 19 06, 3920 62 19 09, 3920 62 19 13, 3920 62 19 16, 3920 62 19 19, 3920 62 19 23, 3920 62 19 26, 3920 62 19 29, 3920 62 19 33, 3920 62 19 36, 3920 62 19 39, 3920 62 19 43, 3920 62 19 46, 3920 62 19 49, 3920 62 19 53, 3920 62 19 56, 3920 62 19 59, 3920 62 19 63, 3920 62 19 69, 3920 62 19 76 e 3920 62 19 94) ed ex 3920 62 90 (codici TARIC 3920 62 90 33 e 3920 62 90 94) originari dell’India.

     2. L’aliquota di dazio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto per beni importati prodotti in India dalle sottoelencate imprese, è la seguente: [1]

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice supplementare TARIC

India

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

12,0

A026

India

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

12,5

A027

India

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,9

A028

India

India Polyfilms Limited, 112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A029

India

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

India

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

19,1

A032

India

Tutte le altre imprese

19,1

A999

 

     3. Il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni dall’India, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e da Israele (indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92) ad eccezione di quelli prodotti

da:

     Terphane Ltda BR 101, km 101, Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569), Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570), Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israele (codice addizionale TARIC A691).

     4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1288/2006.