§ 1.6.S20 – Regolamento 30 giugno 2003, n. 1159.
Regolamento (CE) n. 1159/2003 del della Commissione che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/2003
Numero:1159


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione relative all'importazione di zucchero di canna [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      Le importazioni effettuate nell'ambito degli accordi o dei contingenti di cui all'articolo 1 richiedono un titolo d'importazione rilasciato ai sensi del
Art. 4.      1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore.
Art. 5. 
Art. 6.      1. Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, [...]
Art. 7.      Tutti gli Stati membri, relativamente allo «zucchero preferenziale ACP-India», e gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del
Art. 8.      Le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7 sono effettuate per via elettronica su formulari all'uopo inviati dalla Commissione agli Stati membri.
Art. 9. 
Art. 10.      1. La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero preferenziale ACP-India è:
Art. 11.      1. Nel caso in cui un quantitativo di zucchero preferenziale ACP-India, rappresentante la totalità o parte degli obblighi di consegna, sia consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna [...]
Art. 12.      1. Se per un paese esportatore il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato ad un determinato periodo di consegna risulta inferiore all'obbligo di consegna, si applicano [...]
Art. 13.      Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:
Art. 14.      1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:
Art. 15.      1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale ACP-India per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni [...]
Art. 16.      La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del
Art. 17.      1. Alle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 16 è applicato un prezzo di acquisto minimo, a carico dei raffinatori, per lo zucchero greggio della qualità tipo [...]
Art. 18.      1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del
Art. 19.      Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:
Art. 20.      1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:
Art. 21.      1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale speciale per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni [...]
Art. 22.      1. Un quantitativo di 85 463 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, è importato per ciascuna campagna di commercializzazione come [...]
Art. 23.      1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del
Art. 24.      Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:
Art. 25.      1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario di Cuba lo zucchero concessioni CXL per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti [...]
Art. 26.      Per i quantitativi relativi a Cuba o al Brasile di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione anteriormente al 1° aprile della campagna di [...]
Art. 27.      All'articolo 8 del
Art. 28.      I regolamenti (CEE) n. 2782/76, (CE) n. 1507/96 e (CE) n. 2513/2001 sono abrogati.
Art. 29.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.S20 – Regolamento 30 giugno 2003, n. 1159.

Regolamento (CE) n. 1159/2003 del della Commissione che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96.

(G.U.U.E. 1 luglio 2003, n. L 162).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, in particolare l'articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (di seguito denominato «protocollo ACP») accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (di seguito denominato «accordo di partenariato ACP-CE»), e dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (di seguito denominato «accordo India»), la Comunità si impegna ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario rispettivamente degli Stati ACP e dell'India, che questi Stati si impegnano a fornirle.

     (2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio, da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del «protocollo ACP» e, dall'altro, con l'India.

     (3) In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e nell'ambito della conclusione dei negoziati in applicazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad importare da paesi terzi, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un certo quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98 EUR per tonnellata.

     (4) L'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2665/98, del regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione e del regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/97, dimostra l'opportunità di adottare modalità comuni per l'apertura e la gestione delle importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti o degli accordi in parola. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un atto unico.

     (5) Devono essere applicate le norme generali sui titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003, nonché le modalità particolari per il settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002. Al fine di facilitare la gestione delle importazioni di cui al presente regolamento e garantire il rispetto dei limiti annuali, è opportuno stabilire modalità dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco.

     (6) Dal momento che, nel fissare i contingenti tariffari globali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, il Consiglio non ha stabilito un margine per il superamento di tali quantitativi, deve essere applicato il dazio doganale intero a tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo di importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno sviluppati, è necessario adottare disposizioni atte a garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente importati e raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione considerata o prima di una data stabilita dallo Stato membro.

     (7) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che il rilascio dei titoli d'importazione e la loro trasferibilità siano limitati ai raffinatori per quanto riguarda le importazioni in regime di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.

     (8) Poiché può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di una partita di zucchero e la sua consegna, è pertanto opportuno tener conto di tali ritardi ammettendo una certa tolleranza. Inoltre, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001, che, in forza degli accordi applicabili, è soggetto ad obblighi di consegna e non a contingenti tariffari, è opportuno, conformemente agli usi commerciali vigenti, prevedere una certa tolleranza relativamente ai quantitativi totali forniti nel corso di un periodo di consegna nonché alla data d'inizio di detto periodo.

     (9) L'articolo 7 del «protocollo ACP» e l'articolo 7 dell'«accordo India» contengono disposizioni che si applicano quando uno Stato non rispetti il proprio impegno di fornitura entro il periodo di consegna concordato. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire le modalità di constatazione della data di fornitura di una partita di zucchero preferenziale.

     (10) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute nell'allegato V, articolo 14, dell'accordo di partenariato ACP-CE e all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003, si applicano, secondo i casi, per dimostrare il rispetto delle disposizioni di questi stessi regolamenti relative all'origine dei prodotti importati nel quadro del presente regolamento.

     (11) Al fine di rispettare i tradizionali flussi d'importazione dei quantitativi soggetti al contingente tariffario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1057/96, procedere alla ripartizione del contingente di 85.463 tonnellate tra i paesi d'origine a decorrere dal 1° luglio 2003, utilizzando lo stesso metodo di ripartizione.

     (12) Ai fini di un'efficace gestione delle importazioni preferenziali nel quadro del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione.

     (13) Le disposizioni introdotte dal presente regolamento per quanto riguarda il rilascio e la gestione dei titoli d'importazione dello zucchero preferenziale ACP-India sostituiscono quelle contenute all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 995/2002, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95. Occorre pertanto sopprimere i suddetti paragrafi e modificare i rispettivi regolamenti.

     (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione relative all'importazione di zucchero di canna nell'ambito dei contingenti tariffari o degli accordi preferenziali previsti:

     a) dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     b) dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     c) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) «raffinatore»: la persona che importa ai fini dell'approvvigionamento di una raffineria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     b) «zucchero preferenziale ACP-India»: lo zucchero di canna di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     c) «zucchero preferenziale speciale»: lo zucchero greggio di canna di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

     d) «zucchero concessioni CXL»: lo zucchero greggio di canna figurante nel calendario «CXL - Comunità europee» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;

     e) «protocollo ACP»: il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE;

     f) «accordo India»: l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna;

     g) «periodo di consegna»: il periodo stabilito nel quadro degli impegni relativi allo zucchero preferenziale ACP-India;

     h) «partita»: un quantitativo di zucchero che si trova su una nave determinata e che è effettivamente scaricato in un porto europeo determinato della Comunità;

     i) «peso tale quale»: il peso dello zucchero come tale;

     j) «polarizzazione dichiarata»: la polarizzazione reale dello zucchero greggio importato, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali;

     k) «giorno lavorativo», il giorno lavorativo della Commissione [1].

 

     Art. 3.

     Le importazioni effettuate nell'ambito degli accordi o dei contingenti di cui all'articolo 1 richiedono un titolo d'importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1464/95, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore.

     I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nei limiti degli obblighi di consegna stabiliti a norma dell'articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22.

     2. Per ogni 100 kg del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo, la cauzione relativa ai titoli è pari a:

     - 0,30 EUR per lo zucchero preferenziale speciale e lo zucchero concessioni CXL,

     - 2 EUR per lo zucchero preferenziale ACP-India. [2]

     3. Il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione ha inizio tre settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.

     In deroga al primo comma, qualora per un paese esportatore sia raggiunto il limite dell'obbligo di consegna relativo ad un periodo di consegna per lo zucchero preferenziale ACP-India, le domande di titoli d'importazione per il periodo di consegna successivo possono essere presentate otto settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione [3].

     4. Un titolo d'importazione rilasciato a seguito di una domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, o dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione in questione se questa è posteriore. Un titolo d'importazione rilasciato a seguito di una domanda di cui al paragrafo 3, secondo comma, è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli sono validi sino alla fine del terzo mese successivo se si tratta dello «zucchero preferenziale ACP-India» o sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato, se si tratta dello «zucchero preferenziale speciale» e dello «zucchero concessioni CXL».

     5. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

     a) se il titolo è reso all'organismo emittente nel corso dei primi sessanta giorni della sua validità, la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %;

     b) se il titolo è reso all'organismo emittente a decorrere dal sessantunesimo giorno della sua validità e sino al quindicesimo giorno successivo alla sua data di scadenza, la cauzione da incamerare è ridotta del 25%. [4]

     6. Fatti salvi i limiti quantitativi degli obblighi di consegna fissati in virtù dell'articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22, i quantitativi che figurano in titoli resi conformemente al paragrafo 5 possono essere riallocati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente al quantitativo settimanale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati resi i titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo [5].

 

     Art. 5. [6]

     1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Tali domande devono indicare la campagna o il periodo di consegna cui fanno riferimento. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d'origine.

     2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione.

     3. Se le domande di titoli raggiungono o superano il quantitativo che forma oggetto dell'obbligo di consegna stabilito per ciascuno dei paesi interessati a norma dell'articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita, se del caso, il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e/o informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione.

     4. Se la contabilizzazione di cui al paragrafo 2 rivela che alcuni quantitativi di zucchero sono ancora disponibili per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India o per contingenti di zucchero preferenziale speciale o di zucchero concessioni CXL, per i quali il limite era già stato raggiunto, la Commissione informa gli Stati membri che il limite non è più raggiunto.

     5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, purché la Commissione non abbia adottato, in tale periodo, le misure indicate al paragrafo 3.

     6. Congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente o obbligo di consegna e per ciascun paese d'origine, i quantitativi di zucchero per cui sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente.

 

     Art. 6.

     1. Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo indicato al punto II.3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

     2. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, per tutti i quantitativi importati di zucchero bianco in «peso tale quale», di zucchero greggio in «peso tale quale» o di zucchero greggio convertito in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo d'importazione corrispondente, viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

 

     Art. 7.

     Tutti gli Stati membri, relativamente allo «zucchero preferenziale ACP-India», e gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, relativamente allo «zucchero preferenziale speciale» e allo «zucchero concessioni CXL», comunicano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente od obbligo di consegna e per ciascun paese d'origine:

     1) entro la fine di ogni mese:

     [a) i quantitativi di zucchero per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione nel corso del mese precedente] [7];

     b) i quantitativi di zucchero greggio o di zucchero bianco, espressi in «peso tale quale» e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente;

     c) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in «peso tale quale» e in equivalente zucchero bianco, raffinati nel corso del terzo mese precedente;

     2) entro il 1° novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:

     a) il quantitativo totale effettivamente importato:

     - sotto forma di zucchero bianco;

     - sotto forma di zucchero greggio destinato alla raffinazione, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco;

     - sotto forma di zucchero greggio destinato al consumo diretto, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco;

     b) il quantitativo di zucchero greggio, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.

 

     Art. 8.

     Le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7 sono effettuate per via elettronica su formulari all'uopo inviati dalla Commissione agli Stati membri.

 

TITOLO II

Zucchero preferenziale ACP-India

 

     Art. 9. [8]

     1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ciascun paese esportatore interessato, in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

     2. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:

     a) sono stabiliti in via provvisoria anteriormente al 1o maggio precedente il periodo in questione;

     b) sono adottati anteriormente al 1o febbraio del periodo in questione;

     c) sono eventualmente modificati nel corso del periodo in questione, se necessario in funzione di nuove informazioni e segnatamente per risolvere casi particolari debitamente giustificati.

     Gli obblighi di consegna considerati per il rilascio dei titoli di cui all’articolo 4 corrispondono ai quantitativi determinati in virtù del primo comma, modificati, ove del caso, in conformità delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e dell’accordo India.

     3. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, tenendo conto in particolare:

     a) delle consegne effettivamente constatate nel corso dei precedenti periodi di consegna;

     b) dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non hanno potuto essere consegnati, conformemente all’articolo 7 del protocollo ACP e dell’accordo India.

     Qualora i quantitativi nominali per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i precedenti periodi di consegna, fatti salvi i risultati delle indagini da realizzare da parte delle autorità competenti, i quantitativi nominali dei titoli per i quali non è stato possibile constatare l’effettiva importazione nella Comunità sono aggiunti ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a).

     4. Le modifiche previste al paragrafo 2, lettera c), possono comportare trasferimenti di quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, sempreché ciò non provochi perturbazioni del regime di approvvigionamento previsto all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     5. Il totale dei quantitativi relativi agli obblighi di consegna per i vari paesi esportatori interessati e per ciascun periodo di consegna è importato come zucchero preferenziale ACP-India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.

     L’obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d’ordine: “zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321”.

 

     Art. 10.

     1. La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero preferenziale ACP-India è:

     - la data di presentazione in dogana della partita, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, oppure

     - la data in cui la dichiarazione sommaria menzionata all'articolo 43 del suddetto regolamento viene inoltrata presso le autorità doganali.

     La prova della data di constatazione della consegna è costituita dalla presentazione della copia del documento complementare menzionata, secondo il caso, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 2.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, nel caso in cui l'importatore fornisca una dichiarazione scritta del comandante della nave in questione, autenticata dalle competenti autorità portuali, dalla quale risulti che la partita è pronta per essere scaricata nel porto considerato, la data di constatazione è la data, indicata nella suddetta dichiarazione, a partire dalla quale la partita è pronta per essere scaricata.

 

     Art. 11.

     1. Nel caso in cui un quantitativo di zucchero preferenziale ACP-India, rappresentante la totalità o parte degli obblighi di consegna, sia consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna stabilito, la consegna è comunque addebitata a tale periodo se il quantitativo di cui trattasi è stato caricato in tempo utile nel porto d'esportazione, tenuto conto della durata normale di trasporto.

     Si intende per durata normale di trasporto il numero di giorni che si ottiene dividendo per 480 la distanza, espressa in miglia nautiche, che, seguendo la rotta normale, separa i due porti considerati.

     2. Il paragrafo 1 non si applica a un quantitativo che formi oggetto di una decisione della Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del protocollo ACP o all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, dell'accordo India.

 

     Art. 12.

     1. Se per un paese esportatore il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato ad un determinato periodo di consegna risulta inferiore all'obbligo di consegna, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo ACP o dell'articolo 7 dell'accordo India.

     2. Il paragrafo 1 non si applica se la differenza fra l'obbligo di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5% dell'obbligo di consegna, senza peraltro eccedere un massimo di 5.000 t di zucchero espresse in equivalente zucchero bianco.

     3. In deroga all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui, secondo i casi, all'articolo 14 o all'articolo 15 del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono ammessi al beneficio del regime dello zucchero preferenziale ACP-India.

     4. Qualora si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la differenza è, secondo i casi, aggiunta al quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna per il periodo di consegna successivo ovvero detratta da tale quantitativo.

 

     Art. 13.

     Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

     a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il «protocollo ACP» o India);

     b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero espresso in equivalente zucchero bianco;

     c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ~ (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321).

     In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, un titolo d'importazione recante, nelle caselle 15 e 16, la designazione e il codice NC 1701 99 10 può essere utilizzato eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 90 [9].

 

     Art. 14.

     1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:

     a) almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ~ (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321); [10]

     b) l'indicazione della data d'imbarco delle merci e del relativo periodo di consegna; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato d'origine all'atto dell'importazione;

     c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

     2. La prova dell'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 10 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 90.

     3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d'immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi:

     a) la data, ripresa da un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto d'esportazione;

     b) una delle date di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

     c) le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero «tale quale» effettivamente importati.

 

     Art. 15.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale ACP-India per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. È presentato un documento complementare recante:

     a) almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ~ (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321); [11]

     b) l'indicazione della data d'imbarco delle merci e del relativo periodo di consegna; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato d'origine all'atto dell'importazione;

     c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

     3. Il certificato d'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11.

     4. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d'immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi:

     a) la data, ripresa da un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto d'esportazione dell'India;

     b) la data di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

     c) le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

 

TITOLO III

Zucchero preferenziale speciale

 

     Art. 16.

     La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna, i quantitativi mancanti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Detti quantitativi sono importati come zucchero preferenziale speciale nel quadro dei contingenti tariffari a dazio zero. Essi possono essere ripartiti fra gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in funzione del rispettivo fabbisogno massimo presunto.

     L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: «zucchero preferenziale ACP-India»: n. 09.4322.

 

     Art. 17.

     1. Alle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 16 è applicato un prezzo di acquisto minimo, a carico dei raffinatori, per lo zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità).

     2. Il prezzo di acquisto minimo per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde al prezzo di intervento per lo zucchero greggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, meno l'importo, moltiplicato per la resa dello 0, 92 per lo zucchero greggio, dell'aiuto d'adeguamento all'industria di raffinazione applicabile alla campagna di commercializzazione in questione.

 

     Art. 18.

     1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e unicamente ai raffinatori la cui domanda di titolo sia accompagnata da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato.

     2. I raffinatori possono trasferire i loro titoli ad altri raffinatori. In tal caso, essi informano senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. Se l'immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro d'importazione raccoglie il certificato di origine e il documento complementare, completato secondo le disposizioni degli articoli 20 e 21, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

     4. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la raffinazione previsto al paragrafo 1, il raffinatore che ha richiesto il titolo d'importazione fornisce la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo.

     5. Se lo zucchero non viene raffinato entro il termine fissato, il raffinatore che ha richiesto il titolo paga un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio del codice NC 1701 11 90 nel corso della campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna.

     6. Se non è stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di trenta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso, il quantitativo di zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

     7. Se non è stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare il termine per la raffinazione di un massimo di novanta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

 

     Art. 19.

     Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

     a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il «protocollo ACP» o India);

     b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco;

     c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - "Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n. ~ (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322)" [12].

 

     Art. 20.

     1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:

     a) almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Contingente n. ~ (zucchero preferenziale speciale: n. 09.4322) - Regolamento (CE) n. 1159/2003 [13].

     b) il codice NC 1701 11 10.

     2. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso «tale quale» effettivamente immessi in libera pratica.

 

     Art. 21.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale speciale per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. È presentato un documento complementare recante almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Contingente n. ~ (zucchero preferenziale speciale: n. 09.4322) - Regolamento (CE) n. 1159/2003. [14]

     3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero «tale quale» effettivamente importati.

 

TITOLO IV

Zucchero concessioni CXL

 

     Art. 22.

     1. Un quantitativo di 85 463 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, è importato per ciascuna campagna di commercializzazione come «zucchero concessioni CXL» nel quadro dei contingenti tariffari ad un dazio di 98 EUR/t.

     L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: «zucchero concessioni CXL»: n. 09.4323.

     2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

 

- Cuba  

58.969 t,  

- Brasile  

23.930 t,  

- Altri paesi terzi  

2.564 t.  

 

     Essi vanno imputati sui quantitativi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e sono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo.

     3. Il dazio di 98 EUR/t si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14% per ogni decimo di grado di scarto constatato.

 

     Art. 23.

     1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e unicamente ai raffinatori la cui domanda di titolo sia accompagnata da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato.

     2. I raffinatori possono trasferire i loro titoli ad altri raffinatori. In tal caso, essi informano senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. Se l'importazione non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro d'importazione raccoglie il documento complementare, completato secondo le disposizioni dell'articolo 25, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

     4. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la raffinazione previsto al paragrafo 1, il raffinatore che ha richiesto un titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo.

     5. Se lo zucchero non viene raffinato entro il termine fissato, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio del codice NC 1701 11 90 nel corso della campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna.

     6. Se non è stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di trenta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso, il quantitativo di zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

     7. Se non è stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare il termine per la raffinazione di un massimo di novanta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

 

     Art. 24.

     Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

     a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (il paese o i paesi che beneficia(no) del regime speciale a favore dei paesi di cui all'articolo 22, paragrafo 2);

     b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio,

     espresso in «peso tale quale»;

     c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - "Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. ~ (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)" [15];

     d) nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - "Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003" [16]

 

     Art. 25.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario di Cuba lo zucchero concessioni CXL per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. È presentato un documento complementare recante almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - "Contingente n. ~ (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) - regolamento (CE) n. 1159/2003". [17]

     3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

 

     Art. 26.

     Per i quantitativi relativi a Cuba o al Brasile di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione anteriormente al 1° aprile della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione decide, sulla base dei programmi di fornitura, il rilascio di titoli per altri paesi terzi contemplati nello stesso articolo.

 

TITOLO V

Disposizioni modificative, abrogative e finali

 

     Art. 27.

     All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 779/96, il paragrafo 1 è soppresso.

     All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95, il paragrafo 1 è soppresso.

 

     Art. 28.

     I regolamenti (CEE) n. 2782/76, (CE) n. 1507/96 e (CE) n. 2513/2001 sono abrogati.

     Essi restano tuttavia applicabili alle importazioni per le quali i carichi hanno avuto luogo e/o le dichiarazioni d'importazione sono state accettate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 29.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1409/2004.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 568/2005.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 96/2004.